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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2021

Cassazione n. 27964/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15595/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Aureliana n. 25, presso lo studio degli avv.ti Antonia ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA] I, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10823/44/14, depositata 111/12/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 10823/44/14 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha accolto l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 50/07/13, che aveva a sua volta accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA].) avverso un diniego tacito di rimborso IVA relativamente agli anni d'imposta 2005 e 2006;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, la richiesta di rimborso concerneva VIVA versata a seguito del processo verbale di costatazione redatto dall'Agenzia delle dogane di Bolzano in relazione ad operazioni fittizie poste in essere dalla società contribuente e ciò al fine di ottemperare a quanto richiesto dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale Trento ex art. 13 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74;

1.2. nella prospettazione della società contribuente, il versamento era indebito in quanto, da un lato, VIVA era stata già corrisposta al fornitore che, peraltro, non aveva ottemperato al suo versamento; dall'altro la medesima IVA era stata richiesta con due avvisi di accertamento, oggetto di impugnazione con giudizi conclusisi negativamente per il contribuente;

2. avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.;

3. l'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso in appello dell'Agenzia delle entrate è stato proposto nei confronti di entrambi i soci di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre il presente ricorso per cassazione è stato proposto unicamente da [OSCURATO:PERSONA] e non risulta notificato ad [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte processuale necessario;

2. va, dunque, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso [OSCURATO:PERSONA] e assegnando per l'incombente il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il 16 settembre 2021.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15595/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Aureliana n. 25, presso lo studio degli avv.ti Antonia ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA] I, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10823/44/14, depositata 111/12/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 10823/44/14 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha accolto l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 50/07/13, che aveva a sua volta accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA].) avverso un diniego tacito di rimborso IVA relativamente agli anni d'imposta 2005 e 2006; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, la richiesta di rimborso concerneva VIVA versata a seguito del processo verbale di costatazione redatto dall'Agenzia delle dogane di Bolzano in relazione ad operazioni fittizie poste in essere dalla società contribuente e ciò al fine di ottemperare a quanto richiesto dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale Trento ex art. 13 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; 1.2. nella prospettazione della società contribuente, il versamento era indebito in quanto, da un lato, VIVA era stata già corrisposta al fornitore che, peraltro, non aveva ottemperato al suo versamento; dall'altro la medesima IVA era stata richiesta con due avvisi di accertamento, oggetto di impugnazione con giudizi conclusisi negativamente per il contribuente; 2. avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.; 3. l'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso in appello dell'Agenzia delle entrate è stato proposto nei confronti di entrambi i soci di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre il presente ricorso per cassazione è stato proposto unicamente da [OSCURATO:PERSONA] e non risulta notificato ad [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte processuale necessario; 2. va, dunque, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso [OSCURATO:PERSONA] e assegnando per l'incombente il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma il 16 settembre 2021. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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