CassazionesentenzaSezione UDecisione del 30 dicembre 2021
Cassazione n. 26991/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6454-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 06454 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILA, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CONSIGLIO DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 255/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ai sensi dell'art. 36, comma 6, l. 31 dicembre 2012, n. 247 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] impugna avanti a queste Sezioni Unite, reclamandone la cassazione, l'epigrafata sentenza con la quale il [OSCURATO:PERSONA], adito dal medesimo in sede disciplinare, ne ha respinto il ricorso avverso la decisione in data 27.4.2021 del CDDF di Roma che, a definizione del procedimento disciplinareaperto a suo carico per la violazione degli artt. 9, 12, 30 e 31 del Codice deontologico forense approvato con Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2, gli aveva irrogato la sanzione della radiazione dall'albo professionale. I fatti oggetto di incolpazione disciplinare traevano origine da un esposto al COA di Roma di [OSCURATO:PERSONA] che, per quanto qui ancora Ric. 2022 n. 06454 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 3 - rileva, si era segnatamente doluto della condotta del professionista che, presentandosi falsamente quale suo mandatario e profittando dell'affidamento ingenerato dall'aver speso nell'occasione la propria qualifica professionale, aveva incassato da terzi svariate somme di denaro corrisposte da costoro a titolo di caparra per l'acquisto di box di proprietà Vigiin corso di ultimazione . Nel respingere il gravame avverso la decisione di prima istanza, il CNF, con l'impugnata sentenza, ha ritenuto di respingere l'eccezione di prescrizione sollevata dall'impugnante sul rilievo che i fatti in questione risalissero al 2005 mentre l'azione disciplinare era stata esercitata nel 2015, stante la natura permanente dell'illecito oggetto di contestazione e la sua mancata cessazione, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] mai offerto la restituzione delle somme indebitamente incamerate, e l'intervenuta sos pensione della prescrizione a seguito del procedimento penale cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto per i medesimi fatti chiusosi nel 2016. Ha inoltre rigettato l'eccezione di nullità del procedimento per non essere stato convocato nella fase predibattimentale, al contrario constando che il [OSCURATO:PERSONA] era stato convocato a comparire avanti al consigliere istruttore, ma aveva omesso di farlo senza addurre alcun giustificato impedimento. Nel merito, la sentenza in gravame ha poi inteso far propri gli assun ti probatori trasfusi nella sentenza di primo grado pronunciata in sede penale –e fatti esplicitamente salvi dal giudice di legittimità che, pur dichiarando la prescrizione dei reati ascritti all'impugnante, aveva tuttavia argomentato che non erano riconoscibili ragioni per escludere che la fattispecie delittuosa si fosse determinata nei termini acclarati dal Tribunale – ed ha quindi ribadito il convincimento, non senza comunque confutare funditusle doglianze interposte dall'impugnante, che l'accertamento esperito in quella sede «sgombra il campo da qualsiasi ombra, visto e considerato che nessuna prova liberatoria Ric. 2022 n. 06454 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 4 - pertinente e puntuale è stata offerta dal ricorrente a discarico in merito alle modalità ed al titolo che giustificava l'incasso delle somme, della loro rendicontazione, dell'autorizzazione del cliente a trattenere le stesse in pagamento del compenso, in ipotesi spettante, ed infine alla restituzione di esse al sig. [OSCURATO:PERSONA]». La cassazione di detta sentenza è ora domandata dal soccombente con ricorso a questa Corte fondato su sei motivi non resistito dagli intimati. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo di ricorso, l'impugnante deduce la nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost.,nonché per violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per l'avvenuto travisamento dei fatti di causa quantunque fossero documentati da fonti scritte. Ed invero le somme da esso asseritamente trattenute erano di pertinenza del socio del [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva autorizzato la compensazione a fronte dei compensi spettantigli per l'operaprofessionale prestata. Con il secondo motivo di ricorso, l'impugnante si duole del mancato riconoscimento della prescrizione che il decidente avrebbe denegato applicando erroneamente il termine dell'art. 56 l. 31 dicembre 2012, n. 247, benché la specie si dovesse ritenere regolata dall'art. 51 r.d. 27 novembre 1933, n. 1578. Peraltro i fatti contestati risalgono al 2005 ed il primo atto interruttivo sarebbe avvenuto nel 2014 e,quindi, a termine di prescrizione già largamente maturato. Con il terzo motivo di ricorso, l'impugnante deduce la nullità dell'impugnata sentenza, perché basata su un fatto inesistente e quindi affetta da illogicità della motivazione. Se il giudice disciplinare avesse aperto il brogliaccio delle corpose fonti documentali di prova Ric. 2022 n. 06454 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 5 - scritta depositate dall'impugnante si sarebbe accorto che i fatti per cui ne era stata accertata la responsabilità disciplinare avevano avuto tutta un'altra storia e che la sentenza penale pronunciata in primo grado era stata cassata in sede di legittimità. Con il quarto motivo di ricorso, l'impugnante si duole che la sentenza impugnata, che per questo sarebbe perciò inficiata di nullità, avrebbe dato atto del suo disinteresse alla trattazione del procedimento nella fase predibattimentale. Al contrario la corrispondenza per e- mail intercorsa con il consigliere incaricato dell'istruttoria attesterebbe la di lui presenza nella sede del COA il giorno della convocazione, mentre la mancata comparizione alla successiva convocazione era da porsi in correlazione alle restrizione imposte per il contenimento della pandemia da Covid 19. Con il quinto motivo, l'impugnante lamenta la violazione degli art. 40 e 41 r.d. 1578/1933 avendo il giudice disciplinare regolato il caso al suo esame applicando le disposizioni della l. 247/2012. Diversamente, stante peraltro la provata insussistenza del fatto, si sarebbe semmai dovuta applicare una sanzione più lieve di quella concretamente irrogata. Con il sesto motivo di ricorso, l'impugnante sollecita la sospensione cautelare della decisione disciplinare adottata nei suoi confronti. 3. E' prioritario, in ragione della loro assorbenza logica se fondati, l'esame del secondo e del quarto motivo di ricorso. 4.1. Entrambi non meritano alcuna condivisione. 4.2.1. Il secondo motivo di ricorso, come detto, lamenta che la sentenza impugnata non abbia dichiarato l'illecito prescritto e lo fa sulla base di un duplice argomento ovvero sostenendo che sarebbe stato erroneamente applicato l'art. 56 l. 247/2012 in luogo dell'art. 51 r.d. 1578/1933, malgrado i fatti oggetto di contestazione fossero Ric. 2022 n. 06454 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 6 - avvenuti nel 2005 e che in ogni caso, attesa appunto la consumazione del preteso illecito nel 2005, il primo atto d'interruzione era intervenuto a prescrizione già ampiamente decorsa. 4.2.2. Il primo argomento non trova rispondenza nella realtà processuale, dato che il giudice del gravame ha esattamente affermato il contrario di quanto allega il deducente osservando a pagina 8 della propria motivazione che, poiché la prescrizione hafonte nella legge, «resta operante il criterio generale della irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, con la conseguenza che il tenore dell'art. 56 legge n. 247/2012 è inapplicabile ai fatti antecedenti rispetto alla sua entrata in vigore». Ne discende di conseguenza che, non allineandosi al tenore del decisum, come più volte questa Corte ha avuto occasione di notare, il motivo infrange il principio di specificità del ricorso per cassazione di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e si sottrae perciò allo scrutinio qui richiesto (Cass., Sez. VI-III, 3/07/2020, n. 13375). 4.2.3. Il secondo argomento incorre nel medesimo vizio, poiché non si confronta con le ragioni della decisione e reitera passivamente ragioni di contestazione già disattese dal decidente. Come ha infatti ricordato il Procuratore Generale,l'illecito ascritto nella specie al [OSCURATO:PERSONA] ha carattere permanente, di talché il termine di prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza (Cass., Sez. U, 8/07/2020, n. 14233; Cass., Sez. U, 21/02/2019, n. 5200; Cass., Sez. U, 30/06/2016, n. 13379). Di questo ha dato puntualmente conto la decisione in esame osservando non a caso che «appare dirimente considerare che la condotta contestata al ricorrente assume i profili dell'illecito permanente; ed infatti si tratta di mancata restituzione di somme di denaro al cliente, condottaper la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dal Tribunale di Roma. Inoltre neppure risulta che sia mai avvenuta la riconsegna da parte del ricorrente delle somme di Ric. 2022 n. 06454 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 7 - denaro spettanti all'esponente». Il motivo dunque non tiene conto di queste osservazioni, onde torna nuovamente a scontrarsi con il predetto principio della specificità (Cass., Sez. I, 24/09/2018, n. 22478). 4.2.4. E' poi appena il caso di osservare –come queste SS.UU. hanno già avuto occasione di affermare con sentenza n. 23239/2022 in relazione a vicende del tutto analoghe a quella in scrutinio – che la condotta ascritta discipl inarmente al [OSCURATO:PERSONA] si inserisc e nel contesto di un rapporto contrattuale di durata, la cui disciplina, oltre ad ubbidire più in generale ai principi della correttezza e della diligenza professionale, trova principalmente regolazione nelle norme della deontologia forense, che non hanno, per la particolare natura del rapporto a cui ineriscono, rilevanza puramente momentanea, ma ne permeano ogni singolo momento ed uniformano in modo costante e duraturo nel tempo il contenuto precettivo degli obblighi di condotta a cui il professionista è tenuto. Il che, intuitivamente, colloca la vicenda in esame in una luce diversa da quella a cui la condotta oggetto qui di incolpazione potrebbe venirsi a trovare se si guardasse solo alla rilevanza penale di essa e si evocassero semplicemente le categorie in quell'ambito corrispondenti (truffa/appropriazione indebita), che sicuramente integrano reati istantanei, non permanenti, di contro, per vero, alla natura permanente che va invece ascritta alle analoghe condotte rilevanti in punto disciplinare.Onde anche per questa via non è dubitabile il carattere permanente dell'illecito ascritto al [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. Va peraltro ancoranotato, in ciò profilandosi un'ulteriore ragione di preclusione, giacché le considerazioni spese al riguardo sono rimaste lettera morta nelle difese sul punto del ricorrente (Cass., Sez. I, 18/09/2006, n.20118), che l'assunto decisorio in parte qua, oltre a fregiarsi del rilievo in ordine al carattere permanente dell'illecito Ric. 2022 n. 06454 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 8 - oggetto di contestazione, si vale a proprio conforto di altri due rilievi parimenti decisivi; da un lato la decisione sottolinea che, poiché il [OSCURATO:PERSONA] per i fatti in parola era stato sottoposto a giudizio penale, la prescrizione era rimasta sospesa per tutto l'arco di durata del relativo procedimento chiusosi nel 2016; mentre, dall'altro,si richiama l'attenzione sul fatto che la prescrizione era stata interrotta in più occasioni, onde essa al momento della decisione non era ancora maturata. 4.4. Ne discende, dunque, nel complesso l'inattaccabilità su questo punto del ragionamento decisorio sviluppato dalla decisione impugnata. 5. Il quarto motivo di ricorso, come visto, lamenta la nullità del procedimento disciplinare, perché il consigliere incaricato dell'istruttoria non avrebbe proceduto all'audizione dell'incolpato. La doglianza sfrondata di ogni connotazione fattuale giacché, come si dirà innanzi, il contrario opinamento operato in fatto dalla sentenza («negli atti processuali non v'è traccia del legittimo impedimento che avrebbe potuto giustificare il rinvio dell'audizione dell'incolpato») sfugge al sindacato di questa Corte, è per il resto priva di totale fondamento. Questa Corte ha più volte ribadito il convincimento che il principio secondo cui nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati non può essere inflitta alcuna sanzione senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti all'organo disciplinare assume valenza di principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa; e da ciò ha tratto ragione per ritenere inficiato da nullità,con conseguente caducazione della sanzione irrogata a conclusione di esso, il giudizio disciplinare in cui l'incolpato non sia stato invitato a comparire (Cass., Sez. U, 17/03/2017, n. 6963; Cass., Sez. U, Ric. 2022 n. 06454 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 9 - 21/07/2016, n. 15042; Cass., Sez. U, 1/03/2012, n. 3182). Ma poiché questo è un diritto e non un dovere, si è anche precisato che , ove l'incolpato non compaia, egli non ha titolo per chiedere una nuova audizione salvo che non provi di aver tempestivamente comunicato l'impedimento o di esservi stato impossibilitato per un caso di forza maggiore (Cass., Sez. U, 24/02/2015, n. 3670). Nella specie, come la sentenza si dà premura di annotare , con accertamento di fatto non riesaminabile in questa sede, rilevando che nessun impedimento era stato allegato agli atti, la mancata comparizione del [OSCURATO:PERSONA] è conseguenza solo di una sua scelta personale,di modo che il motivo declina una censura che non infirma la legittimità della decisione impugnata e come tale va appunto ritenuto infondato. 6. Il primo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso formulano censure che impingono nella valutazione di aspetti meritali della vicenda scrutinata dal giudice disciplinare, sicché essi sfuggono pregiudizialmente alla richiesta disamina di questaCorte. Secondo il costante orientamento di questa Corte le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle SS.UU. ai sensi dell'art. 56, comma 3, del r.d.l. 1578/1933 e dell'art. 36, comma 6, l. 247/2012 soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 111 Cost., per vizio di motivazione. Pertanto l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata costituiscono attività riservate in via esclusiva al giudice del merito e si intendono perciò sottratte al controllo di legittimità demandato a questa Corte (Cass., Sez. U, 31/07/2018, n. 20344), sempreché, in ragione della motivazione adottata, non si rivelino affette da un'anomalia Ric. 2022 n. 06454 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 10 - motivazionale costituente violazione di legge costituzionalmente rilevante. Le determinazioni assunte dall'impugnata decisione risultano assistite da congrua ed adeguata motivazione, di guisa che le declinate censure si sostanziano soltanto in un'istanza di rivalutazione del quadro istruttorio e delle risultanze fattuali poste allabase della contestata condanna. Ne consegue chel'esame di esse deve ritenersi precluso a questa Corte e che i motivi in giudiziosono inammissibili. 7. Il ricorso va dunque conclusivamente respinto con conseguente assorbimento anche dell'istanza sospensiva. 8. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso, assorbita l'istanza di sospensione. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versam