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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 23404/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 14 luglio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna, pronunciata il 28 settembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia, entrambi per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. e solo il secondo per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. in relazione agli artt. 47 e 76 d.p.r. 445/2000.

Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi presentati con un unico atto, con il quale si censura la violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, è meramente reiterativo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagine 4 e 5, ha sottolineato l'insussistenza di un valido titolo legittimante la titolarità giuridica dei terreni al momento della proposizione delle istanze di contribuzione agricola e l'irrilevanza di una mera situazione di fatto, trattandosi di una detenzione non qualificata, rispetto alla quale, peraltro, doveva escludersi la buona fede degli imputati, anche alla luce della controversia civile intercorsa con i proprietari dei terreni; considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con cui genericamente si lamenta la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, al giudizio di bilanciamento fra le circostanze e alla determinazione del trattamento sanzionatorio nel suo complesso, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021., [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) e nella specie il Giudice, confermando anche il giudizio di equivalenza fra le circostanze disposto in primo grado, con motivazione esente da manifesta illogicità e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità - dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti costituisce esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838- 02) - ha sottolineato come la gravità dei fatti, anche in considerazione del danno prodotto, e la negativa personalità degli agenti, che avevano reiterato negli anni domande per il conseguimento di contributi economici non dovuti, apparivano ostative sia al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sia a un bilanciamento più favorevole in favore degli imputati; osservato che in ogni caso la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, per assolvere l'obbligo di motivazione, deve ritenersi sufficiente il riferimento alla equità della stessa (v.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tinacchio Ultv- D E P0`,• - [OSCURATO:PERSONA] 29 H 203 [OSCURATO:PERSONA], ESPERTO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 'amanti [OSCURATO:PERSONA].R.P.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 14 luglio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna, pronunciata il 28 settembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia, entrambi per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. e solo il secondo per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. in relazione agli artt. 47 e 76 d.p.r. 445/2000. Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi presentati con un unico atto, con il quale si censura la violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, è meramente reiterativo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagine 4 e 5, ha sottolineato l'insussistenza di un valido titolo legittimante la titolarità giuridica dei terreni al momento della proposizione delle istanze di contribuzione agricola e l'irrilevanza di una mera situazione di fatto, trattandosi di una detenzione non qualificata, rispetto alla quale, peraltro, doveva escludersi la buona fede degli imputati, anche alla luce della controversia civile intercorsa con i proprietari dei terreni; considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con cui genericamente si lamenta la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, al giudizio di bilanciamento fra le circostanze e alla determinazione del trattamento sanzionatorio nel suo complesso, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021., [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) e nella specie il Giudice, confermando anche il giudizio di equivalenza fra le circostanze disposto in primo grado, con motivazione esente da manifesta illogicità e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità - dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti costituisce esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838- 02) - ha sottolineato come la gravità dei fatti, anche in considerazione del danno prodotto, e la negativa personalità degli agenti, che avevano reiterato negli anni domande per il conseguimento di contributi economici non dovuti, apparivano ostative sia al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sia a un bilanciamento più favorevole in favore degli imputati; osservato che in ogni caso la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, per assolvere l'obbligo di motivazione, deve ritenersi sufficiente il riferimento alla equità della stessa (v. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tinacchio Ultv- D E P0`,• - [OSCURATO:PERSONA] 29 H 203 [OSCURATO:PERSONA], ESPERTO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 'amanti [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE " ggii»ffliciveL, cutAv d\g- /(ttl4ztz3.‘ c,cniti,ukiKe JÀL (}A t'LV't CI :L /( /Li Ze2,3 l; boivv..., e cdÚl:/fOiL., k•, crl o (ail . 4-12)6e-- i kC Ag [2'(' 23 ck/ °Ve ..:--,i)càíté, ifu nlAHLTvàk' ef"HuiciN,„L (t,kU,Azihk. (2),.(1,) o (2~1- O'L (7\.„briv\" k, «i 's Q>C69`; úJvvv\A,éie n / Tp?,k.a/vvt0 (1:\A`- (c)Aixfrvve•i (\s'.4kg (//Yruk,J •iL la- Q1- (A-A/L
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