Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1260/2012
ECLI:EU:T:2012:248
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 maggio 2012 —
Portogallo / Commissione
(causa T‑345/10)
«FEAOG — Sezione “Orientamento” — Riduzione di un contributo finanziario — Misure di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole — Efficienza dei controlli»
1.
Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Decisione relativa alla liquidazione dei conti —
Termine — Inosservanza — Incidenza sull’obbligo della Commissione di rifiutarsi di imputare al Fondo le spese irregolarmente
sostenute in considerazione delle norme comunitarie — Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1260/1999, artt. 38 e 39;
regolamento della Commissione n. 448/2001, art. 5, § 3) (v. punto 32)
2.
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate
dal FEAOG (Art. 296 TFUE) (v. punto 65)
3.
Stati membri — Obblighi — Obbligo di leale collaborazione — Applicazione delle regole formali e sostanziali del diritto nazionale —
Presupposti (Art. 4, § 3, TUE) (v. punto 74)
4.
Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione
della normativa comunitaria — Contestazione da parte dello Stato membro interessato — Onere della prova — Ripartizione tra
la Commissione e lo Stato membro (v. punti 75, 109)
5.
Ricorso di annullamento — Atto impugnato — Sindacato di legittimità — Criteri (Art. 263 TFUE) (v. punto 86)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione C(2010) 4255, del 29 giugno 2010, relativa all’applicazione di rettifiche
finanziarie al contributo del FEAOG, sezione «Orientamento», stanziato per il programma operativo CCI 1999.PT.06.1.PO.007
(Portogallo — Programma nazionale, obiettivo 1), a titolo della misura «Investimenti nelle aziende agricole».
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica portoghese è condannata alle spese.