CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 febbraio 2021
Cassazione n. 01868/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella qualità di terzo interessato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella qualità di terza interessata, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella qualità di terza interessata, avverso il provvedimento della Corte di Appello di Potenza emesso in data 11/02/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Potenza rigettava gli appelli avverso il decreto emesso dal Tribunale di Potenza in data 18/09/2020, con cui veniva disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Padula per la durata di anni due, nonché la confisca di beni immobili e mobili registrati a lui direttamente o indirettamente riconducibili. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 4, comma 1, lett. b), d. Igs. 159/2011, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto il provvedimento si fonda su due sentenze: con la prima - sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 26/03/2018 - il Petrizzo era stato assolto dai delitti di associazione a delinquere ed usura perché il fatto non sussiste, per cui la Corte di Appello avrebbe dovuto omettere del tutto di valutare il procedimento, già definito con sentenza irrevocabile prima della proposta di applicazione della misura di prevenzione; al contrario, il provvedimento impugnato ha fondato su detta sentenza il giudizio di pericolosità, ricostruendo i fatti in maniera errata, integrando detta apparente ricostruzione con le vicende descritte nella sentenza n. 1104/2016, in cui il ricorrente risulta persona offesa del delitto di usura; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli arti:. 8 e 10 d. Igs. 159/2011, art. 4, comma 9, I. 1423/1956, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla motivazione apparente resa dalla Corte territoriale in relazione alla richiesta riduzione della durata della misura personale, alla luce della più contenuta pericolosità del ricorrente derivante dalla insussistenza del ruolo di usuraio. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo dei difensori di fiducia e procuratori speciali, avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 1, comma 1, lett. b), 6, 16, 20, 24 d. Igs. 159/2011, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla valutazione di attualità della pericolosità sociale del proposto, operata dalla Corte territoriale in violazione dei principi enucleabili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, oltre che basata su di una generica individuazione dell'arco temporale di riferimento, anche in relazione alla confisca di prevenzione, essendo del tutto omessa l'indicazione del nesso temporale tra l'acquisizione dei beni aziendali e l'accertata pericolosità sociale del proposto; inoltre, il decreto impugnato non ha in alcun modo collegato il sequestro finalizzato alla confisca ai proventi ritenuti illeciti, alla luce della predetta pronuncia della Corte costituzionale, né valutato la correlazione temporale tra i reati e gli acquisti dei familiari terzi interessati, con riferimento alle quote della [OSCURATO:PERSONA] ed al 50% dell'immobile di Padula, ignorando la memoria difensiva sul punto, che aveva dimostrato l'autonoma capacità reddituale della moglie e dei figli del Petrizzo ed il sostanziale abbandono, da parte dello stesso, del nucleo familiare che, non a caso, aveva avviato l'attività della [OSCURATO:PERSONA] per potersi sostentare economicamente; carente di motivazione risulta, inoltre, il decreto circa l'accertamento della illecita provenienza dei beni, fondata sull'acritica accettazione delle conclusioni del perito, formulate sulla scorta di criteri non condivisibili; 3.2 violazione di legge, in riferimento agli arti:. 1, comma 1, lett. b), 6, 16, 20, 24 d. Igs. 159/2011, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento al mancato svolgimento di indagini patrimoniali nei confronti della madre convivente del proposto, [OSCURATO:PERSONA], indagine che avrebbe potuto determinare diversi esiti valutativi; 3.3. mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., in relazione allo svolgimento di una perizia richiesta con memoria difensiva, su cui la Corte territoriale ha omesso ogni valutazione; 3.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 10 d. Igs. 159/2011 e 4, comma 9, I. 1423/1956, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla motivazione apparente circa la misura temporale della pericolosità sociale del proposto in relazione alla confisca subita dai terzi; 3.5. si eccepisce la illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 3, d. Igs. 159/2011 in relazione agli artt. 3 Costituzione e 6 CEDU, in riferimento alla discriminazione tra il convivente more uxorio, esentato da indagini patrimoniali oltre il quinquennio, a differenza del coniuge separato; 3.6 si eccepisce la illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 6 d. Igs. 159/2011 in relazione agli artt. 24, 27, 111 Costituzione e 6 CEDU, in riferimento alle misure di prevenzione personali e patrimoniali in quanto applicabili anche ai soggetti indicato dall'art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. 159/2011, avuto riguardo alla tassatività processuale, ossia alla nozione di elementi di fatto comprensiva di elementi smentiti da esiti assolutori innanzi al giudice penale. 4. Con motivi aggiunti del 27/10/2021 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ribadisce le argomentazioni del ricorso. 5. Con memoria di replica del 28/10/2021 i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terzi interessati, contestato le conclusioni del procuratore generale, ribadendo la legil:timazione dei terzi interessati in riferimento a tutti i motivi di ricorso, allegando la memoria difensiva depositata alla Corte di Appello di Potenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnata, alla pag. 13, è stata rilevata l'attualità della pericolosità sociale del ricorrente, ai sensi dell'art. 1, lett. b) e dell'art. 4 d. Igs. 159/2011, manifestatasi dal 1987 al 2018 attraverso la commissione di plurimi delitti (esercizio abusivo di una professione, ricettazione, truffa, mancata esecuzione dolosa di provvedimenti dell'autorità giudiziaria), come evincibili dal certificato penale; si indicano, inoltre, i precedenti di polizia a carico del Petrizzo, parimenti numerosi, nonché la sottoposizione del medesimo, nel luglio 2018, ad avviso orale; infine, si ricorda la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui il proposto era stato condannato per esercizio abusivo della professione negli anni 2005 e 2006 (capi 35 e 36 dell'imputazione), evidenziandosi come, pur essendo stato assolto dalle più gravi imputazioni associative e di usura, il Petrizzo era stato ritenuto intermediario tra usurai e soggetti usurati per la riscossione dei crediti illeciti e per il procacciamento di nuove vittime, ruolo su cui il provvedimento si diffonde a pag. 14, dove si evidenzia la motivazione della sentenza di assoluzione, che aveva individuato le gravi carenze investigative e, ciò nonostante, il ruolo ambiguo del Petrizzo. Alla luce di tale sintetica individuazione degli snodi argomentativi del eg. provvedimento impugnato, deve rilevarsi che'/motivazione sul punto sia assolutamente articolata ed esaustiva, estendendo fino al 2018 l'epoca di commissione dei vari reati e dei precedenti giudiziari del ricorrente. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quindi, oltre a dedurre impropriamente vizio di motivazione, non si confronta affatto con la complessiva argomentazione della Corte territoriale. Occorre, infatti, ricordare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, per cui è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci ed altri, Rv. 260246; Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119).Nel caso di specie la motivazione non può certamente ritenersi inesistente né meramente apparente in riferimento agli elementi considerati, al percorso argomentativo seguito ed alla consequenzialità logica del ragionamento. Inoltre, il provvedimento impugnato ha correttamente ricordato come l'autonomia del procedimento di prevenzione implica che la prova indiretta o indiziaria non debba essere dotata dei requisiti di cui all'art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278049; Sez. 5, n. 17946 del 15/03/2018, Buggea, Ry. 273036) e che, sempre in virtù della predetta autonomia rispetto al procedimento penale, in sede di procedimento applicativo di misure di prevenzione - specificamente in caso di "pericolosità generica" - possono essere autonomamente valutati fatti accertati in sede penale, anche in caso di declaratoria di estinzione del reato o di sentenza di proscioglimento, qualora siano delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281862; Sez. 2, n. 19880 del 29/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276917 Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA],. Coop, Rv. 27722505; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266364). Su tale aspetto il Collegio non ignora affatto un diverso orientamento, come evidenziato da Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep.05/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280145, secondo cui "Il giudice della prevenzione, in sede di verifica della pericolosità generica del soggetto proposto per l'applicazione di misura ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non può ritenere rilevanti, in base al principio della 'valutazione autonoma', fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità." In motivazione la pronuncia citata - richiamando Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264319 - ha ricordato come il principio della "autonoma valutazione" di fatti accertati o comunque desumibili da decisioni di assoluzione emesse in sede penale si sia affermato, quasi in via esclusiva, nel settore della contiguità mafiosa, ossia in riferimento ad una descrizione della categoria criminologica (il soggetto indiziato di appartenenza all'organismo mafioso) che tollera, per la sua diversità ontologica dalla prova della condotta partecipativa in senso pieno, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., la diversità di apprezzamento, nei due settori dell'ordinamento, delle medesime circostanze di fatto; nel settore della pericolosità "semplice", invece, si deve ritenere assente la possibilità di porre in essere tale operazione, posto che "se la realizzazione del delitto è esclusa in sede penale - e ciò sia in rapporto all'elemento materiale che a quello psicologico, non potendosi certo sostenere una sopravvivenza del disvalore di un delitto in assenza di dolo - manca uno dei presupposti su cui lo stesso legislatore articola la costruzione della fattispecie"; di qui il principio di diritto secondo cui "in sede di verifica della pericolosità di soggetto proposto per l'applicazione di misura ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011 il giudice della prevenzione non può ritenere in via autonoma rilevante il fatto coperto da giudicato di assoluzione, stante la testuale formulazione della norma di riferimento che richiede la constatazione di ricorrenti attività delittuose produttive di reddito" ed ostandovi il "principio di tassatività e di quello, ancor più generale, di unitarietà dell'ordinamento e di non contraddizione". Ne consegue che il potere di autonoma valutazione sussiste anche nel caso di emissione di una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, purché il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti, mentre l'unico limite all'autonomia del giudizio di prevenzione è quello dell'esclusione, in sede penale, con pronunce irrevocabili, di determinati fatti, posto che "la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di ritenerlo esistente e quindi di assumerlo come elemento del giudizio di prevenzione" (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496; conf. Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908; Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256820). Conclusivamente, la sentenza Zangrillo ha rilevato che "Del resto, la diversità strutturale ravvisabile tra la fattispecie incriminatrice e la 'corrispondente' fattispecie di pericolosità si apprezza pienamente proprio sul terreno della pericolosità qualificata, alla luce del rilievo che la nozione di 'appartenenza' ad un'associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla 'partecipazione', si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512), laddove analoga diversità strutturale non è riconoscibile con riguardo alle 'categorie' di reato che, come si vedrà, rappresentano il nucleo essenziale della fattispecie di pericolosità di cui all'art. 1, comma 1, lett:. b), d. Igs. n. 159 del 2011. Naturalmente, il giudice della misura di prevenzione può valorizzare, nella fase 'constatativa', dati conoscitivi non presi in considerazione in alcun procedimento penale, così come quelli valutati in procedimenti penali non definitivi (cfr. Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372) ovvero, nei termini sopra indicati, in procedimenti definiti con declaratorie di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo, naturalmente, il relativo giudizio con congrua motivazione, anche alla luce delle deduzioni e delle allegazioni eventualmente introdotte dalla difesa." Osserva il Collegio che la vicenda in esame si colloca in una zona ai confini tra i diversi orientamenti di legittimità sin qui descritti, in riferimento alla possibilità di fondare il giudizio di pericolosità su sentenze di assoluzione irrevocabili, in quanto il provvedimento impugnato ha osservato che avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti di estorsione, usura ed associazione a delinquere perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. - il pubblico ministero aveva proposto impugnazione, dichiarata inammissibile per carenza di interesse da parte della Corte di Appello di Salerno, in quanto le relative fattispecie di reato risultavano prescritte. In ogni caso, come rilevato a pag. 13 del provvedimento impugnato - come già in precedenza ricordato -, l'esito assolutorio della sentenza di [OSCURATO:PERSONA] era stato solo parziale, essendo comunque intervenuta condanna per i reati di esercizio abusivo del credito ed essendo emerso, in ogni caso, il ruolo di intermediario che il Petrizzo aveva svolto tra usurai e numerosi usurati per la riscossione dei debiti e degli interessi, oltre che per il procacciamento di nuove vittime di usura (si vedano le vicende dettagliatamente descritte, in proposito, alle pagg. 14 e 15 del provvedimento impugnato). Si deve quindi evidenziare come, nel caso di specie, pur a fronte di una pronuncia assolutoria, non si possa negare rilevanza - in riferimento alla fase "constatativa" del procedimento di prevenzione - a quelle circostanze significativamente emerse nel contesto di una vicenda che, comunque, si è conclusa con una condanna parziale per il ricorrente e che, in riferimento alla complessità ed all'interdipendenza dei plurimi fatti - che singolarmente inquadrati in autonome fattispecie di reato hanno avuto esiti processuali opposti - evidenzia profili indiscutibilmente rilevanti in riferimento all'attualità della pericolosità sociale, soprattutto se valutata alla luce di ulteriori elementi - quali, nel caso in esame, le denunce per truffa nel 2018 - che consentono di ritenere che il proposto viva, almeno in parte, dei proventi delittuosi rinvenienti da reati contro il patrimonio. Ciò che, quindi, preme rilevare - al di là della conclamata insussistenza del vizio denunciato in ricorso, in relazione al provvedimento in esame - è come il principio di diritto espresso dal filone ermeneutico descritto dalla sentenza Zangrillo, citata, non possa condurre sempre ad escludere la rilevanza delle pronunce assolutorie in riferimento ai procedimento di prevenzione relativi a pericolosità "generica"; ciò, in particolare quando, come nel caso in esame, da un lato l'assoluzione sia stata solo parziale, fondandosi la ricostruzione su vicende storiche complesse ed ambivalenti, oggetto, non a caso, di opposti esiti processuali, la cui definitività - in relazione alle assoluzioni - era stata comunque oggetto di impugnazione, la cui fondatezza non era stata processualmente valutata per il sopravvenuto maturarsi dei termini di prescrizione. Se, infatti, pacificamente, come detto, i dati conoscitivi valutati in procedimenti penali non definitivi, ovvero in procedimenti definiti con declaratorie di estinzione del reato per prescrizione, possono essere rilevanti nel procedimento di prevenzione, va considerato che il caso di una pronuncia assolutoria non scaturente da una "doppia conforme", bensì da una vicenda estintiva che ha impedito lo svolgimento del grado di appello e, quindi, la trattazione nel merito, si pone in una zona intermedia contigua alla declaratoria di prescrizione, rendendo, quindi, del tutto legittima la valutazione delle complesse circostanze fattuali, peraltro comuni anche a vicende processuali sfociate in un esito parziale di condanna. 2. I ricorsi dei terzi interessati sono, parimenti, manifestamente infondati. Va, anzitutto, ricordato che "Nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere." (Sez. 5., n. 333 del 20/11/2020, dep. 07/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280249; conf.: Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 25/02/2020, Hudorovic, Rv. 278454; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop, Rv. 27722504) Trattasi di orientamento consolidato, da cui il Collegio non intende discostarsi, nonostante una isolata pronuncia di segno opposto (Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 16/03/018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272608); ciò rende manifestamente infondati i motivi di ricorso dei terzi interessati,, nella misura in cui essi sono volti a far valere l'insussistenza della pericolosità sociale del proposto, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, che solo [OSCURATO:PERSONA] può avere interesse a far valere, come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha osservato come l'atto di appello si fosse fondato sulla capacità reddituale della predetta, senza fornire alcuna documentazione al riguardo, non essendo stata tale lacuna in alcun modo scalfita dal richiamo al prospetto riepilogativo dei redditi familiari, su cui si fonda il motivo di appello, considerato che il perito aveva già ampiamente analizzato tali redditi concludendo per una sproporzione degli stessi rispetto agli acquisti.In particolare - come evidenziato già dal decreto del Tribunale di Potenza - [OSCURATO:PERSONA] risulta intestataria di metà dell'immobile sito in Padula, relativamente al quale è stata accertata dal perito la sproporzione tra il valore di acquisto, in riferimento alla seconda ed alla terza rata di pagamento, ed i redditi della Petrizzo; inoltre, pur volendo considerare i canoni di locazione versati alla predetta - benché gli stessi non risultino dalle dichiarazioni dei redditi né da altra documentazione - e pur considerando escluso il proposto dal nucleo familiare, il perito aveva comunque rilevato una sproporzione in negativo dei redditi di [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione di quelli riferiti all'anno 2017. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il provvedimento impugnato ha ricordato come la sproporzione tra i redditi dichiarati dal predetto e la somma conferita per l'acquisto delle quote della Cooperativa sociale [OSCURATO:PERSONA] - peraltro versata nelle casse della società ancor prima della stipula dell'atto costitutivo - risultasse evidente in riferimento tanto al reddito relativo all'anno di acquisto che ai due anni precedenti. La Corte di merito ha, poi, analizzato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevando come le stesse fossero del tutto inidonee a giustificare la possibilità per il Petrizzo - all'epoca dei fati diciannovenne, trasferitosi a [OSCURATO:PERSONA] da un anno per svolgere l'attività di addetto ad una salumeria - di poter contribuire all'acquisto dell'immobile di Padula, considerata la necessità di far fronte alle esigenze primarie di vita in una diversa regione. Quanto, infine, a [OSCURATO:PERSONA] ed allo stesso [OSCURATO:PERSONA], il provvedimento impugnato ha rilevato come l'impugnazione fosse del tutto prova dei requisiti di forma e contenuto necessari a consentire la decisione, ai sensi dell'art. 581, comma 2, lett. d), cod. proc. pen. Alla luce di ciò, non può non affermarsi come i motivi di ricorso proposti dai terzi, oltre che incentrati su doglianze per le quali i ricorrenti risultano carenti di interesse, sono essenzialmente versati in fatto, tendenti a riproporre la diversa ricostruzione della capacità economica del proposto e dei suoi familiari sulla scorta della consulenza di parte, in contrapposizione alle risultanze della perizia disposta d'ufficio; ciò senza confrontarsi con la motivazione dei provvedimenti, dato che già in primo grado il Tribunale aveva analizzato, anche alla luce degli ulteriori chiarimento forniti dal perito sule conclusioni del consulente di parte, l'inattendibilità della prospettazione fornita da quest'ultimo. Con tali argomentazioni, oltre che sulla radicale inammissibilità dell'appello di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la difesa non si confronta affatto, riproponendo in sede di legittimità le medesime questioni già ampiamente affrontate dal provvedimento impugnato, ivi inclusa la necessità di conferire un nuovo incarico peritale sull'assunto della lacunosità della ricostruzione del perito, su cui entrambi i provvedimenti di merito hanno fornito adeguata motivazione: in particolare, la Corte territoriale, a pag. 9, ha ricordato come l'istruttoria fosse stata "caratterizzata dall'acquisizione di più perizie contabili sulla vicenda patrimoniale del nucleo familiare del proposto" e che la difesa aveva depositato una propria consulenza contabile alla luce della quale il perito aveva formulato una diversa ipotesi di ricostruzione dei redditi del nucleo familiare del Petrizzo, "anch'essa inidonea a comprovare la disponibilità di sufficienti risorse economiche lecite per giustificare molti degli incrementi patrimoniali operati nel periodo preso in osservazione." Le questioni di legittimità costituzionale, infine, sono del tutto genericamente dedotte. Quanto alla questione riferibile all'art. 19, comma 3, d. Igs. 159/2011, in relazione alla dedotta discriminazione del coniuge separato da oltre un quinquennio rispetto al convivente more uxorio, va anzitutto ricordato come già il Tribunale avesse affermato che, nonostante la separazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero continuato a convivere, insieme ai figli, fin al giugno 2005; inoltre, come rilevato dal Procuratore Generale, la norma richiamata fonda non già una presunzione di appartenenza in capo al proposto dei beni intestati ai familiari, bensì solo il riconoscimento del potere di indirizzare le indagini di prevenzione in modo speciale nei confronti del coniuge, dei figli e degli altri soggetti che abbiano convissuto con il proposto nell'ultimo quinquennio; ne consegue che, al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit., il rapporto esistente tra il proposto e tali soggetti può costituire circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni di cui il primo non possa dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulti formalmente titolare dei cespiti, sia sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279224; conf: Sez. 6, n. 14600 del 16/02/2021, dep. 19/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281611). In relazione, infine, al sesto motivo di ricorso, la questione di legittimità costituzionale risulta del tutto genericamente formulata, oltre che palesemente infondata alla luce dell'analisi della giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione degli esiti assolutori delle sentenze in relazione al procedimento di prevenzione. Come già affermato da questa Corte "In tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le 'categorie di delitto' legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco ", temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo" (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 05/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280145). Le considerazioni sin qui illustrate rendono evidente come l'intero impianto motivazionale del provvedimento impugnato risulti del tutto coerente con i requisiti motivazionali individuati dalla pronuncia citata, anche sotto l'aspetto dell'utilizzazione - nei termini in precedenza specificati - di una pronuncia parzialmente assolutoria, rendendo palesemente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale formulata. Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese