Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05712/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347), ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente; che, nella specie, le doglianze difensive sono palesemente smentite dalla lettura del Certificato del [OSCURATO:PERSONA] aggiornato, ove emerge la presenza di tre sentenze irrevocabili di condanna per plurimi episodi di ricettazione, come correttamente rilevato dalla Corte terril:oriale (si veda, in particolare, pag. 4); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l'onere di dedurre specificamente; di conseguenza, nel motivare il diniego, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.NII.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347), ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente; che, nella specie, le doglianze difensive sono palesemente smentite dalla lettura del Certificato del [OSCURATO:PERSONA] aggiornato, ove emerge la presenza di tre sentenze irrevocabili di condanna per plurimi episodi di ricettazione, come correttamente rilevato dalla Corte terril:oriale (si veda, in particolare, pag. 4); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l'onere di dedurre specificamente; di conseguenza, nel motivare il diniego, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5
Sentenza Cassazione n. 05712/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris