CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03906/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19522-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] (9 presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa [OSCURATO:PERSONA]; ki( - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 376/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 14/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che in relazione al primo motivo non sussiste l'evidenza decisoria ( si veda anche Cass. 26801/2019 ) e che parimenti il secondo motivo contiene puntuali censure, non solo sulla compensazione, di non immediata evidenza decisoria P.Q.M. Rimette la causa alla Pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 4'2021. Il P esidente Lo enzo Orilia DEPdSITATA [OSCURATO:PERSONA] Clegi, - 8 FER 2022 M. CANCZILKIRE Ric. 2