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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45338/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine alla condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen. afferente alla dedotta giustificazione secondo cui il ricorrente fosse uscito dall'abitazione in anticipo rispetto all'autorizzazione, al fine di acquistare delle medicine necessarie alla madre, è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla decisione impugnata che ha messo in risalto l'assenza di elementi, all'atto del controllo, che deponessero per tale ragione comunque superabile, qualora urgente, attraverso il ricorso al servizio sanitario di emergenza; ritenuto che manifestamente infondato e generico risulta il motivo che rivolge censure al ritenuto elemento soggettivo, adeguatamente apprezzato dalla Corte territoriale (pag. 2 sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine alla condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen. afferente alla dedotta giustificazione secondo cui il ricorrente fosse uscito dall'abitazione in anticipo rispetto all'autorizzazione, al fine di acquistare delle medicine necessarie alla madre, è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla decisione impugnata che ha messo in risalto l'assenza di elementi, all'atto del controllo, che deponessero per tale ragione comunque superabile, qualora urgente, attraverso il ricorso al servizio sanitario di emergenza; ritenuto che manifestamente infondato e generico risulta il motivo che rivolge censure al ritenuto elemento soggettivo, adeguatamente apprezzato dalla Corte territoriale (pag. 2 sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 45338/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris