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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23668/2026

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JALIL (CUI 05DY35R) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 15ZYHE6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono distinti ricorsi avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che, in accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa il 16/10/2024 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como, ha ridotto la pena agli stessi inflitta per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione.

Rilevato che i motivi a sostegno dei rispettivi ricorsi (per [OSCURATO:PERSONA] violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.; per [OSCURATO:PERSONA], mancanza di motivazione in ordine all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) sono inammissibili, perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

D P.Q.MDe ii§

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
JALIL (CUI 05DY35R) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 15ZYHE6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono distinti ricorsi avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che, in accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa il 16/10/2024 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como, ha ridotto la pena agli stessi inflitta per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione. Rilevato che i motivi a sostegno dei rispettivi ricorsi (per [OSCURATO:PERSONA] violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.; per [OSCURATO:PERSONA], mancanza di motivazione in ordine all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) sono inammissibili, perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. D P.Q.MDe ii§
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