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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 15807/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato ascritto, non è manifestamente infondato in quanto il ricorrente si duole dell'inesistenza agli atti di un cd che viene richiamato in sentenza come acquisito con il consenso delle parti i mentre dai verbali di udienza non risulta attestata detta acquisizione, né tale dischetto o la documentazione in esso inserita è presente nel fascicolo di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso non è inammissibile, con la conseguenza che rileva in questa sede la intervenuta causa estintiva del reato costituta dalla prescrizione; che si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato prescritto nelle more del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore eside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato ascritto, non è manifestamente infondato in quanto il ricorrente si duole dell'inesistenza agli atti di un cd che viene richiamato in sentenza come acquisito con il consenso delle parti i mentre dai verbali di udienza non risulta attestata detta acquisizione, né tale dischetto o la documentazione in esso inserita è presente nel fascicolo di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso non è inammissibile, con la conseguenza che rileva in questa sede la intervenuta causa estintiva del reato costituta dalla prescrizione; che si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato prescritto nelle more del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore eside
Sentenza Cassazione n. 15807/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris