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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2021

Cassazione n. 44933/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari disponeva la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria greca, che l'aveva richiesta con mandato di arresto europeo.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dedotta violazione del diritto di difesa per i profili del ne bis in idem e del dovere di comunicare in sede di arresto la possibilità di nominare un difensore nello Stato di emissione del provvedimento.

La difesa aveva prodotto la sentenza tedesca che nel 2011 si era pronunciata con rigetto sul medesimo m.a.e., tanto da indurre la Corte di appello, in sede di udienza di convalida, a richiedere documenti integrativi a sostegno, che peraltro non sono pervenuti.

La Corte di appello con la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevanti, senza offrire alcuna motivazione, tali documenti per i profili del ne bis idem.

Inoltre, stante l'ordinanza di acquisizione della documentazione, emessa in sede di convalida, il ricorrente non si è avvalso della facoltà di nominare un difensore di fiducia nello Stato richiedente al fine di far valere il bis in idem.

2.2. Assenza totale di motivazione sulla questione sollevata dalla difesa con riferimento agli artt. 6 e 10 d.lgs. n. 10 del 2021.

La Corte di appello, nonostante la decisione assunta in sede di convalida di acquisire documentazione integrativa, ha deciso sulla consegna senza giustificare la mancata acquisizione di tale documentazione (che aveva ad oggetto anche il m.a.e. tradotto in lingua italiana) e senza comunque disporre dei necessari atti.

L'art. 7, n. 7 della legge n. 69 del 2005 prevede che il mandato di arresto europeo deve pervenire tradotto in lingua italiana.

La Corte di appello avrebbe dovuto esercitare i poteri di cui all'art. 16

I. n. 69 del 2005, richiedendo con urgenza la documentazione e stabilendo un termine per la ricezione di quanto richiesto.

2.3. Vizio di motivazione con riferimento all'omessa valutazione dei documenti prodotti dalla difesa in ordine alla riforma del codice penale greco del primo luglio 2019; violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 10 del 2021.

Il m.a.e. sembra sia basato su un provvedimento cautelare (e non su una sentenza passata in giudicato) per fatti risalenti all'anno 2003 di natura anche fiscale (come si evince dagli atti prodotti dalla difesa alla Corte di appello) e che, secondo la normativa italiana, andrebbero incontro anche a forme di depenalizzazione.

Nella memoria allegata dalla difesa emergeva, inoltre, la riforma in melius della normativa sulla prescrizione nel sistema penale greco.

La Corte di appello avrebbe dovuto stabilire in primo luogo il titolo che ha dato origine al m.a.e. (esecutivo o processuale), i fatti addebitati e la normativa dello Stato richiedente con indicazione della pena.

La Corte di appello invece, ha ritenuto di non procedere a tali accertamenti, senza fornire una valida spiegazione dell'irrilevanza delle questioni poste.CONSIDEFtATO [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. E' privo di fondamento il primo motivo, quanto alla ritenuta irrilevanza della decisione assunta dallo Stato tedesco sulla richiesta di estradizione del governo greco sui medesimi fatti.

Tale decisione, infatti, non determina alcuna preclusione nel presente procedimento di consegna, non configurando un motivo di rifiuto ai sensi della legge n. 69 del 2005.

L'art. 18, comma 1, lett. b, di tale legge ha ad oggetto il diverso caso in cui la persona chiesta in consegna sia stata "giudicata" sui medesimi fatti con sentenza definitiva, come precisa l'art. 3 della decisione quadro sul mandato di arresto europeo 2002/584/GAI.

Conseguentemente, non rileva anche la dedotta violazione del diritto di difesa, collegata a tale profilo, della mancata nomina di un difensore presso lo Stato richiedente.

3. Ad eguali conclusioni deve pervenirsi per la censura relativa alla prescrizione del reato, secondo la legge dello Stato di emissione o di esecuzione, che non figura come motivo di rifiuto nella legge n. 69 del 2005, come modificata dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10.

4. Fondato è invece il motivo con il quale si denuncia la omessa acquisizione del m.a.e. tradotto in lingua italiana.

Agli atti, infatti, vi è solo la segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) in lingua inglese.

Questa Corte ha più volte affermato che è sufficiente che il mandato di arresto europeo o un atto equipollente contenga le informazioni, di cui all'art. 6

I. n. 69 del 2005, necessarie per consentire all'autorità giudiziaria italiana di effettuare il controllo di legalità ad essa assegnato (tra le tante, Sez. 6, n. 49888 del 20/12/2012, Rv. 253913).

In ogni caso, tale documentazione deve essere tradotta in lingua italiana, come stabilisce l'ultimo comma dell'art. 6 cit.

La mancata traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo equivale alla presenza fisica di un atto non intelligibile e quindi alla sua mancata allegazione (Sez. 6, n. 17306 del 20/3/2007, Petruzzella, Rv. 236582).

Si è precisato che, ai sensi dell'art. 8, par. 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, il mandato di arresto europeo deve essere compilato o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o, in alternativa, in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione se lo Stato membro dell'esecuzione ha reso noto, in una dichiarazione, che esso accetta la traduzione in una di tali lingue; e che dalle "Dichiarazioni dello Stato italiano al segretariato generale del Consiglio relative alla attuazione della decisione quadro del consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri", inviata in data 3 maggio 2005 al Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione europea, si evince che la lingua accettata dall'Italia è unicamente l'italiano (Sez. 6, n. 49992 del 05/12/2019, Berky, in motivazione).

Quindi la Corte di appello avrebbe dovuto provvedere alla traduzione della segnalazione SIS o acquisire, ex art. 16

I. n. 69 del 2005, il mandato di arresto europeo tradotto in lingua italiana, come disposto con l'ordinanza del 20 settembre 2021.

Tale rilievo viene ad assorbire l'esame delle questioni sollevate dalla difesa sulla incertezza dei dati contenuti nel mandato di arresto europeo (tra l'altro neppure indicati dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, quanto alla natura del titolo che ha dato origine alla consegna e ai fatti per i quali la richiesta è stata formulata) e sulla assenza della doppia incrirninabilità, che evidentemente richiede l'acquisizione in lingua italiana del mandato di arresto europeo (o dell'atto ad esso equipollente).

5. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata affinché la Corte di appello effettui un nuovo giudizio sulla base dei principi sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5,

I. n. 69 del 2005.

Così deciso il 01/L2/2021.

Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari disponeva la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria greca, che l'aveva richiesta con mandato di arresto europeo. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dedotta violazione del diritto di difesa per i profili del ne bis in idem e del dovere di comunicare in sede di arresto la possibilità di nominare un difensore nello Stato di emissione del provvedimento. La difesa aveva prodotto la sentenza tedesca che nel 2011 si era pronunciata con rigetto sul medesimo m.a.e., tanto da indurre la Corte di appello, in sede di udienza di convalida, a richiedere documenti integrativi a sostegno, che peraltro non sono pervenuti. La Corte di appello con la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevanti, senza offrire alcuna motivazione, tali documenti per i profili del ne bis idem. Inoltre, stante l'ordinanza di acquisizione della documentazione, emessa in sede di convalida, il ricorrente non si è avvalso della facoltà di nominare un difensore di fiducia nello Stato richiedente al fine di far valere il bis in idem. 2.2. Assenza totale di motivazione sulla questione sollevata dalla difesa con riferimento agli artt. 6 e 10 d.lgs. n. 10 del 2021. La Corte di appello, nonostante la decisione assunta in sede di convalida di acquisire documentazione integrativa, ha deciso sulla consegna senza giustificare la mancata acquisizione di tale documentazione (che aveva ad oggetto anche il m.a.e. tradotto in lingua italiana) e senza comunque disporre dei necessari atti. L'art. 7, n. 7 della legge n. 69 del 2005 prevede che il mandato di arresto europeo deve pervenire tradotto in lingua italiana. La Corte di appello avrebbe dovuto esercitare i poteri di cui all'art. 16 I. n. 69 del 2005, richiedendo con urgenza la documentazione e stabilendo un termine per la ricezione di quanto richiesto. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento all'omessa valutazione dei documenti prodotti dalla difesa in ordine alla riforma del codice penale greco del primo luglio 2019; violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 10 del 2021. Il m.a.e. sembra sia basato su un provvedimento cautelare (e non su una sentenza passata in giudicato) per fatti risalenti all'anno 2003 di natura anche fiscale (come si evince dagli atti prodotti dalla difesa alla Corte di appello) e che, secondo la normativa italiana, andrebbero incontro anche a forme di depenalizzazione. Nella memoria allegata dalla difesa emergeva, inoltre, la riforma in melius della normativa sulla prescrizione nel sistema penale greco. La Corte di appello avrebbe dovuto stabilire in primo luogo il titolo che ha dato origine al m.a.e. (esecutivo o processuale), i fatti addebitati e la normativa dello Stato richiedente con indicazione della pena. La Corte di appello invece, ha ritenuto di non procedere a tali accertamenti, senza fornire una valida spiegazione dell'irrilevanza delle questioni poste.CONSIDEFtATO [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. E' privo di fondamento il primo motivo, quanto alla ritenuta irrilevanza della decisione assunta dallo Stato tedesco sulla richiesta di estradizione del governo greco sui medesimi fatti. Tale decisione, infatti, non determina alcuna preclusione nel presente procedimento di consegna, non configurando un motivo di rifiuto ai sensi della legge n. 69 del 2005. L'art. 18, comma 1, lett. b, di tale legge ha ad oggetto il diverso caso in cui la persona chiesta in consegna sia stata "giudicata" sui medesimi fatti con sentenza definitiva, come precisa l'art. 3 della decisione quadro sul mandato di arresto europeo 2002/584/GAI. Conseguentemente, non rileva anche la dedotta violazione del diritto di difesa, collegata a tale profilo, della mancata nomina di un difensore presso lo Stato richiedente. 3. Ad eguali conclusioni deve pervenirsi per la censura relativa alla prescrizione del reato, secondo la legge dello Stato di emissione o di esecuzione, che non figura come motivo di rifiuto nella legge n. 69 del 2005, come modificata dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10. 4. Fondato è invece il motivo con il quale si denuncia la omessa acquisizione del m.a.e. tradotto in lingua italiana. Agli atti, infatti, vi è solo la segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) in lingua inglese. Questa Corte ha più volte affermato che è sufficiente che il mandato di arresto europeo o un atto equipollente contenga le informazioni, di cui all'art. 6 I. n. 69 del 2005, necessarie per consentire all'autorità giudiziaria italiana di effettuare il controllo di legalità ad essa assegnato (tra le tante, Sez. 6, n. 49888 del 20/12/2012, Rv. 253913). In ogni caso, tale documentazione deve essere tradotta in lingua italiana, come stabilisce l'ultimo comma dell'art. 6 cit. La mancata traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo equivale alla presenza fisica di un atto non intelligibile e quindi alla sua mancata allegazione (Sez. 6, n. 17306 del 20/3/2007, Petruzzella, Rv. 236582). Si è precisato che, ai sensi dell'art. 8, par. 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, il mandato di arresto europeo deve essere compilato o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o, in alternativa, in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione se lo Stato membro dell'esecuzione ha reso noto, in una dichiarazione, che esso accetta la traduzione in una di tali lingue; e che dalle "Dichiarazioni dello Stato italiano al segretariato generale del Consiglio relative alla attuazione della decisione quadro del consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri", inviata in data 3 maggio 2005 al Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione europea, si evince che la lingua accettata dall'Italia è unicamente l'italiano (Sez. 6, n. 49992 del 05/12/2019, Berky, in motivazione). Quindi la Corte di appello avrebbe dovuto provvedere alla traduzione della segnalazione SIS o acquisire, ex art. 16 I. n. 69 del 2005, il mandato di arresto europeo tradotto in lingua italiana, come disposto con l'ordinanza del 20 settembre 2021. Tale rilievo viene ad assorbire l'esame delle questioni sollevate dalla difesa sulla incertezza dei dati contenuti nel mandato di arresto europeo (tra l'altro neppure indicati dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, quanto alla natura del titolo che ha dato origine alla consegna e ai fatti per i quali la richiesta è stata formulata) e sulla assenza della doppia incrirninabilità, che evidentemente richiede l'acquisizione in lingua italiana del mandato di arresto europeo (o dell'atto ad esso equipollente). 5. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata affinché la Corte di appello effettui un nuovo giudizio sulla base dei principi sopra indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Così deciso il 01/L2/2021. Il Consigliere es
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