CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 ottobre 2024
Cassazione n. 07952/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26318/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, corso Trieste, n.61; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresen- tante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con do- micilio eletto in Roma, viaS. Tommaso d'Aquino, n. 47 ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Messina n. 874/18, depositata il 2 ottobre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore della Tirrenoam- biente S.p.a. in liquidazione, ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 27865/24, emessa il 29 ottobre 2024, con cui, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo svoltosi tra la predetta società e il Comune di Brolo, questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione da quest'ultimoproposto avverso la sentenza n. 874 /18, emessa dalla Corte d'appello di Messina il 2 ottobre 2018; che a sostegno dell'istanza ilricorrente ha dedotto che, nel condannare il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giu- dizio di legittimità (liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge), questa Corte ha omesso di provvedere in ordine alla richiesta di distrazione delle stesse in suo favore, da lui avanzata nel controricorso; che il Comune non ha svolto attività difensiva. Considerato chel'istanza di correzione, pur non risultando notificata al Comune di Brolo, è stata portata a conoscenza del suo difensore, il quale l'ha sottoscritta unitamente al ricorrente ed ha ricevuto anche la comunicazione da parte della Cancelleria del decreto di fissazione dell'adunanza camerale, con l'avvertimento della facoltà di depositare memorie; che tali adempimenti devono ritenersi sufficienti ai fini dell'instaurazione del contraddittorio in ordine all'istanza di correzione(cfr. Cass., Sez. I, 31/05/ 2022, n. 17565), la cui inammissibilità non esclude il potere della Corte di provvedere anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., su segnalazione delle parti, alle quali è riconosciuta la possibilità di de- positare memorie, e non anche di proporre controricorso (cfr. Cass., Sez. VI, 25/11/2019, n. 30651); che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legitti- mità, il rimedio esperibile avverso il provvedimento che, nel condannare una parte al pagamento delle spese processuali, abbia omesso di disporne la di- strazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dev'essere indivi- duato, in assenza di un'esplicita disposizione di legge, nel procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ.; che l'esperibilità del predetto rimedio, prevista dall'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. ai fini della revoca della distrazione, nell'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore, trova giustifica- zione nella natura giuridica della richiesta in esame, non qualificabile come un'autonoma domanda, ponendosi altresì in linea con il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, in quanto consente al difensore di ottenere con maggiore rapidità un titolo esecutivo (cfr. Cass., Sez. Un., 7/07/2020, n. 16037; Cass., Sez. VI, 17/05/2017, n. 12437; 11/ 04/2014, n. 8578); che, nella specie, all'istanza di correzione risulta allegato l'originale del controricorso notificato e depositato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di difensore della Tecnoambientenel giudizio di legittimità promosso dal Comune di Brolo , nelle cui conclusioni sono espressamente riportate la dichiarazione di avve- nuta anticipazione delle spese processuali da parte dell'istante e la conse- guente richiesta di distrazione in suo favore; che è stata altresì prodotta copia autentica dell'ordinanza n. 27865/24, emessa il 29 ottobre 2024, dalla cui lettura emerge che questa Corte, nel pronunciare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ha omesso di prendere in esame la richiesta di distrazione avan- zata dal difensore della controricorrente; che va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale, con l'ag- giunta della pronuncia di distrazione al dispositivo dell'ordinanza, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del presente procedimento, la cui natura amministrativa esclude la possibilità di individuare una parte soc- combente in senso proprio (cfr. Cass., Sez. VI, 22/06/2020, n. 12184; 4/01/ 2016, n. 14; 17/09/2013, n. 21213). P.Q.M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 27865/24, emessa il 29 ottobre 2024, nel senso che laddove, nel dispositivo, si legge «condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricor- rente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge», debba invece leg- gersi ed intendersi «condanna il ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli a