CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26216/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] scritta. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 14 dicembre 2023, la Corte d'appello di Messina, pronunciando in sede di rinvio, ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 12 gennaio 2022, escludendo la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2) cod. pen. in relazione al reato di cui al capo B) dell'imputazione, e ha rideterminato la pena irrogata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni in anni tre e giorni quindici di reclusione ed euro 350,00 di multa.In primo grado [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile in ordine a due reati di furto aggravato indicati ai capi A) e B) dell'imputazione. La sentenza della Corte d'appello, che aveva confermato tale decisione, era stata impugnata con ricorso per cassazione. La Quinta sezione di questa Corte, con sentenza in data 28/06/2023, aveva dichiarato inammissibile la censura proposta in merito alla configurabilità dell'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 625 cod. pen., relativamente al furto di cui al capo A) dell'imputazione. Aveva invece annullato la sentenza «limitatamente all'aggravante della violenza sulle cose contestata al capo 13) dell'imputazione», rinviando per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Messina. All'esito del giudizio di rinvio, il giudice d'appello ha escluso la possibilità di configurare la suddetta aggravante e ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo B) nei termini sopra indicati. 2. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] Giovanni ha proposto ricorso per cassazione. Con l'unico motivo di censura, il ricorrente rileva che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, il delitto di cui al capo A) dell'imputazione è divenuto procedibile a querela. Dagli atti del giudizio, risulterebbe che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva dichiarato di voler ritirare la querela sporta nei confronti dell'imputato. La difesa ha allegato al ricorso la trascrizione della fonoregistrazione del verbale di detta udienza da cui risulterebbe la volontà del Bombara. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, mancando la necessaria condizione di procedibilità. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, stante l'intervenuta definitività della sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo A) dell'imputazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 2. Va premesso che l'unico motivo di censura è formulato in relazione al reato di cui al capo A) dell'imputazione, con il quale era stato contestato all'imputato il reato di cui all'art. 624, 625, nn. 2 e 7 cod. pen. Sostiene il ricorrente che, trattandosi di reato divenuto procedibile a querela di parte a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, difetterebbe la condizione di 2 r)r- procedibilità, dal momento che la persona offesa, con dichiarazione resa in udienza, aveva revocato la querela originariamente proposta. Occorre, altresì, rilevare che, nel ricorrere per cassazione avverso la prima sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a contestare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2) cod. pen. in relazione ad entrambi i reati di cui ai capi A) e B) dell'imputazione, mentre non aveva eccepito la sopravvenuta improcedibilità del reato per effetto della remissione della querela da parte della persona offesa e, ciò nonostante che la proposizione del ricorso per cassazione costituisse il primo momento utile, successivo all'entrata in vigore (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]) delle modifiche alla procedibilità del reato di furto introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022. Nel pronunciarsi su detto ricorso la Quinta sezione di questa Corte, con sentenza n. 37027 del 28/06/2023, ha annullato con rinvio la decisione della Corte d'appello limitatamente al capo B) dell'imputazione, mentre ha dichiarato il ricorso inammissibile nel resto. Ed invero, correttamente, la sentenza qui impugnata, pronunciando in sede di rinvio, ha circoscritto l'oggetto del suo giudizio alla configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose contestata in relazione al capo B). Conseguentemente, per effetto della decisione di questa Corte, la prima pronuncia della Corte d'appello in data 16.12.2022 è divenuta irrevocabile con riguardo al capo A) dell'imputazione, di tal che la censura proposta in questa sede deve essere dichiarata inammissibile. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di con