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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 18394/2024

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nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 20709/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoMarco Tortorella; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero della Salute; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 27 gennaio 2022 n. 545 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. In data non indicata nel ricorso gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della saluteed il Ministero dell’economia, esponendo che: Oggetto: specializzandi in medicina - risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitaria - prescrizione -decorrenza.-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Con sentenza 15474/18 il Tribunale rigettò la domanda dichiarando prescritto il diritto.

La sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. Con sentenza 27.1.2022 n. 54 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dagli originari attori con ricorso fondato su un motivo. [OSCURATO:PERSONA] sopra indicate hanno resistito con controricorsoe chiesto la condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha accolto l’eccezione di prescrizione, individuando l’ exordium praescriptionisnella data del 27.10.1999.

1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez.

L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , S entenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01).

1.2. L’istanza di rimessione alla Corte di giustizia, formulata dai ricorrenti è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in centonovantasei fattispecie identiche e, in ben ventisei casi, su ricorsi proposti dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti, motivazioni cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022, alle cui motivazioni si può qui rinviare ex art. 118 disp. att. c.p.c.).

2. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalle amministrazioni controricorrentiè manifestamente fondata.

Come accennato, al momento della proposizione del giudizio di legittimità (2022) questa Corte da 11 anni, nella sua massima espressione (le Sezioni Pagina 6 Unite) veniva ripetendo i princìpi cui puntualmente si attenne la sentenza qui impugnata.

Non sarà superfluo aggiungere che il difensore degli odierni ricorrenti, al momento in cui propose il presente ricorso, era già risultato soccombente in ricorsi proposti in fattispecie identiche e fondati su motivi analoghi, in ben quarantacinque giudizi.

Il ricorso fu dunque proposto con evidente colpa gravea fronte dell’art. 360- bis n. 1 c.p.c., se non con mala fede, e ciò giustifica l’accoglimento della domanda di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c..

Il relativo importo va stimato ex art. 1226 c.c. in misura pari alla metà dell’importo liquidato a titolo di spese di soccombenza.

3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue: -) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro; -) individuando quale parametro il valore minimo di euro 2.153 (applicabile ratione temporis, e cioè dopole modifiche di cui al d.m. 147/22, dal momento che l’Avvocatura dello Stato ha notificato il controricorso il 31.8.2022, mentre il d.m. 147/22 è entrato in vigore il 14 agosto 2022, ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto): -) tenendo conto che non vi è stato deposito di memoria da parte della Presidenza del Consiglio; -) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo (e quindi del 210%).

Il totale ascende dunque ad euro 6.674,3.

P.q.m. (-) dichiara inammissibileil ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore dellaPresidenza del Consiglio dei Ministridelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 6.674,3, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministridella somma di euro 3.300 ex art. 96 c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 20709/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoMarco Tortorella; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero della Salute; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 27 gennaio 2022 n. 545 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data non indicata nel ricorso gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della saluteed il Ministero dell’economia, esponendo che: Oggetto: specializzandi in medicina - risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitaria - prescrizione -decorrenza.-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza 15474/18 il Tribunale rigettò la domanda dichiarando prescritto il diritto. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con sentenza 27.1.2022 n. 54 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dagli originari attori con ricorso fondato su un motivo. [OSCURATO:PERSONA] sopra indicate hanno resistito con controricorsoe chiesto la condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha accolto l’eccezione di prescrizione, individuando l’ exordium praescriptionisnella data del 27.10.1999. 1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , S entenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01). 1.2. L’istanza di rimessione alla Corte di giustizia, formulata dai ricorrenti è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in centonovantasei fattispecie identiche e, in ben ventisei casi, su ricorsi proposti dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti, motivazioni cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022, alle cui motivazioni si può qui rinviare ex art. 118 disp. att. c.p.c.). 2. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalle amministrazioni controricorrentiè manifestamente fondata. Come accennato, al momento della proposizione del giudizio di legittimità (2022) questa Corte da 11 anni, nella sua massima espressione (le Sezioni Pagina 6 Unite) veniva ripetendo i princìpi cui puntualmente si attenne la sentenza qui impugnata. Non sarà superfluo aggiungere che il difensore degli odierni ricorrenti, al momento in cui propose il presente ricorso, era già risultato soccombente in ricorsi proposti in fattispecie identiche e fondati su motivi analoghi, in ben quarantacinque giudizi. Il ricorso fu dunque proposto con evidente colpa gravea fronte dell’art. 360- bis n. 1 c.p.c., se non con mala fede, e ciò giustifica l’accoglimento della domanda di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.. Il relativo importo va stimato ex art. 1226 c.c. in misura pari alla metà dell’importo liquidato a titolo di spese di soccombenza. 3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue: -) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro; -) individuando quale parametro il valore minimo di euro 2.153 (applicabile ratione temporis, e cioè dopole modifiche di cui al d.m. 147/22, dal momento che l’Avvocatura dello Stato ha notificato il controricorso il 31.8.2022, mentre il d.m. 147/22 è entrato in vigore il 14 agosto 2022, ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto): -) tenendo conto che non vi è stato deposito di memoria da parte della Presidenza del Consiglio; -) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo (e quindi del 210%). Il totale ascende dunque ad euro 6.674,3. P.q.m. (-) dichiara inammissibileil ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore dellaPresidenza del Consiglio dei Ministridelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 6.674,3, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministridella somma di euro 3.300 ex art. 96 c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella
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