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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10436/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14114-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo [OSCURATO:PERSONA] & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] //V PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo [OSCURATO:PERSONA] & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrírrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 1799/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la società contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento ai fini IRAP e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente l'appello della parte contribuente affermando per un verso l'indetraibilità dell'IVA per il distacco del personale e per un altro verso, in relazione ai corrispettivi per complessivi euro 1.933.607 versati dalla contribuente a società controllate estere, ritenuti dall'Ufficio oneri straordinari indeducibili dalla base imponibile IRAP e confluiti invece tra gli oneri diversi di gestione, che correttamente la società appellante li ha considerati deducibili dalla base imponibile, trattandosi di corrispettivi riconosciuti alle società estere (per l'acquisto della Ric. 2020 n. 14114 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -2- clientela, per eventuali investimenti effettuati dalle società controllate, per l'impegno di quest'ultime a non avviare controversie, per l'annullamento degli ordini di acquisto, per l'impegno a non qualificarsi più come importatori e a non distribuire più vetture Maserati) nell'ambito di una transazione e non di un presunto processo di ristrutturazione aziendale: nella complessiva operazione transattiva, nata dalla ricerca di una maggiore efficienza gestionale, la contribuente Maserati ha sostituito le società controllate con distributori locali senza alcuna modifica della propria struttura aziendale in quanto la società ha continuto a vendere le proprie vetture in Francia e Germania prima e dopo la sottoscrizione dell'accordo; di fornte a clausole di incerta interpretazione eventuali dubbi devono essere risolti a favore del contribuente e non dell'Agenzia; la parte contribuente proponeva ricorso affidato a quattro motivi di impugnazione mentre VAgenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo e la parte contribuente si costituiva con controricorso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o in subordine infondato e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per le suddette conclusioni.

Considerato che Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte ricorrente lamenta violazione dell'art. 8 della legge n. 67 del 1988, degli artt. 2 e 6 della direttiva n. 77/388/CEE e dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 laddove i giudici hanno negato la detrazione dell'IVA relativa ad un distacco di personale con riaddebito del costo del dipendente incrementato da un mark-up.

Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte ricorrente lamenta Ric. 2020 n. 14114 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -3- violazione dell'art. 8 della legge n. 67 del 1988, degli artt. 2 e 6 della direttiva n. 77/388/CEE e dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 laddove parrebbe che i giudici abbiano fatto discendere la rilevanza ai fini IVA del distacco del personale alla presenza di prestazioni di servizi ulteriori quando invece il distacco di eprsonale è una prestazione che, in via del tutto eccezionale, non rileva ai fini IVA solo laddove l'ammontare riaddebitato dalla distaccante corrisponda al costo del lavoro.

Con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte ricorrente lamenta violazione dell'art. 8 della legge n. 67 del 1988 laddove i giudici hanno sussunto un riaddebito maggiorato di mark-up in una norma che disciplina il riaddebito privo di maggiorazioni.

Con il quarto motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte ricorrente lamenta nullità della sentenza perché si fonda su affermazioni inconciliabili laddove nega la rilevanza del mark-up ai fini dell'applicazione dell'IVA ai distacchi del personale fondando il decisum su una norma che invece dispone la non applicazione dell'IVA solo in caso di riaddebito del mero costo del personale.

Con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 per avere la sentenza impugnata considerato oneri ordinari di gestione e non straordinari quelli relativi alle somme corrisposte a due società controllate in seguito ad un accordo in base al quale le stesse hanno smesso di distribuire le auto limitandosi a servizi di assistenza post vendita.

Ric. 2020 n. 14114 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -4- [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Cotte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851; Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14114-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo [OSCURATO:PERSONA] & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] //V PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo [OSCURATO:PERSONA] & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrírrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 1799/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la società contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento ai fini IRAP e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente l'appello della parte contribuente affermando per un verso l'indetraibilità dell'IVA per il distacco del personale e per un altro verso, in relazione ai corrispettivi per complessivi euro 1.933.607 versati dalla contribuente a società controllate estere, ritenuti dall'Ufficio oneri straordinari indeducibili dalla base imponibile IRAP e confluiti invece tra gli oneri diversi di gestione, che correttamente la società appellante li ha considerati deducibili dalla base imponibile, trattandosi di corrispettivi riconosciuti alle società estere (per l'acquisto della Ric. 2020 n. 14114 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- clientela, per eventuali investimenti effettuati dalle società controllate, per l'impegno di quest'ultime a non avviare controversie, per l'annullamento degli ordini di acquisto, per l'impegno a non qualificarsi più come importatori e a non distribuire più vetture Maserati) nell'ambito di una transazione e non di un presunto processo di ristrutturazione aziendale: nella complessiva operazione transattiva, nata dalla ricerca di una maggiore efficienza gestionale, la contribuente Maserati ha sostituito le società controllate con distributori locali senza alcuna modifica della propria struttura aziendale in quanto la società ha continuto a vendere le proprie vetture in Francia e Germania prima e dopo la sottoscrizione dell'accordo; di fornte a clausole di incerta interpretazione eventuali dubbi devono essere risolti a favore del contribuente e non dell'Agenzia; la parte contribuente proponeva ricorso affidato a quattro motivi di impugnazione mentre VAgenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo e la parte contribuente si costituiva con controricorso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o in subordine infondato e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per le suddette conclusioni. Considerato che Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte ricorrente lamenta violazione dell'art. 8 della legge n. 67 del 1988, degli artt. 2 e 6 della direttiva n. 77/388/CEE e dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 laddove i giudici hanno negato la detrazione dell'IVA relativa ad un distacco di personale con riaddebito del costo del dipendente incrementato da un mark-up. Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte ricorrente lamenta Ric. 2020 n. 14114 sez. MT - ud. 16-11-2021 -3- violazione dell'art. 8 della legge n. 67 del 1988, degli artt. 2 e 6 della direttiva n. 77/388/CEE e dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 laddove parrebbe che i giudici abbiano fatto discendere la rilevanza ai fini IVA del distacco del personale alla presenza di prestazioni di servizi ulteriori quando invece il distacco di eprsonale è una prestazione che, in via del tutto eccezionale, non rileva ai fini IVA solo laddove l'ammontare riaddebitato dalla distaccante corrisponda al costo del lavoro. Con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte ricorrente lamenta violazione dell'art. 8 della legge n. 67 del 1988 laddove i giudici hanno sussunto un riaddebito maggiorato di mark-up in una norma che disciplina il riaddebito privo di maggiorazioni. Con il quarto motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte ricorrente lamenta nullità della sentenza perché si fonda su affermazioni inconciliabili laddove nega la rilevanza del mark-up ai fini dell'applicazione dell'IVA ai distacchi del personale fondando il decisum su una norma che invece dispone la non applicazione dell'IVA solo in caso di riaddebito del mero costo del personale. Con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 per avere la sentenza impugnata considerato oneri ordinari di gestione e non straordinari quelli relativi alle somme corrisposte a due società controllate in seguito ad un accordo in base al quale le stesse hanno smesso di distribuire le auto limitandosi a servizi di assistenza post vendita. Ric. 2020 n. 14114 sez. MT - ud. 16-11-2021 -4- [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Cotte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851; Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile. Così dec
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