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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04527/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'Il febbraio 2021 la Corte di appello di Catania ha dichiarato l'inammissibilità, per tardività, dell'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui lo stesso ufficio giudiziario, il 17 giugno 2020, ha disposto, quale giudice dell'esecuzione, la confisca di un'autovettura di sua proprietà.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione di legge per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto l'applicabilità alla fattispecie del termine di quindici giorni previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen..

Con il secondo ed ultimo motivo, lamenta, ancora, violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione disposto la confisca pur in assenza di un valido titolo esecutivo, della quale la Corte di appello avrebbe dovuto prendere atto stante l'omessa notifica, nei suoi confronti, della sentenza di secondo grado.

Rileva, al riguardo che, dovendosi applicare, in ossequio alle disposizioni di diritto intertemporale, le previgenti disposizioni in materia di contumacia, la notifica costituiva atto dovuto, carente il quale non avrebbe potuto essere legittimamente dichiarata l'irrevocabilità della sentenza di appello.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte di appello di Catania ha ordinato la confisca del veicolo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della definitività della sentenza emessa il 15 gennaio 2019, divenuta irrevocabile il 31 maggio 2019.

Il provvedimento ablatorio è stato, dunque, emesso, in fase esecutiva — su segnalazione della Cancelleria, che aveva rilevato l'omessa pronunzia, in sede di cognizione, su un bene che era in sequestro sin dall'I. settembre 2011 — in forza della competenza sancita dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. ed in ossequio alla procedura scandita dall'art. 667, comma 4, espressamente richiamata dall'ultimo periodo dell'art. 676, comma 1.Il destinatario della confisca avrebbe, pertanto, dovuto proporre, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., opposizione entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.

L'omesso rispetto di tale termine da parte di Cintoli — il quale, avendo ricevuto comunicazione, personalmente e tramite il difensore, del provvedimento del giudice dell'esecuzione il 26 giugno 2020, ha proposto opposizione solo 11 14 luglio 2020, ovvero a distanza di diciotto giorni — ha, dunque, determinato la sua decadenza dal potere di impugnazione, effetto ineluttabile della tardività della proposizione dell'opposizione.

Né, per revocare in dubbio siffatta conclusione, vale eccepire — come il ricorrente fa senza, però, spendere alcun argomento a sostegno di una tesi che appare del tutto eccentrica rispetto al sistema normativo — l'inapplicabilità alla fattispecie dell'indicato termine perentorio, ovvero dedurre, con il secondo motivo, che il tema dell'esecutività della sentenza di appello avrebbe dovuto essere esaminato con priorità su quello della tempestività dell'opposizione che, invece, condiziona in radice la stessa costituzione del rapporto processuale e si colloca, dunque, in posizione logicamente e giuridicamente antecedente.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il febbraio 2021 la Corte di appello di Catania ha dichiarato l'inammissibilità, per tardività, dell'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui lo stesso ufficio giudiziario, il 17 giugno 2020, ha disposto, quale giudice dell'esecuzione, la confisca di un'autovettura di sua proprietà. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione di legge per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto l'applicabilità alla fattispecie del termine di quindici giorni previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.. Con il secondo ed ultimo motivo, lamenta, ancora, violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione disposto la confisca pur in assenza di un valido titolo esecutivo, della quale la Corte di appello avrebbe dovuto prendere atto stante l'omessa notifica, nei suoi confronti, della sentenza di secondo grado. Rileva, al riguardo che, dovendosi applicare, in ossequio alle disposizioni di diritto intertemporale, le previgenti disposizioni in materia di contumacia, la notifica costituiva atto dovuto, carente il quale non avrebbe potuto essere legittimamente dichiarata l'irrevocabilità della sentenza di appello. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di appello di Catania ha ordinato la confisca del veicolo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della definitività della sentenza emessa il 15 gennaio 2019, divenuta irrevocabile il 31 maggio 2019. Il provvedimento ablatorio è stato, dunque, emesso, in fase esecutiva — su segnalazione della Cancelleria, che aveva rilevato l'omessa pronunzia, in sede di cognizione, su un bene che era in sequestro sin dall'I. settembre 2011 — in forza della competenza sancita dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. ed in ossequio alla procedura scandita dall'art. 667, comma 4, espressamente richiamata dall'ultimo periodo dell'art. 676, comma 1.Il destinatario della confisca avrebbe, pertanto, dovuto proporre, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., opposizione entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza. L'omesso rispetto di tale termine da parte di Cintoli — il quale, avendo ricevuto comunicazione, personalmente e tramite il difensore, del provvedimento del giudice dell'esecuzione il 26 giugno 2020, ha proposto opposizione solo 11 14 luglio 2020, ovvero a distanza di diciotto giorni — ha, dunque, determinato la sua decadenza dal potere di impugnazione, effetto ineluttabile della tardività della proposizione dell'opposizione. Né, per revocare in dubbio siffatta conclusione, vale eccepire — come il ricorrente fa senza, però, spendere alcun argomento a sostegno di una tesi che appare del tutto eccentrica rispetto al sistema normativo — l'inapplicabilità alla fattispecie dell'indicato termine perentorio, ovvero dedurre, con il secondo motivo, che il tema dell'esecutività della sentenza di appello avrebbe dovuto essere esaminato con priorità su quello della tempestività dell'opposizione che, invece, condiziona in radice la stessa costituzione del rapporto processuale e si colloca, dunque, in posizione logicamente e giuridicamente antecedente. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24
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