CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21358/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iata in Roma, alla piazza del Popolo, n. 3,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio in-dirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle-gata al ricorso.RICORRENTEcontroMINISTERO delle IMPRESE e del MADE in ITALY – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in personadel Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale delloStato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia perlegge.CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26733/2022Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 21358/2026Data pubblicazione 23/06/2026avverso la sentenza n. 565 dei 2/31.3.2022 della Corte d'appello di Palermo.Udita la relazione nella camera di consiglio dell'8 aprile 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con d.m. n. 116180 in data 18.6.2002 il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] (di seguito MI.S.E.) accordava in via definitiva alla [OSCURATO:SOCIETA]. un con-tributo in conto capitale di euro 1.278.649,17.2. Con d.m. n. 160040 in data 26.10.2010, notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] in data24.11.2010, il MI.S.E. faceva luogo alla revoca parziale del contributo e dispo-neva il recupero della somma di euro 298.422,74, oltre interessi e rivalutazionedal dì delle erogazioni al saldo.3. Con citazione in riassunzione notificata il 18.4.2011 – all'esito della dichia-razione di difetto di giurisdizione del T.A.R. di Palermo preventivamente adito –la [OSCURATO:SOCIETA] conveniva dinanzi al Tribunale di Palermo il MI.S.E.Chiedeva accertarsi e dichiararsi l'insussistenza del credito di cui al d.m. n.160040/2010 preteso dal MI.S.E.4. Si costituiva il MI.S.E.Instava per il rigetto dell'avversa domanda.5. Con sentenza n. 4172/2016 il Tribunale di Palermo rigettava la domandae condannava l'attrice alle spese di lite.6. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello.Resisteva il MI.S.E.7. Con sentenza n. 565/2022 la Corte d'appello di Palermo rigettava il gra-vame e condannava l'appellante alle spese del grado.Numero registro generale 26733/2022Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 21358/2026Evidenziava la Corte di Palermo che doveva reputarsi inammissibile ai sensiData pubblicazione 23/06/2026dell'art. 345 cod. proc. civ. il secondo motivo d'appello, con cui si era addotta laprescrizione del credito preteso dal MI.S.E., “con riferimento alle somme vantatea titolo di interessi e rivalutazione monetaria, per il periodo antecedente al 24novembre 2005”, siccome la censura era stata formulata unicamente in gradod'appello (cfr. sentenza d'appello, pag. 8).Evidenziava altresì che dalla nota del MI.S.E. datata 20.5.2009 risultava l'ef-fettuazione di pagamenti, in favore della Poseidone e della [OSCURATO:SOCIETA], per com-plessivi euro 79.195,35, in data successiva alla dichiarazione sostitutiva delladocumentazione finale di spesa (cfr. sentenza d'appello, pag. 8).Evidenziava quindi che con le false dichiarazioni rese in ordine ai pagamentieffettuati “la società appellante [aveva] posto in essere una condotta fraudo-lenta, violando la normativa settoriale” (così sentenza d'appello, pag. 8).Evidenziava infine, “con riguardo alla fattura n. 120 del 13/10/1997 emessadalla società appellante nei confronti della società Poseidone, per la somma di£ 500.000.000 (…), riferita (…) al valore di un terreno, a parziale compensazionedi un maggior credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA], (…) che dagli accerta-menti effettuati dalla Guardia di Finanza [era risultato] che il terreno in oggettonon [era] stato mai ceduto (…)”, sicché l'importo della fattura non poteva “rite-nersi ammissibile con riferimento al computo delle agevolazioni” (così sentenzad'appello, pagg. 8 - 9).8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; ne ha chiestosulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizioneanche in ordine alle spese di lite.Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha depositato controricorso; hachiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.Numero registro generale 26733/2022Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 21358/2026Data pubblicazione 23/06/20269. La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ.Deduce che ha errato la Corte di Palermo a reputare inammissibile ai sensidell'art. 345 cod. proc. civ. il secondo motivo d'appello, con cui si era fatta valerela prescrizione quinquennale degli interessi e della rivalutazione ai sensi dell'art.2948, 1° co., n. 4, cod. civ.Deduce invero che l'eccezione di prescrizione era stata tempestivamente for-mulata in primo grado, tant'è che “sia il Tribunale che la Corte d'appello si sonopronunciati sull'eccezione di prescrizione relativa alla sorte capitale” (così ri-corso, pag. 10).11. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.12. Sono sufficienti i rilievi che seguono.Per un verso, la ricorrente non ha atteso alla testuale riproduzione nel corpodel ricorso del tenore degli iniziali atti introduttivi innanzi al T.A.R. ed al Tribu-nale di Palermo (in via di riproposizione), onde dar ragione della prospettazionegià in prime cure della questione della prescrizione degli interessi e della rivalu-tazione inerenti alla pretesa pecuniaria del Ministero.Invero, nel corpo del primo motivo di ricorso la ricorrente ha riprodotto iltesto – neppure integralmente - del primo motivo d'appello e nella parte delricorso dedicata allo “svolgimento del processo” ha fatto riferimento a quantoesposto nell'atto di appello (cfr. ricorso, pagg. 3 – 5).In tal guisa la ricorrente si è sottratta al compiuto assolvimento dell'oneredell' “autosufficienza” (cfr. Cass. (ord.) 1.3.2022, n. 6769).Numero registro generale 26733/2022Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 21358/2026Data pubblicazione 23/06/2026Per altro verso, è senza dubbio credito di valuta il credito restitutorio al cuirecupero il MI.S.E. ha inteso, con il d.m. n. 160040 in data 26.10.2010, darcorso. Propriamente, nella specie si esula dall'àmbito dell'illecito aquiliano (delresto, non è stato specificamente censurato il rilievo della Corte di Palermo se-condo cui “è pacifico che il credito dell'amministrazione alla restituzione del con-tributo ha natura restitutoria e non risarcitoria”: così sentenza d'appello, pag.7) ed evidentemente pur dall'àmbito dei crediti di lavoro.Cosicché il rilievo di “novità” in appello della deduzione in tema prescrizionedegli interessi e della rivalutazione afferenti alla pretesa pecuniaria restitutoriadel Ministero, cui la Corte distrettuale ha fatto luogo, appieno si giustifica.Più esattamente, con riferimento ai crediti di valuta (esulanti dalla prefigura-zione di cui all'art. 409 cod. proc. civ.) il credito alla corresponsione degli inte-ressi ed il credito alla corresponsione del maggior danno ex art. 1224, 2° co.,cod. civ. costituiscono ragioni di credito autonome rispetto al capitale, sicché,da un lato, hanno da costituire oggetto di apposite domande, e, dall'altro, adessi non si estende la prescrizione ex adverso eccepita limitatamente al capitale(cfr. Cass. sez. lav. 20.9.1991, n. 9800, secondo cui l'accessorietà dell'obbliga-zione degli interessi rispetto a quella principale (relativa al capitale) attiene soloal momento genetico, nel senso che la decorrenza degli interessi presuppone lanascita dell'obbligazione principale e cessa con l'estinzione di questa, e nonesclude, pertanto, che, una volta sorto, il credito degli interessi costituisca unaobbligazione pecuniaria autonoma da quella principale e perciò soggetta ad unproprio termine di prescrizione (art. 2948, n. 4, cod. civ.), salve le eccezionicostituite dagli interessi in materia di risarcimento del danno da fatto illecito edagli interessi relativi ai crediti di lavoro, costituenti – come la rivalutazione mo-netaria ‒ una componente dei crediti stessi. Cfr. Cass. 3.10.1997, n. 9665, se-Numero registro generale 26733/2022Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 21358/2026Data pubblicazione 23/06/2026condo cui, con riferimento ai crediti di valuta, la domanda di risarcimentodel maggior danno da svalutazione monetaria integra una domanda autonomacon riferimento a quella avente ad oggetto gli interessi moratori Cfr. inoltreCass. (ord.) 20.6.2023, n. 17572).13. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948, 1°co., n. 4, cod. civ.Deduce che ha errato la Corte di Palermo ad identificare il dies a quo dellaprescrizione con la data del 20.5.2009, data in cui “l'Amministrazione ha mo-strato di essere consapevole dell'illecito perpetrato” (cfr. ricorso, pag. 11).Deduce che viceversa la Corte d'appello avrebbe dovuto, ai sensi dell'art.2935 cod. civ., identificare il dies a quo della prescrizione con la data ‒23.3.2001 – della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, siccome da quelmomento l'Amministrazione avrebbe potuto riscontrare l'asserita infedeltà as-sertiva della medesima dichiarazione, ovvero, in subordine, con la data –18.5.2001 – di erogazione dell'ultima tranche del finanziamento (cfr. ricorso,pag. 12).14. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.15. In tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi so-pravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla re-stituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da partedel privato, ma solo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguitodella scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito siè concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale diprescrizione dell'azione di ripetizione (cfr. Cass. (ord.) 7.5.2024, n. 12362).Numero registro generale 26733/2022Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 21358/2026In tal guisa, da un canto, ineccepibilmente la Corte territoriale ha reputatoData pubblicazione 23/06/2026che il dies a quo della prescrizione si identificasse con il 20.5.2009, data “in cuil'amministrazione ha dato notizia all'impresa beneficiaria dell'avvio del procedi-mento di revoca parziale, epoca nella quale l'Amministrazione ha mostrato diessere consapevole dell'illecito perpetrato” (così sentenza d'appello, pag. 7), edunque che la prescrizione non fosse giunta a compimento.In tal guisa, d'altro canto, ingiustificatamente la ricorrente pretende di anti-cipare al 23.3.2001 ovvero, in subordine, al 18.5.2001 il termine iniziale dellaprescrizione.16. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione della legge n. 488/1992, deld.m. n. 527/1995, della circolare ministeriale n. 3852/1995 e dell'art. 75 d.P.R.n. 445/2000.Deduce che ha errato la Corte di Palermo a reputare fondati gli addebiti adessa ricorrente ascritti dal Ministero.Deduce segnatamente che “la produzione in giudizio delle quietanze illo tem-pore rilasciate dalle ditte Poseidone soc. coop. a r.l. ed [OSCURATO:SOCIETA]. costituisce,da un lato, un'indubitabile prova dell'avvenuta soddisfazione dei crediti vantatidalle società creditrici dell'odierna ricorrente in data antecedente alla dichiara-zione sostitutiva dell'atto di notorietà e, dall'altro lato, una altrettanto indubbiae puntuale contestazione della erroneità dell'asserito pagamento postumo (ossiasuccessivo alle dichiarazioni rese) dei propri creditori, come infondatamente so-stenuto dal Ministero appellato” (così ricorso, pagg. 16 – 17).17. Il terzo motivo di ricorso è del pari inammissibile.18. In sostanza, con il mezzo in disamina la ricorrente censura il giudizio “difatto” cui la Corte di Palermo ha in parte qua agitur atteso.Numero registro generale 26733/2022Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 21358/2026Di conseguenza, il motivo di ricorso è da riqualificare ai sensi del n. 5 del 1°Data pubblicazione 23/06/2026co. dell'art. 360 cod. proc. civ. Del resto, è propriamente il motivo di ricorso exart. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valuta-zione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez.un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).19. Su tale scorta si rappresenta quanto segue.Il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2017.La statuizione di seconde cure ha integralmente confermato la statuizione diprime cure (d'altronde, la stessa ricorrente riferisce che “con l'accertamento inpunto di fatto [del tribunale] che non è stato riformato in appello, (…)”: cfr.ricorso, pag. 16).Conseguentemente, si applica ratione temporis al caso di specie la previsionedi cui all'art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ., che esclude che possa essere im-pugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. lasentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass.18.12.2014, n. 26860).Si tenga conto, comunque, che nell'ipotesi di “doppia conforme”, previstadall'art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione - per evitarel'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicarele ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo gradoe della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro di-verse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).20. In ogni caso, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'appa-rente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanzaassoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziomiri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di meritoNumero registro generale 26733/2022Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 21358/2026Data pubblicazione 23/06/2026(cfr. Cass. Sez. Un. 27.12.2019, n. 34476 (Rv. 656492 - 03); Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404, secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può ri-mettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la va-lutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operatedai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti daquesti ultimi è preclusa in sede di legittimità).21. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 5, cod. proc. civ. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti.Deduce che riveste decisivo significato, contrariamente a quanto assunto dalTribunale e dalla Corte d'appello, la circostanza per cui, con riferimento all'im-porto di euro 258.228,45, si è realizzata la compensazione tra le opposte ragionidi credito di essa ricorrente e della Poseidone (cfr. ricorso, pag. 20).22. Il quarto motivo di ricorso è similmente inammissibile.23. Esplicano valenza in tal senso i rilievi tutti, ancorati peraltro alla preclu-sione da “doppia conforme”, che hanno indotto alla declaratoria di inammissibi-lità del terzo mezzo.24. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrenteva condannata a rimborsare al Ministero controricorrente le spese del presentegiudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]., a rimborsare al controricorrente, Mi-nistero delle Imprese e del Made in Italy, le spese del presente giudizio di legit-Numero registro generale 26733/2022Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 21358/2026Data pubblicazione 23/06/2026timità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre spese prenotate adebito;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, l'8 aprile 2026.Il presidenteGuido Mercolino