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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26217/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Catanzaro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro in data 1/10/2020 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 18/1/2018, aveva riconosciuto , il Russo colpevole del delitto di estorsione, condannandolo alla pena di anni tre,mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al riconoscimento fotografico dell'imputato.

Secondo la difesa la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che il riferimento da parte del denunziante alla presenza di verruche sulle mani dell'imputato non possa costituire elemento da cui inferire l'inattendibilità della p.o.

La Corte ha, infatti, affermato che si tratta di imprecisione che cade su un dettaglio marginale, giustificabile alla luce delle condizioni ambientali e dello stato di turbamento emotivo della vittima, valutazione che, tuttavia, collide con la certezza del riconoscimento effettuato dal denunziante.

Aggiunge la difesa che la p.o. ha indicato l'imputato come colui con il quale aveva contrattato il prezzo e al quale aveva consegnato chiavi e soldi ma il fatto che la vittima avesse contrattato il prezzo della restituzione evidenzia che non vi era stata una compressione integrale della capacità volitiva del soggetto passivo con conseguenti ricadute sulla giuridica configurabilità del reato contestato e ritenuto.

Inoltre, ritiene il ricorrente che il grave turbamento emotivo che secondo i giudici d'appello giustifica l'imprecisione sulla presenza di verruche non avrebbe allo stesso modo inciso sull'attendibilità del riconoscimento vocale effettuato dalla p.o., sebbene l'utenza utilizzata non fosse riconducibile al prevenuto e il riconoscimento vocale necessitasse di verifiche peritali; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., avendo la sentenza impugnata incongruamente ritenuto non esigua la somma di euro 300,00 consegnata dalla p.o., nonostante la posizione lavorativa della vittima e l'impossibilità di configurare in concreto un danno extrapatrimoniale, anche alla luce della mancata costituzione di parte civile del Curcio; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato sulla base della gravità del fatto e della negatività personalità dell'imputato.

La difesa sostiene che la Corte di merito ha offerto un'analisi incompleta e parziale dei criteri ex art. 133 cod.pen., senza la necessaria disamina dei precedenti e senza alcuna valutazione del comportamento del prevenuto precedente e successivo al reato, come pure delle condizioni familiari e sociali dello stesso.Lu_ [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo che revoca in dubbio l'attendibilità della p.o. e, in particolare, del riconoscimento fotografico e dell'individuazione fonica dalla stessa effettuati, è inammissibile per genericità e, comunque, manifestamente infondato.

Deve, invero, rilevarsi che la devoluzione in sede d'appello relativa all'inattendibilità del riconoscimento fotografico del prevenuto è del tutto generica, avendo la difesa segnalato il riferimento della p.o. alla presenza di verruche sulle mani del Russo, negandone il fondamento, senza alcuna concreta illustrazione del contesto dichiarativo.

La censura in questa sede riproposta soffre gli stessi limiti giacché la difesa ha omesso di chiarire le ragioni per cui il riferimento censurato sia di tale rilievo da travolgere l'attendibilità dell'atto, tenuto conto che usualmente il riconoscimento fotografico è incentrato sul volto dell'indagato e non si estende a caratteristiche fisiche ulteriori. 1.1 Dalle concordi sentenze di merito consta che il Curcio ebbe almeno due diretti contatti, per un apprezzabile lasso temporale, con il Russo e i correi, i quali si erano impegnati a garantire la restituzione dell'autovettura rubata previo pagamento di un "riscatto", e aveva interloquito con il ricorrente più volte anche a mezzo telefono sicché il riconoscimento fotografico e quello fonico risultano assistiti da indubbie basi fattuali sulle quali i giudici territoriali hanno innestato un giudizio ampiamente argomentato circa l'attendibilità della vittima, non scalfito dalle obiezioni difensive.

La Corte territoriale ha, in particolare, rammentato che la circostanza addotta dalla difesa relativa alla mancanza di verruche sulle mani dell'imputato è sfornita di dati di riscontro, segnalando in ogni caso che, anche ove sussistente, la denunziata discrasia concerne un elemento marginale, insuscettibile di revocare in dubbio la credibilità del dichiarante.

Il giudizio della Corte territoriale non presta il fianco a censure d'illogicità giacché il richiamo alla possibile incidenza sull'evocazione mnemonica della vittima delle condizioni ambientali e dello stato di turbamento della stessa si risolvono in argomenti dialettici subordinati rispetto al centrale rilievo relativo alla natura del tutto assertiva della circostanza dedotta dalla difesa nonché, v'è da aggiungere, alla possibile transitorietà delle formazioni cutanee che si assumono assenti sulla persona del ricorrente, per comune nozione suscettibili di regressione mediante trattamenti farmacologici ovvero di eliminazione per via chirurgica. 1.2 Inoltre, contrariamente a quanto assume la difesa, l'individuazione fonica e l'attribuzione della voce ad uno specifico parlatore non richiede necessariamente competenze specifiche ed accertamenti peritali, non esperibili quando non si disponga della registrazione del colloquio, potendosi legittimamente fondare l'attendibilità di colui che opera il riconoscimento vocale sugli stessi criteri che presidiano la valutazione della prova dichiarativa, trattandosi di un accertamento 9L. di fatto, utilizzabile nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Sez. 6, n. 27911 del 23/09/2020, Rv. 279623).

Il richiamato orientamento trova ampia applicazione in materia di intercettazioni telefoniche, avendo la giurisprudenza di questa Corte chiarito che, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze -quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Rv. 281265).

Nella specie, l'elemento di contrasto indicato dalla difesa nella formale intestazione dell'utenza telefonica a persona diversa dal ricorrente è inidonea a inficiare l'attendibilità della p.o. ove si consideri la diretta correlazione tra gli incontri e le chiamate pervenute all'utenza della p.o., aventi ad oggetto la sollecitazione al pagamento dell'importo cui era condizionata la retrocessione del veicolo e l'intimazione a non coinvolgere le Forze dell'Ordine.

2. Prive di giuridico fondamento s'appalesano anche le censure in punto di qualificazione giuridica del fatto.

Al di là della genericità della prospettazione, che non si confronta con la puntuale disamina dei giudici d'appello in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ascritto, l'assunto difensivo che valorizza la " trattativa" tra la vittima ed i suoi interlocutori al fine di sostenere l'assenza del requisito della coercizione non coglie nel segno, confondendo il tentativo del Curcio di ridurre gli esborsi, anche a scopo dilatorio, onde agevolare l'intervento della P.g., con le minacce rivolte nei confronti del medesimo al fine di indurlo ad accettare il pagamento di una somma per ottenere la restituzione del veicolo sottratto.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato in tema di estorsione che non è necessario che la libertà di autodeterminazione della vittima sia del tutto annullata, essendo, invece, sufficiente che la richiesta, con il pregiudizio patrimoniale che ne consegue, sia accolta anche soltanto per mera convenienza, per evitare un male che agli occhi della vittima appaia più grave (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Rv. 277512-04).

3. Meramente reiterativa di doglianza già correttamente scrutinata dai giudici di merito e disattesa con congrua motivazione è la censura in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., avendo la sentenza impugnata motivatamente escluso che la somma sborsata e quella oggetto di ulteriore pretesa da parte dell'imputato e dei complici possa essere qualificata come particolarmente esigua.

Siffatta valutazione è coerente con la costante giurisprudenza di legittimità alla cui stregua il riconoscimento della circostanza attenuante presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695; Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950). 3.1 Parimenti destituite di pregio s'appalesano le censure concernenti il diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale legittimamente valorizzato a tal fine le modalità del fatto e la negativa personalità del prevenuto, desunta non solo dal precedente giudiziario ma anche dalle pendenze e dai precedenti di polizia, elementi che, a norma dell'art. 133, comma 2 n.2, cod.pen., concorrono nella definizione della capacità a delinquere dell'agente.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Catanzaro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro in data 1/10/2020 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 18/1/2018, aveva riconosciuto , il Russo colpevole del delitto di estorsione, condannandolo alla pena di anni tre,mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al riconoscimento fotografico dell'imputato. Secondo la difesa la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che il riferimento da parte del denunziante alla presenza di verruche sulle mani dell'imputato non possa costituire elemento da cui inferire l'inattendibilità della p.o. La Corte ha, infatti, affermato che si tratta di imprecisione che cade su un dettaglio marginale, giustificabile alla luce delle condizioni ambientali e dello stato di turbamento emotivo della vittima, valutazione che, tuttavia, collide con la certezza del riconoscimento effettuato dal denunziante. Aggiunge la difesa che la p.o. ha indicato l'imputato come colui con il quale aveva contrattato il prezzo e al quale aveva consegnato chiavi e soldi ma il fatto che la vittima avesse contrattato il prezzo della restituzione evidenzia che non vi era stata una compressione integrale della capacità volitiva del soggetto passivo con conseguenti ricadute sulla giuridica configurabilità del reato contestato e ritenuto. Inoltre, ritiene il ricorrente che il grave turbamento emotivo che secondo i giudici d'appello giustifica l'imprecisione sulla presenza di verruche non avrebbe allo stesso modo inciso sull'attendibilità del riconoscimento vocale effettuato dalla p.o., sebbene l'utenza utilizzata non fosse riconducibile al prevenuto e il riconoscimento vocale necessitasse di verifiche peritali; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., avendo la sentenza impugnata incongruamente ritenuto non esigua la somma di euro 300,00 consegnata dalla p.o., nonostante la posizione lavorativa della vittima e l'impossibilità di configurare in concreto un danno extrapatrimoniale, anche alla luce della mancata costituzione di parte civile del Curcio; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato sulla base della gravità del fatto e della negatività personalità dell'imputato. La difesa sostiene che la Corte di merito ha offerto un'analisi incompleta e parziale dei criteri ex art. 133 cod.pen., senza la necessaria disamina dei precedenti e senza alcuna valutazione del comportamento del prevenuto precedente e successivo al reato, come pure delle condizioni familiari e sociali dello stesso.Lu_ [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo che revoca in dubbio l'attendibilità della p.o. e, in particolare, del riconoscimento fotografico e dell'individuazione fonica dalla stessa effettuati, è inammissibile per genericità e, comunque, manifestamente infondato. Deve, invero, rilevarsi che la devoluzione in sede d'appello relativa all'inattendibilità del riconoscimento fotografico del prevenuto è del tutto generica, avendo la difesa segnalato il riferimento della p.o. alla presenza di verruche sulle mani del Russo, negandone il fondamento, senza alcuna concreta illustrazione del contesto dichiarativo. La censura in questa sede riproposta soffre gli stessi limiti giacché la difesa ha omesso di chiarire le ragioni per cui il riferimento censurato sia di tale rilievo da travolgere l'attendibilità dell'atto, tenuto conto che usualmente il riconoscimento fotografico è incentrato sul volto dell'indagato e non si estende a caratteristiche fisiche ulteriori. 1.1 Dalle concordi sentenze di merito consta che il Curcio ebbe almeno due diretti contatti, per un apprezzabile lasso temporale, con il Russo e i correi, i quali si erano impegnati a garantire la restituzione dell'autovettura rubata previo pagamento di un "riscatto", e aveva interloquito con il ricorrente più volte anche a mezzo telefono sicché il riconoscimento fotografico e quello fonico risultano assistiti da indubbie basi fattuali sulle quali i giudici territoriali hanno innestato un giudizio ampiamente argomentato circa l'attendibilità della vittima, non scalfito dalle obiezioni difensive. La Corte territoriale ha, in particolare, rammentato che la circostanza addotta dalla difesa relativa alla mancanza di verruche sulle mani dell'imputato è sfornita di dati di riscontro, segnalando in ogni caso che, anche ove sussistente, la denunziata discrasia concerne un elemento marginale, insuscettibile di revocare in dubbio la credibilità del dichiarante. Il giudizio della Corte territoriale non presta il fianco a censure d'illogicità giacché il richiamo alla possibile incidenza sull'evocazione mnemonica della vittima delle condizioni ambientali e dello stato di turbamento della stessa si risolvono in argomenti dialettici subordinati rispetto al centrale rilievo relativo alla natura del tutto assertiva della circostanza dedotta dalla difesa nonché, v'è da aggiungere, alla possibile transitorietà delle formazioni cutanee che si assumono assenti sulla persona del ricorrente, per comune nozione suscettibili di regressione mediante trattamenti farmacologici ovvero di eliminazione per via chirurgica. 1.2 Inoltre, contrariamente a quanto assume la difesa, l'individuazione fonica e l'attribuzione della voce ad uno specifico parlatore non richiede necessariamente competenze specifiche ed accertamenti peritali, non esperibili quando non si disponga della registrazione del colloquio, potendosi legittimamente fondare l'attendibilità di colui che opera il riconoscimento vocale sugli stessi criteri che presidiano la valutazione della prova dichiarativa, trattandosi di un accertamento 9L. di fatto, utilizzabile nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Sez. 6, n. 27911 del 23/09/2020, Rv. 279623). Il richiamato orientamento trova ampia applicazione in materia di intercettazioni telefoniche, avendo la giurisprudenza di questa Corte chiarito che, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze -quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Rv. 281265). Nella specie, l'elemento di contrasto indicato dalla difesa nella formale intestazione dell'utenza telefonica a persona diversa dal ricorrente è inidonea a inficiare l'attendibilità della p.o. ove si consideri la diretta correlazione tra gli incontri e le chiamate pervenute all'utenza della p.o., aventi ad oggetto la sollecitazione al pagamento dell'importo cui era condizionata la retrocessione del veicolo e l'intimazione a non coinvolgere le Forze dell'Ordine. 2. Prive di giuridico fondamento s'appalesano anche le censure in punto di qualificazione giuridica del fatto. Al di là della genericità della prospettazione, che non si confronta con la puntuale disamina dei giudici d'appello in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ascritto, l'assunto difensivo che valorizza la " trattativa" tra la vittima ed i suoi interlocutori al fine di sostenere l'assenza del requisito della coercizione non coglie nel segno, confondendo il tentativo del Curcio di ridurre gli esborsi, anche a scopo dilatorio, onde agevolare l'intervento della P.g., con le minacce rivolte nei confronti del medesimo al fine di indurlo ad accettare il pagamento di una somma per ottenere la restituzione del veicolo sottratto. La giurisprudenza di legittimità ha precisato in tema di estorsione che non è necessario che la libertà di autodeterminazione della vittima sia del tutto annullata, essendo, invece, sufficiente che la richiesta, con il pregiudizio patrimoniale che ne consegue, sia accolta anche soltanto per mera convenienza, per evitare un male che agli occhi della vittima appaia più grave (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Rv. 277512-04). 3. Meramente reiterativa di doglianza già correttamente scrutinata dai giudici di merito e disattesa con congrua motivazione è la censura in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., avendo la sentenza impugnata motivatamente escluso che la somma sborsata e quella oggetto di ulteriore pretesa da parte dell'imputato e dei complici possa essere qualificata come particolarmente esigua. Siffatta valutazione è coerente con la costante giurisprudenza di legittimità alla cui stregua il riconoscimento della circostanza attenuante presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695; Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950). 3.1 Parimenti destituite di pregio s'appalesano le censure concernenti il diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale legittimamente valorizzato a tal fine le modalità del fatto e la negativa personalità del prevenuto, desunta non solo dal precedente giudiziario ma anche dalle pendenze e dai precedenti di polizia, elementi che, a norma dell'art. 133, comma 2 n.2, cod.pen., concorrono nella definizione della capacità a delinquere dell'agente. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
Sentenza Cassazione n. 26217/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris