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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 40087/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] F.D0 [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BARIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con le conseguenze di legge.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di pace di Bari ha disposto la trasmissone degli atti alla Procura al fine di espletare indagini intese alla verifica della targa dell'autoveicolo coinvolto nell'incidente e condotto dall'imputato, LOBASCIO Giuseppe, al quale è contestato il reato di cui all'art. 590, cod. pen. ai danni di LAUTA [OSCURATO:PERSONA] (in Bitonto il 28 agosto 2017), onde risalire all'eventuale responsabile civile.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso li pubblico ministero, deducendone la abnormità, per avere il giudicante determinato una regressione indebita del procedimento, avendo rigettato, in un primo momento, l'istanza di estromissione del responsabile civile, [OSCURATO:SOCIETA] - Fondo di garanzia per le vittime della strada, successivamente accogliendo quella tardiva del difensore dell'imputato.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con le conseguenze di legge.

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe ha depositato memoria, con la quale, esponendo proprie argomentazioni a sostegno della non abnormità del provvedimento impugnato, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato, nei termini che si vanno ad esporre.

2. Nel provvedimento censurato, il Giudice di pace, decidendo in udienza sulla istanza di estromissione avanzata dal responsabile civile, per non essere noti gli estremi della targa del mezzo condotto dall'imputato e per non essere individuabile la compagnia assicuratrice che avrebbe dovuto manlevare l'imputato dalla responsabilità civile, nel corso della stessa udienza ha accolto la richiesta formulata dalla difesa dell'imputato di trasmissione degli atti al pubblico ministero per gli accertamenti relativi alla proprietà del mezzo, ai fini della identificazione corretta del responsabile civile.

3. Il motivo è fondato.

Quanto al vizio di abnormità dedotto, deve intanto precisarsi che nel concetto di abnormità dell'atto processuale elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questa corte, viene in rilievo tanto il suo carattere strutturale, allorché esso, per la sua singolarità, sì ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale (sez. 2 n. 29382 del 16/5/2014, Rv. 259830; n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262275), quanto il profilo funzionale, nel senso che il vizio viene ravvisato quando l'atto, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, ovvero quando esso provochi indebite .regressioni del procedimento, ponendosi in tal caso anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2 (in motivazione, sez. 6 n. 2325 del 8/1/2014, Rv. 258252; Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240).

4. Nel caso all'esame, l'atto impugnato è sia strutturalmentre, in quanto non contemplato dall'ordinamento, che funzionalmente abnorme per il profilo espressamente denunciato, atteso che lo stesso ha determinato una ingiustificata regressione del procedimento, nella specie dovendo il decidente provvedere allo stato degli atti sulla legittimazione passiva del soggetto processuale, come del resto aveva fatto a verbale della stessa udienza, sulla istanza di estromissione avanzata dal responsabile civile individuato.

Viceversa, dopo aver costituito le parti, il giudice ha accolto la eccezione tardivamente proposta dalla difesa dell'imputato che aveva già fatto acquiscienza al primo provvedimento, così addirittura violando il termine di decadenza previsto dall'art. 86, comma 3, cod. proc. pen.

Peraltro, questa stessa Sezione ha già chiarito che il responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente nel processo può chiedere la propria estromissione, oltre che per questioni concernenti la legitimatio ad causam o il procedimento di citazione, anche quando siano stati raccolti senza la sua partecipazione elementi di prova suscettibili di recare pregiudizio alla sua difesa in relazione agli effetti della sentenza nei giudizi civili o amministrativi di cui agli artt. 651 e 654 del codice di rito.

In tal caso, il giudice deve limitarsi alla verifica dell'esistenza degli elementi indicati dalla parte, anche quando questa non abbia fornito spiegazioni sul loro significato sfavorevole e non può esercitare un sindacato sulla loro concreta incidenza negativa per la posizione del responsabile civile (sez. 4, n. 35684 del 5/7/2018, Salzano, Rv. 273413; n. 58243 del 26/9/2018, T,, Rv. 274950).

5. L'ordinanza va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione al Giudice di pace di Bari per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Bari per l'ulteriore corso.

Deciso il 22 settembre 2022.

Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] F.D0 [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BARIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con le conseguenze di legge. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di pace di Bari ha disposto la trasmissone degli atti alla Procura al fine di espletare indagini intese alla verifica della targa dell'autoveicolo coinvolto nell'incidente e condotto dall'imputato, LOBASCIO Giuseppe, al quale è contestato il reato di cui all'art. 590, cod. pen. ai danni di LAUTA [OSCURATO:PERSONA] (in Bitonto il 28 agosto 2017), onde risalire all'eventuale responsabile civile. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso li pubblico ministero, deducendone la abnormità, per avere il giudicante determinato una regressione indebita del procedimento, avendo rigettato, in un primo momento, l'istanza di estromissione del responsabile civile, [OSCURATO:SOCIETA] - Fondo di garanzia per le vittime della strada, successivamente accogliendo quella tardiva del difensore dell'imputato. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con le conseguenze di legge. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe ha depositato memoria, con la quale, esponendo proprie argomentazioni a sostegno della non abnormità del provvedimento impugnato, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, nei termini che si vanno ad esporre. 2. Nel provvedimento censurato, il Giudice di pace, decidendo in udienza sulla istanza di estromissione avanzata dal responsabile civile, per non essere noti gli estremi della targa del mezzo condotto dall'imputato e per non essere individuabile la compagnia assicuratrice che avrebbe dovuto manlevare l'imputato dalla responsabilità civile, nel corso della stessa udienza ha accolto la richiesta formulata dalla difesa dell'imputato di trasmissione degli atti al pubblico ministero per gli accertamenti relativi alla proprietà del mezzo, ai fini della identificazione corretta del responsabile civile. 3. Il motivo è fondato. Quanto al vizio di abnormità dedotto, deve intanto precisarsi che nel concetto di abnormità dell'atto processuale elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questa corte, viene in rilievo tanto il suo carattere strutturale, allorché esso, per la sua singolarità, sì ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale (sez. 2 n. 29382 del 16/5/2014, Rv. 259830; n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262275), quanto il profilo funzionale, nel senso che il vizio viene ravvisato quando l'atto, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, ovvero quando esso provochi indebite .regressioni del procedimento, ponendosi in tal caso anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2 (in motivazione, sez. 6 n. 2325 del 8/1/2014, Rv. 258252; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240). 4. Nel caso all'esame, l'atto impugnato è sia strutturalmentre, in quanto non contemplato dall'ordinamento, che funzionalmente abnorme per il profilo espressamente denunciato, atteso che lo stesso ha determinato una ingiustificata regressione del procedimento, nella specie dovendo il decidente provvedere allo stato degli atti sulla legittimazione passiva del soggetto processuale, come del resto aveva fatto a verbale della stessa udienza, sulla istanza di estromissione avanzata dal responsabile civile individuato. Viceversa, dopo aver costituito le parti, il giudice ha accolto la eccezione tardivamente proposta dalla difesa dell'imputato che aveva già fatto acquiscienza al primo provvedimento, così addirittura violando il termine di decadenza previsto dall'art. 86, comma 3, cod. proc. pen. Peraltro, questa stessa Sezione ha già chiarito che il responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente nel processo può chiedere la propria estromissione, oltre che per questioni concernenti la legitimatio ad causam o il procedimento di citazione, anche quando siano stati raccolti senza la sua partecipazione elementi di prova suscettibili di recare pregiudizio alla sua difesa in relazione agli effetti della sentenza nei giudizi civili o amministrativi di cui agli artt. 651 e 654 del codice di rito. In tal caso, il giudice deve limitarsi alla verifica dell'esistenza degli elementi indicati dalla parte, anche quando questa non abbia fornito spiegazioni sul loro significato sfavorevole e non può esercitare un sindacato sulla loro concreta incidenza negativa per la posizione del responsabile civile (sez. 4, n. 35684 del 5/7/2018, Salzano, Rv. 273413; n. 58243 del 26/9/2018, T,, Rv. 274950). 5. L'ordinanza va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione al Giudice di pace di Bari per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Bari per l'ulteriore corso. Deciso il 22 settembre 2022. Il Consigliere est
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