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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 03404/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso in relazione alla violazione di legge e al vizio di motivazione con riferimento 1)alla valutazione della prova; 2) alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen.; 3) alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.

Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.1 motivi sono, all'evidenza, privi di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata.

Le censure della difesa sono indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniate su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondate, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in questione (pagg. 8 e seguenti della sentenza).Quanto al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen., la Corte di appello motiva puntualmente sulle ragioni per le quali il fatto non può ritenersi di lieve entità.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso in relazione alla violazione di legge e al vizio di motivazione con riferimento 1)alla valutazione della prova; 2) alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen.; 3) alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.1 motivi sono, all'evidenza, privi di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. Le censure della difesa sono indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniate su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondate, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in questione (pagg. 8 e seguenti della sentenza).Quanto al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen., la Corte di appello motiva puntualmente sulle ragioni per le quali il fatto non può ritenersi di lieve entità. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03404/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris