Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 37388/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, non potendo essere devoluto per la prima volta in questa Sede.

Rilevato che il secondo motivo che censura la mancata applicazione dell'art. 1311- bis cod. pen., oltre che versato in fatto, è reiterativo di censura già proposta in sede di appello alla quale la sentenza ha dato puntuale risposta (pag. 5).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, non potendo essere devoluto per la prima volta in questa Sede. Rilevato che il secondo motivo che censura la mancata applicazione dell'art. 1311- bis cod. pen., oltre che versato in fatto, è reiterativo di censura già proposta in sede di appello alla quale la sentenza ha dato puntuale risposta (pag. 5). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 37388/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris