CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02290/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, l'omessa applicazione della circostanza scriminante dell'art. 59 cod. pen., nonché vizi della motivazione quanto all'elemento soggettivo, a fronte della dichiarazione di disoccupazione, rispetto ad un'istanza di reddito di cittadinanza presentata il 16 aprile 2021 e ad un'attività lavorativa autorizzata dal Gip (trovandosi l'imputato agli arresti domiciliari)e svoltasi dal 30 aprile 2021 all'agosto 2021; che la doglianza dell'imputato è inammissibile, perché risulta del tutto priva di riferimenti alla sentenza impugnata, riproduce una censura già vagliata e disattesa dal giudice di merito, prefigura una rivalutazione delle fonti probatorie, attiene a vizi della motivazione palesemente insussistenti; che, infatti, quanto all'elemento soggettivo del reato - pacificamente sussistente sul piano oggettivo - la sentenza impugnata ha opportunamente evidenziato che l'imputato aveva indicato nella domanda la sua residenza di abitazione, per occultare la circostanza della sottoposizione agli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori, e aveva altresì occultato il suo reddito da lavoro, non comunicando, in ogni caso, la sopravvenuta assunzione; che a tali rilievi la difesa contrappone, con il ricorso per cassazione, generiche e incomplete asserzioni circa la pretesa durata del rapporto di lavoro; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 9saila 2024.