CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2025
Cassazione n. 10716/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15374/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso S entenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – Sezione Distaccata di Catania n. 2888/2022 depositata i l 04/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In controversia avente ad oggetto ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coniugi titolari, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi per il triennio d’imposta 1990-1992, di redditi di lavoro autonomo, di impresa e di partecipazione, avverso il silenzio rifiuto mantenuto dall'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso del 90% delle imposte dirette versat e per gli anni 1990, 1991 e 1992, la Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezionestaccata di Catania , rigettava l'appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la spettanza del rimborso richiesto. 1.1. In particolare la CTR , chiamata a verificare la sussistenza del diritto delcontribuente e la compatibilità dello stesso con la decisione della Commissione europea 14/08/2015 n. 5549 e in specie la ricorrenza deipresupposti di fatto per l'applicabilità del regolamento de minimis, evidenziava che gli appellat i aveva no depositato in giudizio copia della«autocertificazione d i non conseguimento degli aiuti di stato per il triennio precedente», in tal modo adempiendo al loro onere probatorio e, per quanto consentito dalla natura della circostanza, offrendo prova della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della regola de minimis. Evidenziava dunque che l'appello andava accolto, dovendosi riconoscere il rimborso di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di riferimento. 3. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad unico motivo. I contribuenti sono rimasti intimati. Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia la«Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; dell’articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e successive modifiche e integrazioni; dell’articolo 2697 c.c. del Codice civile; degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; dei principi stabiliti dalla Commissione Europea con Decisione UE 2016/195, notificata con il n. C(2015)5549 final, anche nel prisma del combinato disposto degli articoli 11,117 e 53 Cost., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art 360 comma 1 n. 4 c.p.c. 3di 94di 95di