CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 50441/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1) e bancarotta impropria da operazioni dolose (capo 3), commessi nella sua qualità di amministratore, fino al 1agosto 2012, della Fast soc. coop. a.r.I., fallita nel novembre del 2014. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando cinque motivi. 2.1 Con i primi due deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta patrimoniale in merito alla presunta distrazione dei veicoli industriali acquisitati in leasing dalla fallita. In proposito lamenta il ricorrente che i beni in oggetto non sarebbero mai entrati nel patrimonio di Fast, non essendosi mai perfezionata la cessione dei contratti di leasing da parte della prima concessionaria, la MI-TRANS, per il mancato consenso della società concedente, che peraltro ha rinunziato a costituirsi parte civile e ad ogni pretesa nei confronti della fallita e dell'imputato. La Corte non avrebbe poi considerato le dichiarazioni del curatore fallimentare, che nel corso della sua deposizione ha ammesso di non aver verificato sei i suddetti beni siano mai stati effettivamente consegnati alla fallita o l'esistenza di contratti con la società di leasing. Del tutto apodittica sarebbe poi l'affermazione, ancorata alle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che nel primo semestre del 2011 la fallita avrebbe operato con i veicoli di cui si è detto, devolvendo i ricavi ad altra società di tale attività, ma sostenendone i costi. In realtà la Corte non avrebbe considerato che il [OSCURATO:PERSONA] era l'amministratore di fatto della fallita, che aveva utilizzato per la simulata cessione dei beni all'insaputa dell'imputato. Non di meno i giudici del merito avrebbero ingiustificatamente ignorato quanto dichiarato dal coimputato in merito al fatto che la fallita mai era stata immessa nel possesso dei citati veicoli, confermando pertanto che gli stessi non erano entrati a far parte del suo patrimonio. 2.2 Con il terzo motivo viene dedotta erronea applicazione della legge penale in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non essendo emersi indici di fraudolenza della condotta dell'imputato in grado di rivelare che egli abbia agito nella consapevolezza di recare un grave pregiudizio ai creditori, tanto più che i veicoli oggetto della presunta distrazione mai hanno fatto parte del patrimonio della fallita e che al Mulè non è addebitabile la causazione del dissesto societario. 2.3 Con il quarto motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di operazione dolose, posto che la contestazione riguarda un periodo diverso da quello in cui il Mulè ha ricoperto la carica di amministratore, mentre nel corso della sua gestione non vi sarebbe stata alcuna omissione nel versamento delle imposte. 2.4 Con il quinto motivo vengono denunziati ancora erronea applicazione della legge penale e violazione della legge processuale in merito alla denegata derubricazione dei fatti in contestazione nel meno grave reato di bancarotta semplice patrimoniale, potendosi, a tutto concedere, addebitare all'imputato solo di aver ritardato il fallimento della società o di non aver provveduto a chiederlo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi sono manifestamente infondati e in larga parte generici, laddove ripropongono censure già sottoposte al giudice dell'appello senza confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata. 2.1 Deve anzitutto rammentarsi che secondo il costante insegnamento di questa Corte possono costituire oggetto di distrazione non solo i beni in proprietà del fallito, ma anche tutte le componenti attive del suo patrimonio, ivi inclusi i diritti reali e personali di godimento derivanti da un rapporto contrattuale (ex multis Sez. 5, n. 38434 del 30/05/2019, Sistro, Rv. 277116; Sez. 5, n. 12946 del 25/02/2020, Boi, Rv. 278887). Discende da tale principio quello per cui, in caso di bene pervenuto all'impresa a seguito di contratto di leasing, qualsiasi manomissione del medesimo che ne impedisca l'acquisizione alla massa o che comporti per quest'ultima un onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione integra il reato poiché determina la distrazione dei diritti esercitabili dal fallimento con contestuale pregiudizio per i creditori a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte verso il concedente (ex multis Sez. 5, n. 21933 del 17/04/2018, Farruggio, Rv. 272992). 2.2 Nel caso di specie la prova dell'effettiva disponibilità da parte della fallita dei beni oggetto dei contratti di leasing di cui all'imputazione è stata tratta dalla Corte territoriale dalle risultanze del bilancio relativo all'esercizio del 2011 (esercizio nel corso del quale la società era amministrata dall'imputato), nel quale i suddetti beni erano stati iscritti, dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (assolto nel giudizio d'appello dall'accusa di essere stato l'amministratore di fatto della fallita) e dal sequestro di due di tali beni mentre si trovavano nella disponibilità di Fast. Con tale ricostruzione probatoria il ricorrente si è confrontato in maniera parziale e meramente assertiva, limitandosi a contestare in maniera del tutto generica l'attendibilità del Cut hia in merito all'affermato passaggio alla fallita dei beni originariamente acquisiti da Mi-Trans, dichiarazione che peraltro ha trovato ulteriore riscontro nel fatto che Fast aveva successivamente pagato l'ultima delle rate del canone dei leasing effettivamente onorate. Pagamento, la cui effettività il ricorrente non ha peraltro contestato, che avrebbe comunque natura distrattiva qualora dovesse ritenersi che la fallita non fosse contrattualmente vincolata con il concedente. 2.3 E' invece irrilevante che non sia stata acquisita la prova - affermazione che è peraltro in parte smentita da sequestro di alcuni di essi a carico della società - della consegna fisica dei beni alla fallita, posto che la cessione dei contratti di leasing alla medesima, anche qualora eventualmente non accettata dal concedente ed a questi non opponibile, comunque ha determinato l'acquisizione da parte di Fast di diritti che la curatela non ha potuto azionare. Ma l'acquisizione fisica dei beni è circostanza irrilevante anche perché, qualora effettivamente i beni non siano stati utilizzati direttamente dalla fallita, ma concessi in uso alla [OSCURATO:PERSONA] - e dunque solo figurativamente presi in carico dalla prima - del tutto indebita sarebbe l'assunzione da parte di Fast dei costi sostenuti, in assenza di corrispettivo, per la loro utilizzazione da parte di terzi, sussistendo, dunque, anche in tal caso la contestata distrazione. Ed alle medesime conclusioni - ed a maggior ragione - dovrebbe giungersi perfino nel caso in cui dovesse ritenersi che la fallita si fosse indebitamente appropriata dei beni (rimanendo irrilevante in tal senso la remissione della querela proposta dal concedente), posto che del patrimonio del fallito fanno parte anche i beni acquisiti illecitamente (ex multis Sez. 5, n. 7824 del 30/11/2022, Bergese, Rv. 284223), risultando indifferente che questi poi abbia utilizzato in proprio tali beni ovvero li abbia concessi in uso a terzi senza corrispettivo ed assumendone invece i costi di gestione. Infine va rilevato come la Corte abbia ritenuto integrato il reato anche in ragione dell'accertata distrazione degli ulteriori beni strumentali dell'impresa, affermazione che il ricorrente non si è peritato di confutare. 3. Parimenti inammissibile è il terzo motivo, posto che la sentenza impugnata ha ampiamente individuato gli indici di fraudolenza della condotta dell'imputato, argomentando dall'artificiosità dell'operazione che ha portato a trasferire i beni oggetto dei contratti di leasing in carico alla fallita ed a sostenerne i costi di gestione e, infine, al loro occultamento. Irrilevante è poi l'obiezione, peraltro meramente assertiva, che al Mulè non sia addebitabile il dissesto di Fast, circostanza che sarebbe comunque irrilevante ai fini della configurabilità del reato di bancarotta patrimoniale e che comunque è stata confutata dalla Corte, che ha rilevato come l'accollo dei costi relativi all'attività svi ip da terzi con i beni oggetto dei contratti di leasing, è certamente, attesa la sua rilevanza, tra le cause del fallimento della società, atteso che una volta cessata la sua attività questa è rimasta inerte e affidata da un mero prestanome. Dissesto che peraltro è stato aggravato, come osservato dai giudici del merito, dal fatto che la società, anche nel 2011 - ossia quando l'imputato ne era l'amministratore -, ha omesso i versamenti tributari e previdenziali cui era obbligata; affermazione che il ricorrente contesta in maniera solo assertiva con il quarto motivo - che è dunque anch'esso generico - con il quale non vengono indicate le specifiche risultanze di segno contrario eventualmente non considerate dal giudice dell'appello. Inammissibile è infine anche il quinto motivo, che si limita in maniera assertiva a promuovere una diversa qualificazione giuridica dei fatti fondata sui presupposti fattuali ampiamente confutati dalla sentenza impugnata. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al