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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18338/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 187 cod. strada (rifiuto), è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del reato per cui si procede, avendo considerato che l'imputato era stato trovato in possesso di hashish e aveva manifestato molteplici sintomi tipici dell'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché gli agenti intervenuti lo avevano legittimamente invitato a sottoporsi agli accertamenti di rito, cui era seguito il chiaro rifiuto del [OSCURATO:PERSONA], che non può essere rimesso in discussione in questa sede.

Quanto alla censura sul diniego dell'art. 131-bis cod. pen., peraltro estremamente generica, basti osservare che i giudicanti hanno ampiamente giustificato tale valutazione in relazione alle modalità della condotta ed entità del pericolo, ritenuto non particolarmente tenue.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 187 cod. strada (rifiuto), è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del reato per cui si procede, avendo considerato che l'imputato era stato trovato in possesso di hashish e aveva manifestato molteplici sintomi tipici dell'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché gli agenti intervenuti lo avevano legittimamente invitato a sottoporsi agli accertamenti di rito, cui era seguito il chiaro rifiuto del [OSCURATO:PERSONA], che non può essere rimesso in discussione in questa sede. Quanto alla censura sul diniego dell'art. 131-bis cod. pen., peraltro estremamente generica, basti osservare che i giudicanti hanno ampiamente giustificato tale valutazione in relazione alle modalità della condotta ed entità del pericolo, ritenuto non particolarmente tenue. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18338/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris