CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17459/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 novembre 1974, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 8 maggio 2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; uditi, per l'imputata, gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 25 settembre 2019, emessa all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata, con la diminuente del rito, alla pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione e di 9.000 euro di multa in quanto riconosciuta colpevole dei reati di detenzione e porto di un ordigno esplosivo, danneggiamento e ricettazione nonché della morte del compagno, [OSCURATO:PERSONA], quale conseguenza non voluta di un attentato dinamitardo; attentato dagli stessi compiuto, per conto del clan camorristico dei Mazzarella, all'indirizzo di una famiglia orbitante nell'ambito del clan rivale dei Rinaldi, con il quale era in atto, da tempo, una faida che aveva coinvolto, in prima persona, sia Perna, sia la stessa Veneruso, oggetto di un tentativo di omicidio. 2. Con sentenza in data 8 maggio 2020, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in 6 anni di reclusione e 8.400,00 euro di multa. 2.1. Le due sentenze di merito hanno ricostruito la dinamica della morte di Perna, dovuta alla deflagrazione dell'ordigno avvenuta nell'atto del suo posizionamento in prossimità del portone di una civile abitazione. Nel frangente, [OSCURATO:PERSONA] aveva accompagnato il complice sul luogo dell'attentato a bordo di un motociclo rubato; e non era stata attinta dalla deflagrazione a causa della distanza in cui ella si trovava rispetto al punto dell'innesco, essendo, al momento dell'esplosione, in prossimità del motociclo a bordo del quale i due complici avrebbero dovuto allontanarsi prima dello scoppio. La sentenza di appello, in particolare, rispondendo al principale motivo di appello, ha confutato, la tesi difensiva secondo cui l'imputata fosse all'oscuro delle intenzioni del convivente, mettendo in evidenza l'assoluta inverosimiglianza della versione della donna, secondo cui ella si sarebbe recata al mercato del pesce per gli acquisti del cenone di Natale, in piena notte e diversi giorni prima della festività; e secondo cui ella non sarebbe stata a conoscenza della provenienza furtiva dello scooter utilizzato per l'attentato, che avrebbe scambiato per quello della figlia, ad esso somigliante. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la stessa Veneruso a mezzo dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.42, 43, 83, 586 e 589 cod. pen. e 27 Cost., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputata, affermata sulla base del solo nesso di causalità materiale. Invero, in nessuna delle sentenze di merito sarebbe stato affrontato il tema della configurabilità della colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale diversa dalla norma penale incriminatrice, essendosi la prima sentenza limitata a richiamare la sentenza delle Sezioni Unite n. 22676 del 29 maggio 2009, Ronci, senza individuare il necessario collante psicologico e/o il coefficiente di prevedibilità della morte di Perna.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 42, 43, 110 e 648 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputata per il delitto di ricettazione, affermata benché ella non avesse mai avuto la disponibilità del ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] 300, alla guida del quale, nel frangente dell'attentato dinamitardo, si sarebbe trovato [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto ricavabile dai frames fotografici disponibili. Invero, non sarebbe stato indicato in base a quali elementi probatori l'imputata fosse a conoscenza della provenienza illecita del mezzo, considerato che la figlia aveva uno scooter con caratteristiche analoghe e che, quindi, ella avrebbe potuto essere indotta in errore. Né sarebbe stato considerato che la figlia aveva denunciato il furto del mezzo quattro mesi dopo l'attentato; circostanza compatibile con la disponibilità del medesimo all'epoca dell'attentato e con la possibilità, per la madre, di confondersi circa la provenienza del mezzo. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ricostruzione del fatto svincolata dalle emergenze processuali. Secondo la tesi dell'accusa, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato all'attentato con funzione di palo, posizionandosi nei pressi del ciclomotore usato per recarsi sul posto, allo scopo di agevolare la fuga di entrambi dopo l'azione. Nondimeno, la sentenza impugnata avrebbe illogicamente collocato l'imputata ora nella zona antistante all'esplosione, ora in un punto distante dal luogo dove doveva essere collocato l'ordigno. In realtà, già nell'atto di appello sarebbe stato evidenziato come la posizione della donna non fosse stata accertata, non avendo il Reparto investigazioni scientifiche (R.I.S) dei carabinieri di Roma risposto al quesito del pubblico ministero. I giudici, tuttavia, avrebbero valorizzato le immagini di videosorveglianza relative al passaggio di un ciclomotore, diretto, con due persone a bordo, verso la scena del crimine, senza che da esse potesse ricavarsi, come ritenuto nella sentenza, che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere accompagnato Perna, si fosse predisposta per un'immediata fuga. In realtà, l'imputata si sarebbe limitata ad accompagnare Perna senza conoscerne le intenzioni, tanto è vero che ella sarebbe stata lontana dal punto dell'esplosione, come dimostrato dalle lievissime lesioni riportate. La Corte si limiterebbe a riportare stralci di conversazioni e a sottolineare le frequentazioni di persone vicine al clan Mazzarella senza considerare che [OSCURATO:PERSONA] era vicina di casa di [OSCURATO:PERSONA] (madre di Santaniello), che la moglie 3 J2--- di Gitano era sua cognata e che [OSCURATO:PERSONA] era suo convivente e che da lui aveva avuto un figlio di 11 anni. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di merito avrebbe fatto leva, esclusivamente, sulla gravità del fatto, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, senza tenere conto della personalità dell'imputata, obliterando che ella non si sarebbe sottratta alla giustizia, sottoponendosi agli accertamenti tecnici richiesti dal pubblico ministero e senza darsi alla fuga, pur sapendo di essere indagata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo, secondo l'ordine logico, dal terzo motivo di censura, con il quale la difesa argomenta diffusamente in ordine alla mancata dimostrazione di una effettiva consapevolezza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], delle intenzioni delittuose di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi l'inammissibilità delle relative deduzioni. La sentenza impugnata, infatti, ha richiamato numerosi elementi probatori e gravissimi indizi a carico dell'imputata, tutti concordanti verso l'affermazione della sua responsabilità. In particolare, è stato ricostruito l'ampio scenario criminale in cui la vicenda si inseriva, ovvero nella «guerra» in atto tra i clan Mazzarella e Rinaldi, segnata da una lunga scia di azioni di fuoco, attentati dinamitardi ed esplosioni di colpi di arma da fuoco verificatisi dal 4 agosto 2017 al 26 maggio 2018; nel corso della quale la stessa Veneruso, contigua, come il convivente [OSCURATO:PERSONA], al clan Mazzarella, era stata vittima, il 12 settembre 2008, di un tentativo di omicidio compiuto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponenti del clan Rinaldi/Reale, contro i quali Perna aveva organizzato un'azione dimostrativa, esplodendo contro l'abitazione di Reale due colpi di pistola calibro 7,65. E in coerenza con tale scenario, la Corte territoriale ha valorizzato le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], affiliato al dan Mazzarella/D'Amico, e [OSCURATO:PERSONA]Amico, tratto in arresto per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], anch'esso rientrante nello scontro tra i dan Mazzarella e Rinaldi, i quali hanno riferito che [OSCURATO:PERSONA] era morto durante l'esecuzione di un attentato compiuto a [OSCURATO:PERSONA] per colpire un affiliato del clan Rinaldi/Reale, contrapposto a quello dei Mazzarella; e che lo stesso era stato eseguito insieme alla moglie di Perna. A tali elementi di contesto, le sentenze hanno, poi, affiancato il dato ricavabile dalla visione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza attivi nelle vicinanze del luogo dell'esplosione, che hanno documentato il transito, in direzione del luogo dell'esplosione e in orario prossimo ad esso, di un ciclomotore proveniente da [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio; la successiva presenza di motoveicolo dal quale, nei pressi di un istituto di credito, il passeggero era sceso per proseguire, a piedi, in direzione di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio; la contestuale inversione di marcia del ciclomotore, che si era avvicinato al luogo dell'esplosione, nei pressi del quale si era poi registrato un bagliore, riconducibile alla deflagrazione. E da tali circostanze le sentenze hanno dedotto, in maniera del tutto logica, che il conducente del veicolo, identificabile nella odierna imputata, si fosse posizionato in attesa, all'evidente scopo di agevolare la fuga dopo l'azione, venendo investito solo marginalmente dagli effetti della esplosione, con lesioni non gravi che ne avevano consentito le dimissioni dall'ospedale nella medesima nottata. A ciò si aggiungano gli argomenti di natura logica costituiti dalla assoluta inverosimiglianza che nel contesto di un'impresa criminale pianificata nei dettagli, con l'utilizzo di un ciclomotore provento di furto e di un telefono «dedicato», la cui utenza era stata attivata soltanto per commettere il delitto, Perna potesse essersi fatto accompagnare da una persona che nulla sapeva dell'ordigno trasportato rischiando che, in caso di controllo, essa venisse coinvolta e, trovandosi impreparata, potesse tradirsi. Fermo restando che la mancanza di conoscenza, da parte della Veneruso, della presenza dell'ordigno è stata ritenuta anch'essa inverosimile, atteso che il pacco che lo conteneva, trasportato a bordo del motoveicolo, non era certo di piccole dimensioni e non poteva sfuggire all'attenzione della passeggera. Sotto altro profilo, i giudici di merito hanno sottolineato la assoluta implausibilità della versione offerta dall'imputata, essendo del tutto inverosimile che ella, alle 3,30 di notte, si fosse recata, lasciando a casa il figlio di nove anni, a vedere «le bancarelle del pesce», in una zona in cui esse non erano presenti e senza alcuna garanzie che le stesse fossero state già allestite in vista del Natale; così come che la donna, nel frangente, avesse dovuto consegnare una «busta» ad uno sconosciuto, di cui non aveva indicato il nome, e senza la indicazione di un plausibile motivo di una consegna tanto urgente. A fronte di tale congrua e logica motivazione, l'impugnazione ha articolato una serie di considerazioni di tenore rivalutativo che tralasciano alcuni elementi essenziali della ricostruzione probatoria, come le evidenziate chiamate in reità rese dai collaboratori, o che, comunque, svalutano l'ampio scenario in cui la vicenda si inserisce, caratterizzato dalla lotta tra opposte organizzazioni criminali per il predominio del territorio. In tale contesto, del tutto sopravvalutate devono ritenersi le presunte incongruenze della sentenza impugnata in relazione alla posizione effettivamente assunta dall'imputata al momento della deflagrazione; circostanza irrilevante alla luce della complessiva provvista probatoria più sopra illustrata, che in maniera coerente e senza smagliature del tessuto logico ha ricostruito in maniera puntuale lo svolgimento dei fatti e il ruolo concorsuale svolto dall'imputata. 3. Con il primo motivo, il ricorso evidenzia, invece, che la morte di Perna sarebbe derivata da un fatto imprevedibile, costituito dalla presenza di un difetto di fabbricazione dell'ordigno sconosciuto all'attentatore; ciò che non consentirebbe di addebitare a [OSCURATO:PERSONA] la morte del complice, non potendo esserle ascritta alcuna violazione della regola cautelare diversa da quella descritta dalla norma incriminatrice. Osserva, sul punto, il Collegio che tali censure hanno carattere di assoluta novità, non essendo state dedotte con l'atto di appello (ove le argomentazioni difensive si appuntavano sulla assenza di consapevolezza, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], degli intendimenti del complice) e non essendo state, pertanto, vagliate dalla sentenza di secondo grado, la quale, infatti, non ha affrontato le relative questioni. E trattandosi di profili che presentano evidenti connotazioni fattuali, deve escludersi che esse possano essere prospettate, per la prima volta, in sede di legittimità. Ne consegue, a mente dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., l'inammissibilità del presente motivo. 4. Ad analogo esito deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo, con il quale la difesa lamenta che la Corte territoriale abbia affermato la responsabilità dell'imputata per il delitto di ricettazione, pur in assenza della prova della sua conoscenza della provenienza furtiva del motociclo. Anche in questo caso, infatti, si è in presenza di un motivo nuovo, mai dedotto con l'atto di appello; donde l'inammissibilità della sua prospettazione in questa sede. In ogni caso, deve evidenziarsi come la sentenza di secondo grado abbia ben spiegato le ragioni per cui non fosse plausibile che l'imputata fosse incorsa in errore circa il fatto che il mezzo utilizzato potesse essere quello nella disponibilità della figlia, [OSCURATO:PERSONA]. Ciò in quanto l'imputata non ha dimostrato che il veicolo di cui, in data 8 maggio 2018, quest'ultima aveva denunciato il furto già fosse in possesso della figlia il 22 dicembre 2017 e non essendo stato nemmeno dimostrato che i rapporti tra la figlia della Veneruso e Perna fossero tali da consentire, a quest'ultimo, l'uso di un mezzo di locomozione della Vicchiarello. Ne consegue, dunque, l'inammissibilità, sotto vari profili, della questione dedotta. 6 02/-- 5. Inammissibile è anche il quarto motivo di doglianza, con il quale la difesa lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. Sul punto, giova premettere che la relativa valutazione si configura come un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare la propria scelta nei soli limiti atti a far emergere l'avvenuto scrutinio circa l'adeguatezza della pena in concreto inflitta alla reale gravità del reato e alla personalità dell'imputato (v. tra le tante Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737-01; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, Palmisani, Rv. 230591- 01). In questa prospettiva, il giudice, se si determina per il mancato riconoscimento delle attenuanti in parola, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01), senza che, peraltro, sia necessario che li esamini tutti, potendo limitarsi a specificare a quali, tra essi, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-01). Orbene, nel caso in esame, il giudice di merito ha ritenuto che non potessero concedersi le attenuanti generiche in considerazione del giudizio sulla pessima personalità dell'imputata, fondato, oltre che sul contesto complessivo della vicenda processuale, anche sui suoi precedenti penali (per spaccio di stupefacenti, evasione, invasione di edifici, reati contro il patrimonio e danneggiamento, favoreggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale). Tale riferimento adempie, alla luce dei principi enunciati, all'obbligo di motivare sul punto (Sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Biancofiore, Rv. 247959-01; Sez. 1, n. 8677 del 6/12/2000, dep. 2001, Gasparro, Rv. 218140-01; Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, dep. 1998, Ingardia, Rv. 209443-01). Ne consegue, da un lato, la aspecificità delle censure, che obliterano tale valutazione, e, dall'altro lato, la manifesta infondatezza delle stesse, attesa la diffusa motivazione offerta, sul punto, dal provvedimento impugnato. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e c