CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 22459/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19550/2020 R.G. proposto da I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 770/2019 pubblicata il 12/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Firenze accoglieva in parte il gravame proposto da I.N.P.S. nella controversia con la [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e INAIL. 2. La controversia, per la materia ancora viva nel giudizio di legittimità, ha per oggetto l’opposizione ad avviso di addebito con riferimento al versamento dei contributi previdenziali sui compensi erogati agli istruttori sportivi di una società sportiva dilettantistica costituita ex art.90 legge n.289/2002 e iscritta al registro CONI, nel periodo dal gennaio 2009 al maggio 2013. 3. Il Tribunale di Firenze accoglieva l’opposizione in parte qua. 4. La corte territoriale, in parziale riforma, accoglieva l’opposizione limitatamente al periodo da febbraio 2010 (data della iscrizione al CONI) al maggio 2013. 5. Per la cassazione della sentenza ricorre I.N.P.S., con ricorso affidato a tre motivi. La [OSCURATO:PERSONA] e INAIL sono rimasti intimati. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo I.N.P.S. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 4 del d.lgs. C.p.s. n.704/1947; dell’articolo unico del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.17445; dell’articolo unico del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.17454; dell’art.67 comma 1 lettera m) del d.P.R. n.917/1986, dell’art.24 comma 5 del d.l. n.207/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.14/2009, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.67 comma 1 lettera m) e 69 del d.P.R. n.917/1986, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. 3. Con il terzo lamentala violazione e falsa applicazione degli artt.67 comma 1 lettera m) e 69 del d.P.R. n.917/1986, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. 4. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, vertendo tutti sulla medesima questione giuridica, ossia l’assoggettamento alla obbligazione contributiva per il periodo dal febbraio 2010 al maggio 2013 con riferimento all’attività svolta dagli istruttori sportivi di società sportiva dilettantistica iscritta al CONI. 5. Sul punto si richiamano i principi di diritto di Cass. 28/04/2025 n.11196, Cass. 28 /0 4 /2025 n. 11203 e Cass. 1/04/2025 (e precedenti richiamati), ai quali si intende dare continuità, «le questioni devolute, già affrontate e risolte dalla Corte, sono infondate alla stregua di principi che, ratione temporis, rilevano anche nella presente controversia. Si è affermato che: «Il D.M. 15 marzo 2005 n. 17445, sulla base della preesistente previsione contenuta D.Lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, primo periodo, haspecificato che rientrano nell'ambito del raggruppamento di cui alla lett. B), gli "impiegati, operai, istruttori ed addett i agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre,sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi" chedunque sono soggetti in via generale all'obbligo assicurativo presso la gestione ENPALS, ora confluita presso l'INPS. Per effetto della previsione contenuta nell'art. 67 TUIR, primo comma lettera m), che dunque determina effetti eccettuativi anche rispetto all'obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limitimonetari di cui all'art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008 conv. in I. n. 14 del 2009) a condizione che chi invocal'esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che: -le prestazioni rese non siano compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da societàin nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dalprestatore (art. 67 primo comma TUIR); - tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutraledell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI; - le prestazioni siano rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegateall'assunzione di un distinto obbligo personale; -il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità […]» (Cass. nr. 41397 del 2021 e plurime successive conformi). 14. Si è, in particolare, specificato che l’art. 67 TUIR non consente di includere, all'interno dell'area dei redditi diversi, le somme percepite da coloro i quali svolgono«professionalmente» le attività cui le somme si riferiscono. La professionalità è da intendersi in chiave soggettiva, riferita alle modalità di svolgimento dell'attività, e non in relazione alla natura oggettiva dell'attività; sono esclusi,dunque, dai redditi diversi quelli provenienti non già da attività professionali, ma quelli derivanti da attività svolte professionalmente (tra le tante, v. in motivazione, Cass.2339 del 2022, paragrafi 19 e ss)». 6. La corte territoriale non si è attenuta a questi principi di diritto, perché ha ritenuto l’esenzione dall’obbligo contributivo ex artt.67 comma primo lettera m) e 69 d.P.R. n.917/1986 senza svolgere alcuno degli accertamenti di fatto afferenti allo svolgimento in concreto del rapportotra datore di lavoro e istruttori sportivi, né con riferimento alla natura soggettivamente professionale dell’attività svolta dagli istruttori sportivi. 7. Sul punto, richiamando la motivazione del primo giudice, la corte territoriale ha ritenuto che l’esenzione spettasse «a prescindere dalla natura professionale della prestazione degli istruttori», sulla base della mera interpretazione delle disposizioni che l’istituto previdenziale pone a fondamento del ricorso. 8. Il ricorso deve essere accolto, per quanto di ragione, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima corte d’appello che, in diversa composizione, dovrà procedere agli accertamenti in fatto richiesti dai principi di diritto sopra richiamati per la sussistenza dei presupposti dell’esenzione dall’obbligo contributivo. La corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinv