CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2023
Cassazione n. 44125/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è del tutto genericamente proposto con riferimento agli univoci indici fattuali (dato ponderale per complessive 257,6 dosi di cocaina e ti i crack in uno alla strumentazione rinvenuta ed al sistema di videosorveglianza) ineccepibilmente ritenuti, nell'ambito della valutazione complessiva, escludenti la ipotesi lieve; Ritenuto che del tutto generica è la censura in ordine al rigetto della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. riferitokall'intero quantitativo disponibile da parte dell'imputato; /correttamente Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023