CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 20116/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 21219/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46A17 B819S), elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 45, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Castelvetere, che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47A49 G185C), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC dei difensori; -controricorrente e ricorrente incidentale - e PICCAGLIANI Leonardo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46M11 F257U) e [OSCURATO:PERSONA] Alberta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48M59 E473A); R.G.N. 21219/18 C.C.18/05/2023 Proprietà – Beni mobili – Opere d’arte – Rivendicazione –Buona fede -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1203/2018, pubblicata il 9 maggio 2018, notificata il 9 maggio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le me morie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione del 24 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Modena (Sezione distaccata di Carpi), [OSCURATO:PERSONA], affinché fosse accertato che il quadro rientrante nella disponibilità del convenuto, raffigurante “Giacobbe che lotta con l’angelo”, attribuito a [OSCURATO:PERSONA], era di sua proprietà esclusiva, in quanto corrispondente a quello trafugato il 3 maggio 1991, e – per l’effetto – che il convento medesimo fosse condannato alla restituzione di detto quadro. L’azione di merito faceva seguito al rilascio ante causam dell’ordinanza cautelare di sequestro giudiziario del quadro, depositata in data 11 giugno 2007, provvedimento confermato in sede di reclamo. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale contestava le pretese attoree, sostenendo: che il dipinto in questione era diverso da quello rivendicato dall’attrice; che lo stesso era stato da lui acquistato il 6 novembre 1995, per la somma di vecchie lire 200.000.000, in perfetta buona fede, da [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente chiedeva la chiamata in causa del suo alienante, perché fosse condannato alla ripetizione dell’indebito oggettivo e al risarcimento dei danni nel caso di accoglimento della domanda di rivendicazione. Si costituiva in giudizio il terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA], il quale siopponeva all’accoglimento di tutte le domande spiegate, allegando la propria buona fede e chiedendo, a propria volta, la chiamata in causa dell’antiquario [OSCURATO:PERSONA], dal quale asseriva di aver acquistato il quadro per la somma di vecchie lire 120.000.000 nel marzo dell’anno 1994. All’esito della chiamata in causa, [OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace. Quindi, interveniva volontariamente in giudizio [OSCURATO:PERSONA], sorella dell’attrice, la quale, in ragione delle eccezioni sollevate dal Martinelli sulla comproprietà del bene in contestazione, aderiva a tutte le domande formulate dall’attrice, ove fosse stata ritenuta necessaria la sua partecipazione al giudizio. Nel corso del giudizio era assunta la prova testimoniale ammessa, anche a mezzo delega ad altri Tribunali e rogatoria internazionale, ed era altresì espletata consulenza tecnica d’ufficio, allo scopo di determinare la corrispondenza del quadro in controversia con quello oggetto del furto subito dall’attrice nonché il suo valore economico. Il Tribunale adito, con sentenza n. 4040/2013, depositata il 18 giugno 2013, dichiarava che il dipinto ad olio su tela del XVII secolo, attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e raffigurante “Giacobbe che lotta con l’angelo”, corrispondeva a quello rubato nella casa dell’attrice il 3 maggio 1991 e, per l’effetto, condannava il possessore [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione immediata del suddetto dipinto alla legittima proprietaria [OSCURATO:PERSONA]. Riprendendo i rilievi di cui alla consulenza tecnica d’ufficio, svolta da un collegio costituito da professionisti di certa competenza, la pronuncia di prime cure rilevava: a) che l’opera era sicuramente corrispondente a quella oggetto delle foto prodotte dall’attrice, scattate in epoca precedente al furto; b) che non esistevano repliche di mano dello stesso artista né copie antiche o moderne; c) che il valore dell’opera al momento della perizia si aggirava sui 250/300.000,00 euro. Ancora, la pronuncia di prime cure evidenziava che erano stati valorizzati i seguenti elementi di identificazione del dipinto: le proporzioni metriche delle figure, l’identità della vernice, i danni subiti nel tempo dal quadro, quali cadute e abrasioni della pellicola pittorica e lacerazioni della tela, l’omogeneità della craquelure ( recte della screpolatura e crettatura) nella zona sottostante il ginocchio sinistro dell’angelo; elementi che prevalevano sui profili di diversità riscontrati dalle parti convenute quanto allo scarto con le misure dichiarate dopo il furto, alla modanatura della cornice e ad un particolare del calzare dell’angelo, attribuibile ad un intervento di cosmetica volto ad operare un tentativo di depistaggio. Con riguardo, invece, alla individuazione delle circostanze idonee a vincere la presunzione di buona fede dell’acquirente erano prospettati i seguenti fatti: che il Martinelli fosse un esperto di opere d’arte; che il dipinto fosse stato acquistato ad un prezzo elevato; che il dipinto fosse sicuramente originale; che l’acquisto non fosse stato corredato da alcuna attestazione sulla provenienza; che non fosse stato dimostrato l’effettivo pagamento del corrispettivo; che l’acquirente avesse messo in vendita il dipinto sul mercato antiquariale non ufficiale; che fosse stato destinato alla vendita dopo numerosi anni, tantoda far maturare la prescrizione del reato. Per ragioni analoghe era desunta la mancanza di buona fede dei danti causa Piccagliani e Fiumicelli. La pronuncia sosteneva che, a sua volta, il quadro era stato acquistato dalla casa d’aste di [OSCURATO:PERSONA] con il sistema espresso, non più praticato, cioè fuori catalogo per opere pervenute anche una settimana prima, in mancanza di idonea documentazione. In ultimo, la sentenza di primo grado, per un verso, precisava che l’attrice aveva sufficientemente provato la legittima proprietà del quadro e, per altro verso, negava che le domande di rivalsa avanzate potessero essere accolte, in considerazione dell’illiceità dell’oggetto contrattuale, sicché non potevano avere seguito le azioni di ripetizione dell’indebito, in quanto l’operazione negoziale effettuata doveva considerarsi contraria al buon costume. 2.– Con atto di citazione notificato il 5 dicembre 2013, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui: 1) aveva disconosciuto l’acquisto in suo favore della proprietà del dipinto, nonostante la sussistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà e la sua buona fede; 2) aveva ritenuto che il dipinto corrispondesse a quello furtivamente sottratto. E tanto alla luce dell’erronea valutazione degli elementi di fatto rilevanti nonché dell’indebita adesione alle risultanze della relazione peritale, predisposta in violazione del contraddittorio e come tale nulla. Si costituivano nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali eccepivano l’inammissibilità dell’appello e, comunque, la sua infondatezza, nonché [OSCURATO:PERSONA], il quale spiegava appello incidentale adesivo, invocando la riforma della sentenza, e – in subordine – chiedeva che fosse confermata la statuizione che aveva negato la rivalsa e la ripetizione dell’indebito nei suoi confronti. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello principale e incidentale e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che si era formato il giudicato interno, per difetto di appello, sul punto inerente alla proprietà del quadro in capo alla [OSCURATO:PERSONA]; b) che i lamentati vizi di nullità della consulenza d’ufficio erano stati sanati dalla mancata tempestiva eccezione del difensore alla prima udienza utile successiva al deposito della relazione; c) che, in ordine all’identità del dipinto trafugato con quello in possesso del Martinelli, l’appellante non aveva censurato i rilievi sulla sicura corrispondenza esposti nella sentenza di prime cure, ossia la presenza di un foro visibile all’altezza della caviglia della gamba sinistra della figura di Giacobbe, particolare restaurato nel dipinto in possesso del Martinelli, e la presenza di una riga verticale a circa cm. 5-6, parallela alla cornice sul lato destro; né erano stati contestati gli ulteriori aspetti di identificazione, ossia le proporzioni metriche delle figure e i danni subiti nel tempo dalla tela; d) che, quanto agli elementi di difformità dedotti, la cornice costituiva un elemento mobile distinto dal quadro su cui insisteva e rimuovibile, sicché da essa non avrebbe potuto desumersi l’identità o diversità dei due dipinti; e) che la differenza di altezza di cm. 21,50 si concretizzava in una discrepanza scarsamente influente, stante le dimensioni complessive dell’opera; f) che le differenze relative ai legacci della calzatura, nella parte inferiore della gamba destra della figura di Giacobbe, dovevano essere ricondotte ad un intervento sul quadro, benché solo cosmetico, tanto più che il particolare riportato nella foto utilizzata per il confronto era cancellato dal flash utilizzato; g) che dovevano essere confermate le considerazioni della sentenza di prime cure in ordine al difetto di buona fede del Martinelli e dei suoi danti causa, stante il fatto che il Martinelli sapeva che il venditore non era un antiquario, non aveva approfondito le ricerche sulla precedente provenienza del quadro, avevo acquistato il bene senza alcuna certificazione di autenticità e sulla provenienza, aveva effettuato il pagamento in violazione della vigente normativa antiriciclaggio, aveva messo in vendita il quadro sul mercato non ufficiale; h) che l’esposizione del quadro presso il museo di Capodimonte un paio di anni prima del rinvenimento, e comunque dopo tanti anni dal furto, non acclarava la sua buona fede, come era comprovato dal fatto che il procedimento penale nei suoi confronti si era concluso con la mera archiviazione per intervenuta prescrizione; i ) che doveva essere confermato il rigetto della domanda di rivalsa, in quanto lo scopo perseguito dall’operazione negoziale era offensivo del buon costume. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto – a sua volta – ricorso incidentale condizionato, articolato in due motivi. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Si premette che, benché il ricorrente nella memoria illustrativa contro-deduca avverso le osservazioni esposte nel proprio controricorso da [OSCURATO:PERSONA], agli atti non risulta depositato da quest’ultimo alcun controricorso, sicché questi deve essere considerato intimato e non costituito. 1.1.– A questo pun to devono essere esaminate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla controricorrente. In primo luogo, tale parte obietta che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto non conterrebbe la trascrizione, nemmeno per stralci o per citazioni, della sentenza impugnata. Quindi, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di alcuna specificazione della sede processuale in cui sarebbe avvenuta la produzione dei documenti indicati, con la debita descrizione del contenuto dei medesimi. 1.2.–Entrambe le eccezioni devono essere disattese. Infatti, sotto il primo profilo, nella premessa dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, il ricorrente espone, per punti sintetici, gli approdi cui è pervenuta la pronuncia impugnata che si intendono contestare e successivamente, nell’analizzare ciascuna doglianza, riporta le argomentazioni esposte dalla medesima sentenza d’appello, di cui si avversa la pertinenza. Sotto il secondo aspetto, quanto ai documenti evocati, il ricorrente ne ha riportato il contenuto e harinviato al fascicolo di parte nei gradi del giudizio di merito in cui essi sono stati prodotti. Ebbene, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., è compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali, sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022; Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 6769 del 01/03/2022). 2.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1153 e 1147 c.c. nonché dell’art. 2, primo comma, della legge n. 1062/1971, per avere la Corte di merito ritenuto superata la presunzione di buona fede in ordine ai trasferimenti del quadro dal Fiumicelli al Piccagliani e da quest’ultimo al Martinelli, sulla scorta dei rilievi specificamente addotti, i quali però non avrebbero fornito elementi idonei alla formulazione, non già del mero sospetto di una situazione illegittima, ma di un dubbio derivante da circostanze serie, concrete e non ipotetiche. Obietta l’istante, dopo avere confutato ciascuno degli argomenti esposti dalla sentenza impugnata a fondamento dell’esclusione della buona fede, che il Giudice del gravame avrebbe completamente ignorato le dedotte criticità idonee a vincere la presunzione di buona fede. 2.1.–Il motivo è inammissibile. Ed invero la pronuncia impugnata ha basato il giudizio circa il superamento della presunzione di buona fede sui seguenti analitici elementi: la consapevolezza che il venditore non fosse un antiquario, il mancato approfondimento sulla precedente provenienza del quadro, la mancanza di certificazione deldipinto acquistato e sulla provenienza, l’effettuazione del pagamento in violazione della normativa antiriciclaggio, la qualità di esperto d’arte dell’acquirente, il tentativo di provvedere alla vendita del quadro, da parte dell’acquirente, sul mercato non ufficiale, la mera archiviazione del procedimento penale avviato per intervenuta prescrizione, tale da non ritenere integrata la buona fede per effetto della esposizione del quadro presso il museo di Capodimonte un paio di anni prima del rinvenimento. Senonché il ricorrente si limita a criticare ognuna di tali circostanze fattuali , osservando: che la vendita occasionale tra privati di opere d’arte sarebbe lecita e consentita dal nostro ordinamento; che non esisterebbero pubblici registri aventi ad oggetto i passaggi di proprietà di opere d’arte in caso di vendita tra privati; che non sarebbe stata esigibile la verifica dell’inserimento del dipinto nella banca dati delle opere da ricercare, tenuta dall’Arma dei Carabinieri; che, nel caso di vendita occasionale tra privati, la dichiarazione di vendita agli atti avrebbe costituito titolo idoneo al trasferimento della proprietà; che il pagamento del corrispettivo in contanti sarebbe stato irrilevante, in quanto comunque congruo; che non sarebbe stato un esperto d’arte ma un mero appassionato d’arte; che avrebbe contestato di avere messo in vendita il quadro sul mercato non ufficiale e comunque il fatto non sarebbe stato provato; che nessun coinvolgimento del Martinelli vi sarebbe stato nel furto del dipinto. Nei termini anzidetti, il motivo non può essere esaminato nel merito. E ciò perché siffatta valutazione dei fatti, di cui si auspica una rinnovata disamina, non è sindacabile in sede di legittimità, non potendo la Corte compiere una loro ponderazione alternativa, rimessa, invece, in via esclusiva al giudice di merito (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017). Ne deriva che la buona fede, quale oggetto di presunzione iuris tantumex art. 1147, terzo comma, c.c. è stata superata – con debite argomentazioni – attraverso le presunzioni contrarie e gli indizi indicati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12207 del 14/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 37722 del 01/12/2021; Sez. 2, Sentenza n. 21387 del 18/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 13424 del 12/09/2003; Sez. 2, Sentenza n. 13929 del 25/09/2002). 2.2.–Peraltro, non risulta neanche contestato che il Martinelli abbia acquistato il quadro senza pretendere dal proprio dante causa il titolo di provenienza del dipinto ai fini di verificarne l’autenticità, nonostante il notevole prezzo corrisposto. 2.3.– Con la conseguenza che, in forza della situazione fattuale così come cristallizzatasi, la presunzione di buona fede di cui all’art. 1147 c.c. nell’acquisto del dipinto a non dominoè stata vinta, non già alla stregua dell’allegazione del mero sospetto di una situazione illegittima, ma in ragione dell’integrazione di circostanze serie, concrete e non meramente ipotetiche (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16059 del 14/06/2019; Sez. 2, Sentenza n. 26400 del 16/12/2009; Sez. 2, Sentenza n. 13642 del 13/10/2000; Sez. 2, Sentenza n. 13920 del 24/12/1991; Sez. 1, Sentenza n. 2178 del 12/06/1976). 2.4.–Ed invero, la buona fede soggettiva non è invocabile da chi compie l’acquisto ignorando di ledere l’altrui diritto per colpa grave, che ricorre quando quell’ignoranza sia dipesa dall’omesso impiego, da parte dell’acquirente, di quel minimo di diligenza, proprio anche delle persone scarsamente avvedute, che gli avrebbe permesso di percepire l’idoneità dell’acquisto a determinare la lesione dell’altrui diritto, poiché non intelligere quod omnes intellegunt costituisce un errore inescusabile, incompatibile con il concetto stesso di buona fede (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1593 del 20/01/2017; Sez. 2, Sentenza n. 9782 del 14/09/1999; Sez. 1, Sentenza n. 2702 del 08/03/1995), come la Corte di merito ha rilevato nel caso di specie, con ponderazione logicamente argomentata e dunque insindacabile in questa sede. 3.– Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 157, secondo comma, c.p.c., in relazione all’art. 195 c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale considerato sanata l’eccepita nullità della consulenza tecnica d’ufficio, assumendo che il vizio non fosse stato tempestivamente dedotto. E tanto perché l’eccezione di nullità sarebbe stata sollevata dalla difesa del Martinelli nelle note contenenti osservazioni alla consulenza depositate nel termine del 13 marzo 2013, termine assegnato dal Giudice all’udienza del 13 febbraio 2013, dopo il deposito della relazione peritale avvenuto per posta il 16 novembre 2012, e quindi successivamente alla prima difesa utile. Ad avviso dell’istante, la concessione del termine per il deposito di note contro-deduttive avverso l’elaborato peritale, alla prima udienza utile successiva al deposito della consulenza d’ufficio, avrebbe costituitoun’integrazione del verbale l’udienza, sicché nessuna decadenza sarebbe intervenuta ai fini della tempestiva proposizione dell’eccezione di nullità. Inoltre, il ricorrente lamenta che, in ogni caso, nel dichiarare la tardività della nullità eccepita per violazione del contraddittorio (e segnatamente per non avere il collegio peritale riconosciuto alle parti la facoltà di interloquire sugli elementi che hanno indotto a ritenere che vi fosse identità tra i due dipinti), il Giudice dell’impugnazione sarebbe incorso nella violazione dell’art. 11, comma 13-quater, del d.l. n. 174/2012, il quale, per i soggetti di cui all’art. 6, quarto comma, del d.l. n. 74/2012, aveva prorogato sino al 30 giugno 2013 il decorso dei termini processuali implicanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, soggetti tra cui sarebbe ricaduto anche il Martinelli, in quanto residente in Carpi, Comune compreso tra quelli colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. 3.1.– Il motivo è in parte qua inammissibile e i n parte qua infondato. 3.2.– È inammissibile nella parte in cui è dedotto il vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo. Infatti, la censura di omesso esame di fatti decisivi è preclusa nell’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, secondo comma, del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiestala notificazione dal giorno 11 settembre 2012, tra cui rientra quello di specie, stante che la notifica della citazione introduttiva dell’appello risale al 5 dicembre 2013), evenienza che è integrata non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo, in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6018 del 28/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). A nulla vale obiettare che le argomentazioni addotte dalle due pronunce non siano esattamente sovrapponibili, atteso che – per un verso – i rilievi svolti sul punto dal ricorrente solo nella memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. sono irrituali e inutilizzabili, in quanto detta memoria ha una valenza meramente illustrativa e non può rivestire una portata integrativa, volta a sanare i vizi del ricorso attraverso aggiunte e chiarimenti (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 17893 del 27/08/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 30760 del 28/11/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 17603 del 23/08/2011), e – per altro verso – ciò che rileva, ai fini di integrare il presupposto della “doppia conforme”, non è la corrispondenza di ogni singolo dettaglio argomentativo, bensì l’identità dell’impianto motivazionale di base (nella specie consacrato dalla circostanza che, in forza delle effettuate indagini tecniche, il dipinto è stato ritenuto corrispondente a quello oggetto del furto subito il 3 maggio 1991 e, per l’effetto, è stata ordinata la condanna alla restituzione, atteso l’acquisto del bene a non dominoin mancanza di buona fede rilevante ). 3.3.– Per il resto, la doglianza è destituita di fondamento, posto che –a monte – la nullità processuale dedotta non ricorre. Infatti, l’istante espone che la nullità eccepita con le note deduttive depositate il 13 marzo 2013 sarebbe consistita nella circostanza che il collegio peritale non avrebbe esposto le proprie conclusioni ai consulenti di parte prima di provvedere al deposito, ai fini di consentirne la replica (in osservanza del principio del contraddittorio tra consulenti tecnici). 3.3.1.–Senonché nella fattispecie non trovava applicazione la previsione di cui all’art. 195, terzo comma, c.p.c., come introdotta dalla novella di cui all’art. 46, quinto comma, della legge n. 69/2009, che stabilisce appunto un contraddittorio preventivo tra consulente d’ufficio e consulenti di parte (solo rispetto a questo innovativo regime normativo l’omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un’ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non sia eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia: Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 21984 del 11/09/2018; Sez. 6-L, Ordinanza n. 23493 del 09/10/2017). All’esito della novella è stata, infatti, introdotta una sorta di sub-procedimento nella fase conclusiva della consulenza tecnica d’ufficio, regolando, attraverso scansioni temporali rimesse alla concreta determinazione del giudice, i compiti dell’ausiliario del giudice e le facoltà difensive delle parti nel momento del deposito della relazione scritta. Siffatta riforma ha perseguito l’obiettivo di garantire la piena esplicazione di un contraddittorio tecnico e, quindi, del diritto di difesa delle parti anche nella fase dell’elaborazione dei risultati dell’indagine peritale. La dialettica tra l’ausiliario officioso e gli esperti di fiducia delle parti si realizza così in maniera anticipata rispetto alla sottoposizione degli esiti peritali al giudice, consentendogli di esercitare un effettivo esercizio della funzione di peritus peritorum e di conoscere già all’udienza successiva al deposito della relazione i rilievi delle parti, nonché le repliche e controdeduzioni del consulente d’ufficio, con conseguente accelerazione dei tempi del processo. Si evidenzia, inoltre, che il termine che il giudice concede ai consulenti di parte per lo svolgimento di tale contraddittorio preventivo tra tecnici ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria, sicché esso svolge ed esaurisce la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell’ausiliare. Pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5624 del 21/02/2022; Sez. L, Ordinanza n. 18657 del 08/09/2020). 3.3.2.–Nel caso in esame il giudizio in primo grado è stato introdotto prima del 4 luglio 2009, sicché vigeva il dettato della precedente formulazione di tale terzo comma (dell’art. 195 c.p.c.), a mente del quale la relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa, con una garanzia del contraddittorio postuma. Ne discende che, mediante le accordate note contro- deduttive, che avevano appunto lo scopo di replicare alle conclusioni cui era pervenuto il collegio peritale d’ufficio, l’esigenza di rispetto del contraddittorio è stata soddisfatta, secondo un meccanismo processuale compatibile con il dettato normativo vigente ratione temporis. Peraltro, le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio (volte a far valere nullità sostanziali o di contenuto o di merito), non integrando eccezioni di nullità relative al suo procedimento (nullità procedimentali) disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano all’attendibilità e alla valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5624 del 21/02/2022; Sez. 3, Sentenza n. 20829 del 21/08/2018; Sez. 1, Sentenza n. 15418 del 26/07/2016). Con la conseguenza che nessun vizio è stato integrato ai fini di ritenere nulla la relazione peritale, il che assorbe ogni rilievo sulla tardività dell’eccezione di nullità alla prima difesa successiva utile. Né rappresenta idonea replica il fatto che il giudice di merito non abbia aderito alle argomentazioni contenute in tali note, poiché questo aspetto attiene all’apprezzamento del merito della pretesa azionata, e non già ad un vizio processuale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6698 del 14/11/1986; Sez. 2, Sentenza n. 1435 del 16/03/1981; Sez. 3, Sentenza n. 481 del 20/01/1981). 4.–Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 329 c.p.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto che costituissero punti di sicura corrispondenza tra il dipinto oggetto del furto e il dipinto acquistato dal Martinelli quelli individuati nella sentenza di primo grado, non oggetto di impugnazione su tali aspetti, trattandosi invece di elementi indicati dall’attrice a sostegno della pretesa identità del dipinto e recepiti acriticamente nella pronuncia del Tribunale. Aggiunge l’istante che avrebbe sempre contestato l’attendibilità e la rilevanza dell’esame comparativo svolto, in quanto operato utilizzando una delle tante foto digitalizzate del medesimo dipinto, che all’epoca sarebbero circolate in conseguenza della notorietà che il quadro aveva acquisito a seguito dell’esposizione presso il museo di Capodimonte. 4.1.–La doglianza è inammissibile. La conclusione raggiunta, in ordine alla corrispondenza del dipinto rubato con quello oggetto dell’acquisto in favore del Martinelli, è stata infatti desunta da una pluralità di circostanze, le quali non sono state tutte efficacemente confutate, cosicché, a fronte dell’idoneità di ciascuna a sorreggere l’impianto decisorio, è irrilevante indagare sulla contestata formazione del giudicato interno su alcune di esse. 5.– Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione dell’art.948 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte d’appello ritenuto che la rivendicante avesse assolto al proprio onere probatorio in ordine all’identità del dipinto e quindi alla proprietà dello stesso, considerando prevalenti gli elementi di pretesa identità su quelli di segno contrario. Ad avviso dell’istante, l’attore in rivendica avrebbe dovuto dare la piena prova della proprietà del bene rivendicato con estremo rigore. E comunque sarebbe difettato un giudizio univoco di sicura corrispondenza tra il dipinto rubato e quello acquistato, atteso che non sarebbe stato attribuito il giusto peso, in sede valutativa, agli elementi di diversità riscontrati ovvero alla differenza di altezza per circa cm. 20,00, alla diversità della cornice e al differente elemento pittorico nei legacci della calzatura. 5.1.–Il motivo è inammissibile. Anzitutto, per le ragioni anzidette, il vizio di omesso esame di fatto decisivo nella fattispecie è precluso. In secondo luogo, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019). Inoltre, secondo l’assunto non specificamente contestato del Giudice d’appello, già in sede di gravame non è stato proposto un apposito motivo avversativo dell’assunto della sentenza di primo grado circa la raggiunta prova della titolarità del diritto dominicale, punto sul quale si è dunque formato il giudicato interno. Né si ravvisano le condizioni per ritenere integrata la violazione dell’art. 2697 c.c., che si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e sempre che tale censura sia proponibile (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18092 del 31/08/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013). Nella fattispecie, la sentenza d’appello ha dato ampia giustificazione delle ragioni per le quali il dipinto acquistato dal Martinelli si identificasse con quello oggetto del furto subito dalla [OSCURATO:PERSONA], ragioni che resistono alle obiezioni meramente valutative sollevate dal ricorrente. Segnatamente, sulla scorta delle risultanze peritali, la Corte distrettuale ha dato risalto alla presenza di un foro visibile all’altezza della caviglia della gamba sinistra della figura di Giacobbe, particolare restaurato nel dipinto in possesso del Martinelli, nonché alla presenza di una riga verticale a circa cm. 5-6, parallela alla cornice sul lato destro. Ancora, sono stati considerati altri aspetti di identificazione, ossia le proporzioni metriche delle figure e i danni subiti nel tempo dalla tela. D’altronde, la pronuncia d’appello ha specificamente motivato sull’irrilevanza degli elementi di difformità dedotti: la cornice costituiva un elemento mobile distinto dal quadro su cui insisteva e rimuovibile, sicché da essa non avrebbe potuto desumersi l’identità o diversità dei due dipinti; la differenza di altezza di cm. 21,50 si concretizzava in una discrepanza scarsamente influente, stante le dimensioni complessive dell’opera; le differenze relative ai legacci della calzatura nella parte inferiore della gamba destra della figura di Giacobbe dovevano essere ricondotte ad un intervento sul quadro, benché solo cosmetico, tanto più che il particolare riportato nella foto utilizzata per il confronto era cancellato dal flash utilizzato. 6.–Con il quinto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2035, 1346 e 1418 c.c., per avere la Corte territoriale respinto la domanda di rivalsa azionata dal Martinelli verso il Piccagliani, sovrapponendo i concettidi buon costume e ordine pubblico. In aggiunta, l’istante lamenta che dall’accertamento della nullità del contratto per illiceità della causa non potesse desumersi automaticamente la contrarietà alla morale sociale dell’operazione negoziale. 6.1.–Il motivo è infondato. Nella fattispecie la Corte d’appello ha ritenuto – con motivazione congrua e logica – che la vendita di un dipinto d’autore e di valore, di cui entrambe le parti avrebbero potuto percepire la provenienza da furto (non versando in stato soggettivo di buona fede quantomeno per colpa grave della loro ignoranza sul punto), integrasse una ragione di illiceità del motivo, perché contrario al buon costume. Sicché lo scopo propostosi da entrambi i contraenti di realizzare un illecito vantaggio mediante tale accordo ha costituito, secondo la prospettiva del Giudicante, offesa al buon costume – inteso quale insieme dei principi e delle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico –e pertanto è immeritevole di tutela giuridica, anche ai fini della soluti retentio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16706 del 05/08/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8169 del 03/04/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9441 del 21/04/2010; Sez. 2, Sentenza n. 11973 del 18/11/1995; Sez. 3, Sentenza n. 1643 del 01/06/1968). 7.– Quindi, con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, la controricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza d’appello nella parte in cui ha qualificato l’eccezione sollevata dal Martinelli, nei confronti della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale di Modena (Sezione distaccata di Carpi), per la mancata preventiva comunicazione della relazione peritale alle parti, affinché potessero proporre eventuali osservazioni, quale nullità e non quale mera irregolarità, per violazione degli artt. 157, secondo comma, 195 e 196 c.p.c. e per omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. 8.– Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, la controricorrente rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza d’appello per non avere ravvisato il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure nella parte in cui ha statuito, relativamente al rapporto processuale [OSCURATO:PERSONA]/Martinelli, l’acquisto a non domino del dipinto in carenza di buona fede dei danti causa, avendo così proceduto ad un riesame nel merito, in violazione degli artt. 342 e 329 c.p.c. e con omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. 9.–Le censure di cui al ricorso incidentale condizionato sono assorbite per effetto del rigetto dei motivi del ricorso principale. 10.– Conseguentemente il ricorso principale deve essere rigettato mentre il ricorso incidentale condizionato è assorbito. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La