CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 09462/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Padova, emessa in data 10 ottobre 2023 e depositata in cancelleria il 20.10.2023, perché presentava una elezione di domicilio per il giudizio di appello di data anteriore a quella della sentenza ( 8 ottobre 2023), per cui doveva ritenersi mancante l'elezione di domicilio richiesta a pena di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo per violazione di norma processuale. Si osserva che, come si evince dagli atti allegati al ricorso, nell'atto di conferimento della procura speciale ed elezione di domicilio per il grado d'appello, sottoscritto dall'imputato ed allegato all'atto di appello, è stato puntualmente indicato il numero della sentenza impugnata, la data in cui la stessa è stata pronunciata, nonché la data di deposito. Pertanto, è evidente che tali informazioni presuppongono che la sentenza di cui si discute fosse già stata depositata presso la cancelleria e, dunque, tanto il mandato specifico ad impugnare( quanto l'elezione di domicilio erano stati necessariamente rilasciati in data successiva al deposito della sentenza stessa, come previsto dall'art. 581 quater cod.proc.pen. Dunque, la data riportata in calce all'elezione di domicilio (8 ottobre 2023)K altro non può rappresentare che tz5ì un errore materiale. Peraltro, l'atto contiene anche l'errore materiale riferito alla indicazione del Tribunale di Pordenone, anziché a quello di Padova, e di tale errore materiale la stessa ordinanza impugnata ha dato atto. Ciò evidenziato, il ricorrente ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia. 3. La Procura generale, con due distinte memorie a firma delle Sostitute procuratrici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è fondato. 2. Va premesso che sono state rimesse con ordinanza n. 26458/2024 della Sezione Quinta della Corte d cassazione le seguenti questioni alle Sezioni Unite: se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1 - ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione; se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo. In data 24 ottobre 2024, per quanto emerge dalla informazione provvisoria, le Sezioni Unite hanno affermato che: la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell'art. 581, comma I-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. 3. A fronte di tali principi, venendo al caso in esame, è evidente che, a prescindere dalla evidenza, che pure va riconosciuta, dell'errore materiale in cui si è incorso nel momento in cui è stata apposta la data della dichiarazione di domicilio allegata all'atto di 'appello, devono ritenersi soddisfatti i requisiti della stessa elezione di domicilio al fine di far ritenere ammissibile l'impugnazione. Infatti, pacifico che l'elezione di domicilio fosse presente ed allegata all'appello, come richiesto a pena di inammissibilità dell'impugnazione, la data anteriore alla sentenza impugnata della elezione di domicilio non assume di per sé rilevanza ai fini dell'ammissibilità della medesima impugnazione. 4. Si impone, dunque, l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza, con conseguente obbligo di trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia pe