CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31792/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; V Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fitg.uktjLeper la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Potenza il H maggie, 2021 ha dichiarato inammissibile, per mancanza di specificità dei motivi, l'appello proposto nell'interesse dell'imputato nei confronti della sentenza con la quale il Tribunale di Matera il 17 maggio 2016 lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a quattro motivi di ricorso: con i primi due censura la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara l'inammissibilità dell'appello nonostante in quest'ultimo fossero esplicitati i punti di censura, le norme di diritto e gli elementi di fatto contestati; con il terzo e quarto motivo deduce violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto estremamente assertivo e costruito in fatto; inoltre, nella parte in cui il ricorrente riproduce i medesimi motivi dedotti con l'atto di appello, esso si limita a contrapporre alla ricostruzione ed alla valutazione operate dal giudice di primo grado, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il