CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 40852/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. del 22 aprile 2022, il Tribunale di Palermo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 21 lett. c), e comma 2 bis, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Palermo il 16 maggio 2019 dopo le ore 22.00. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per saltum il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo, deducendo la violazione di legge per avere il Tribunale omesso di applicare all'imputato la sanzione ammnistrativa accessoria della confisca dell'autovettura, prevista come obbligatoria. 3.11 Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. L'art. 186, comma 2 lett. c), ultima parte C.d.S. prevede che, qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona a esso estranea. 6. Il Procuratore Generale ricorrente deduce l'omessa confisca dell'autovettura, senza, tuttavia, documentare il presupposto della sanzione, ovvero la proprietà del mezzo in capo all'imputato, sicché il ricorso deve ritenersi inammissibile per genericità. Nel merito, si osserva, comunque, che sia nella sentenza impugnata, sia nella comunicazione notizia di reato, si dà atto che l'autovettura Toyota condotta da [OSCURATO:PERSONA], targata [OSCURATO:TARGA], era intestata alla moglie [OSCURATO:PERSONA], sicché correttamente il giudice di merito non ne ha disposto la confisca. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso in Roma il 13 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I i Salvo DE