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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 06150/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 034NM11 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo relativo alla condanna per il reato di resistenza si sottrae al sindacato di legittimità perché investe la ricostruzione del fatto senza evidenziare vizi logici della motivazione, mentre con riguardo al secondo motivo la procedibilità del reato di lesioni è stata correttamente valutata sulla base della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 576, 61 n. 2 c.p., richiamata dagli artt.582 e 585 c.p., considerato che il reato di lesioni personali nella forma aggravata resta procedibile d'ufficio anche dopo le modifiche introdotte dalla d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"); ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 034NM11 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo relativo alla condanna per il reato di resistenza si sottrae al sindacato di legittimità perché investe la ricostruzione del fatto senza evidenziare vizi logici della motivazione, mentre con riguardo al secondo motivo la procedibilità del reato di lesioni è stata correttamente valutata sulla base della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 576, 61 n. 2 c.p., richiamata dagli artt.582 e 585 c.p., considerato che il reato di lesioni personali nella forma aggravata resta procedibile d'ufficio anche dopo le modifiche introdotte dalla d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"); ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte