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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 23634/2026

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la Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzacon cui in data 18.6.2025 la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenzadel Tribunale di Bari in data 28.6.2024 di condanna per il reato di cui all’art. 76d.lgs. n. 159 del 2011 alla pena di mesi quattro di arresto;Premesso che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al diniego dell’applicazione della causa di non punibilitàdi cui all’art. 131-bis cod. pen.;Rilevato che la Corte d’appello ha disatteso la richiesta di riconoscere laparticolare tenuità del fatto, facendo riferimento alla non trascurabile entità dellavicenda, ove valutata con riguardo alla allarmante personalità dell’imputato e allaintensità del dolo, nonché alla non occasionalità della condotta quale desumibiledai precedenti di [OSCURATO:PERSONA], tra cui anche una precedente condanna per violazionedella sorveglianza speciale;Considerato, pertanto, che la sentenza di appello abbia fatto correttaapplicazione del principio secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa diesclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato conriferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. e non ènecessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendosufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Milone, Rv. 274647 – 01; Sez. 7, n. 10481 del 10/1/2022,Deplano, Rv. 283044 – 01);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quantosi limita a riproporre genericamente le censure già dedotte come motivi diappello, senza avversare specificamente le argomentazioni in virtù delle quali talimotivi non sono stati accolti (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv.276062 – 01);Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzacon cui in data 18.6.2025 la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenzadel Tribunale di Bari in data 28.6.2024 di condanna per il reato di cui all’art. 76d.lgs. n. 159 del 2011 alla pena di mesi quattro di arresto;Premesso che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al diniego dell’applicazione della causa di non punibilitàdi cui all’art. 131-bis cod. pen.;Rilevato che la Corte d’appello ha disatteso la richiesta di riconoscere laparticolare tenuità del fatto, facendo riferimento alla non trascurabile entità dellavicenda, ove valutata con riguardo alla allarmante personalità dell’imputato e allaintensità del dolo, nonché alla non occasionalità della condotta quale desumibiledai precedenti di [OSCURATO:PERSONA], tra cui anche una precedente condanna per violazionedella sorveglianza speciale;Considerato, pertanto, che la sentenza di appello abbia fatto correttaapplicazione del principio secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa diesclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato conriferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. e non ènecessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendosufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Milone, Rv. 274647 – 01; Sez. 7, n. 10481 del 10/1/2022,Deplano, Rv. 283044 – 01);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quantosi limita a riproporre genericamente le censure già dedotte come motivi diappello, senza avversare specificamente le argomentazioni in virtù delle quali talimotivi non sono stati accolti (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv.276062 – 01);Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
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