CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17733/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31059/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha indicato l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 4360/05/2021, depositata in data 10 maggio2021. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 21 marzo 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Oggetto: Plusvalenza - Cessione di terreno edificabile - Omesso esame di un fatto decisivo e travisamento della prova – Differenze. 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania (d’ora in poi, per brevità, CTP) l a comunicazione di presa in carico n. 29377201500006952000 , emessa ex art. 29, comma 1, lett. b), d.l. 78/2010, per il complessivo importo di Euro 63.753,93, relativo ad imposte e sanzioni indicate nell’avviso di accertamento n. TSY01A203127/2014, e notificatole il 10 settembre 2015, assumendo che quest’ultimo non le era mai stato notificato e che comunque era tardivo ed errato nel merito. L’agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) si costituiva tardivamente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Anche l’Agenzia delle entrate si costituiva tardivamente, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, in quanto avente ad oggetto un atto non ricompreso nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, e depositando documentazione attestante la rituale notifica dell’avviso di accertamento. La CTP, affermata l’impugnabilità dell’avviso di presa in carico, riteneva, in primo luogo, fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; evidenziava, poi, la tardività della documentazione depositata dall’Agenzia, relativa alla notifica (regolarmente eseguita) dell’avviso, e la tempestività dell’avviso di accertamento, dovendo applicarsi nella fattispecie (relativa ad omessa dichiarazione, per l’anno 2009 , del prezzo ricevuto per la vendita del terreno il 23 dicembre 2008) il termine settennale ex art. 43, comma 2, d.P.R. n. 600/1973; detto termine scadeva il 31 dicembre 2016 e la contribuente aveva ricevuto l’avviso di presa in carico nel mese di ottobre 2015, in tal modo venendo a conoscenza dell’avviso di accertamento. I giudici di prossimità accoglievano il ricorso, avendo la ricorrente pagato, in data anteriore alla stipulazione dell’atto, la cd. imposta sostitutiva (di cui all’art. 7 l. 448/2001), della quale aveva prodotto quietanza di pagamento. 2. La contribuente interponeva gravame alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania(d’ora in poi per brevità CTR) chiedendone l’integrale riforma.Lamentava, in particolare: a)la nullità del procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento e b) la sua incompletezza, non avendo l’Ufficio depositato l’avviso di ricevimento della comunicazione di deposito ex art. 140 cod. proc. civ.; c) la nullità dell’accertamento, stante la validità della rivalutazione del terreno eseguita dalla ricorrente; d) l’illegittima compensazione delle spese di lite. L’Ufficio si costituiva spiegando appello incidentale, deducendo la rituale notifica dell’avviso di accertamento, nelle forme dell’art.140 cod. proc. civ.. LaCTR respingeva il gravame della contribuente ed accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio, sulla scorta della documentazione attestante la ritualità della notifica dell’avviso di accertamento, non impugnato e, perciò, divenuto definitivo; inoltre, la contribuente non aveva dato prova dell’integrale pagamento della rivalutazione. 3. Per la cassazione della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], quale erede della contribuente , ha proposto ricorso affidato a tr e motivi. L ’Ufficio resiste con controricorso , eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, sia perché tardivo sia perchémira ad una nuova valutazione del merito della vicenda. Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Va, preliminarmente, delibata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall’Ufficio sotto un duplice profilo: da un lato, l’Agenzia rileva la tardività del ricorso in quanto notificato a mezzo pec alla DP di Catania il 14 dicembre 2021, oltre 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza della CTR, avvenuta il 10 maggio 2021; dall’altro, dietro la violazione di legge, il contribuente mirerebbe sostanzialmente ad un nuovo giudizio di merito. L’eccezione è infondata sotto ambedue gli aspetti. Invero, il ricorso per cassazione risulta notificato all’indirizzo pec dell’Avvocatura dello Stato in data 10 dicembre 2021, ultimo giorno utile (considerando la sospensione dei termini nel periodo feriale), motivo per cui il ricorso è tempestivamente proposto. Inoltre, i motivi non mirano ad una nuova valutazione del merito della vicenda, involgendo questioni di diritto. 2. Ciò posto, con il primo motivo il ricorrente lamenta la «violazione falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c. e 60 d.p.r. 600/73 in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.» per avere la CTR erroneamente ritenuta valida la notifica dell’avviso di accertamento, eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., in difetto del deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa; il giudice di appello ha ritenuto sufficiente, a tal fine, l’attestazione delle Poste di Catania, in cui però si dàatto unicamente della consegna, in data 3 ottobre 2014, della raccomandata, senza specificare dove e nelle mani di chi. 3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’«omesso esame del contenuto della nota di poste italiane. Fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti con riferimento all’art. 360, co. 1n. 5 c.p.c.» per aver la CTR erroneamente affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva attestato che la raccomandata era stata consegnata alla Auteri presso la propria residenza, mentre la nota delle Poste attestava unicamente la consegna della raccomandata. Pertanto, la detta nota non poteva ritenersi equipollente all’avviso di ricevimento della raccomandata. 4. Con il terzomotivo il ricorrente lamenta l’«omesso esame della delega di pagamento della prima rata dell’imposta dovuta per la rivalutazione del terreno venduto fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione in relazioneall’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.» per aver la CTR erroneamente affermato che la Auteri non avevaprovato il pagamento dell’imposta dovuta, avendo prodotto solo il modello F24, unitamente alla presa in carico da parte di un istituto di credito non identificato. Di contro, la contribuente aveva depositato la quietanza di pagamento dell’imposta sulla rivalutazione, avvenuto mediante home banking. 5. Preliminarmente la Corte, constatata l’assenza dei fascicoli di ufficio dei precedenti gradi e rilevata la necessità di visionarli ai fini della decisione delle doglianze esposte in ricorso, dispone il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, mandando alla cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio di primo e secondo grado. P.Q.M Rinvia a nuovo ruolo, richiedendo al la cancelleria di provvedere all’acquisiz