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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1260/2012

ECLI:EU:T:2012:248
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 maggio 2012 — Portogallo / Commissione (causa T‑345/10) «FEAOG — Sezione “Orientamento” — Riduzione di un contributo finanziario — Misure di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole — Efficienza dei controlli»

1. Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Decisione relativa alla liquidazione dei conti — Termine — Inosservanza — Incidenza sull’obbligo della Commissione di rifiutarsi di imputare al Fondo le spese irregolarmente sostenute in considerazione delle norme comunitarie — Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1260/1999, artt. 38 e 39; regolamento della Commissione n. 448/2001, art. 5, § 3) (v. punto 32)

2. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG (Art. 296 TFUE) (v. punto 65)

3. Stati membri — Obblighi — Obbligo di leale collaborazione — Applicazione delle regole formali e sostanziali del diritto nazionale — Presupposti (Art. 4, § 3, TUE) (v. punto 74)

4. Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria — Contestazione da parte dello Stato membro interessato — Onere della prova — Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (v. punti 75, 109)

5. Ricorso di annullamento — Atto impugnato — Sindacato di legittimità — Criteri (Art. 263 TFUE) (v. punto 86) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione C(2010) 4255, del 29 giugno 2010, relativa all’applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG, sezione «Orientamento», stanziato per il programma operativo CCI 1999.PT.06.1.PO.007 (Portogallo — Programma nazionale, obiettivo 1), a titolo della misura «Investimenti nelle aziende agricole».

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 maggio 2012 — Portogallo / Commissione (causa T‑345/10) «FEAOG — Sezione “Orientamento” — Riduzione di un contributo finanziario — Misure di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole — Efficienza dei controlli» 1. Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Decisione relativa alla liquidazione dei conti — Termine — Inosservanza — Incidenza sull’obbligo della Commissione di rifiutarsi di imputare al Fondo le spese irregolarmente sostenute in considerazione delle norme comunitarie — Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1260/1999, artt. 38 e 39; regolamento della Commissione n. 448/2001, art. 5, § 3) (v. punto 32) 2. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG (Art. 296 TFUE) (v. punto 65) 3. Stati membri — Obblighi — Obbligo di leale collaborazione — Applicazione delle regole formali e sostanziali del diritto nazionale — Presupposti (Art. 4, § 3, TUE) (v. punto 74) 4. Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria — Contestazione da parte dello Stato membro interessato — Onere della prova — Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (v. punti 75, 109) 5. Ricorso di annullamento — Atto impugnato — Sindacato di legittimità — Criteri (Art. 263 TFUE) (v. punto 86) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione C(2010) 4255, del 29 giugno 2010, relativa all’applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG, sezione «Orientamento», stanziato per il programma operativo CCI 1999.PT.06.1.PO.007 (Portogallo — Programma nazionale, obiettivo 1), a titolo della misura «Investimenti nelle aziende agricole». Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
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