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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 1983

Cassazione n. 35737/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1983 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata il 22 ottobre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di invasione arbitraria di immobile di proprietà dell'I.A.C.P.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio motivazionale, con ricorso alla tecnica di motivazione per relationem, non è sorretto da concreta specificità in quanto non precisa in che termini la stessa vi avrebbe effettivamente fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e comunque omette un confronto con l'autonomo apparato argomentativo di cui invece è dotata la sentenza medesima; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il difetto della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, non risulta essere stato proposto in appello e che l'assenza di motivazione sul mancato riconoscimento di una circostanza attenuante (così come della sospensione condizionale della pena) non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione se l'espletamento del potere-dovere attribuito al giudice, di ufficio, dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376); osservato che la censura relativa al vizio di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondata poiché il legislatore fa dipendere la concessione del predetto beneficio dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. e nella specie, a pagina 3, la Corte territoriale, nel confermare la decisione del primo giudice, ha congruamente motivato la mancata concessione del beneficio in considerazione delle modalità della condotta, che non consentivano di formulare un giudizio prognostico favorevole (in proposito va ribadito che fra gli elementi di valutazione utilizzabili per tale giudizio rientrano i precedenti giudiziari: «l'utilizzazione, da parte del giudice, della posizione di indiziato per la commissione di altro reato a carico dell'imputato, non contrasta con il principio della presunzione di innocenza dello stesso fino alla condanna definitiva, in quanto, nella valutazione del giudice, non viene dato rilievo al fatto che l'imputato abbia o non abbia commesso i reati o il reato di cui è indiziato in altri processi, ma solamente e precisamente alla sua condizione, costituendo questa, di per sé, un precedente di carattere giudiziario rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 cpv. n. 2 cod. pen.» (così Sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, Pomposo, Rv. 265613; in senso conforme, di recente, v.

Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1983 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata il 22 ottobre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di invasione arbitraria di immobile di proprietà dell'I.A.C.P. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio motivazionale, con ricorso alla tecnica di motivazione per relationem, non è sorretto da concreta specificità in quanto non precisa in che termini la stessa vi avrebbe effettivamente fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e comunque omette un confronto con l'autonomo apparato argomentativo di cui invece è dotata la sentenza medesima; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il difetto della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, non risulta essere stato proposto in appello e che l'assenza di motivazione sul mancato riconoscimento di una circostanza attenuante (così come della sospensione condizionale della pena) non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione se l'espletamento del potere-dovere attribuito al giudice, di ufficio, dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376); osservato che la censura relativa al vizio di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondata poiché il legislatore fa dipendere la concessione del predetto beneficio dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. e nella specie, a pagina 3, la Corte territoriale, nel confermare la decisione del primo giudice, ha congruamente motivato la mancata concessione del beneficio in considerazione delle modalità della condotta, che non consentivano di formulare un giudizio prognostico favorevole (in proposito va ribadito che fra gli elementi di valutazione utilizzabili per tale giudizio rientrano i precedenti giudiziari: «l'utilizzazione, da parte del giudice, della posizione di indiziato per la commissione di altro reato a carico dell'imputato, non contrasta con il principio della presunzione di innocenza dello stesso fino alla condanna definitiva, in quanto, nella valutazione del giudice, non viene dato rilievo al fatto che l'imputato abbia o non abbia commesso i reati o il reato di cui è indiziato in altri processi, ma solamente e precisamente alla sua condizione, costituendo questa, di per sé, un precedente di carattere giudiziario rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 cpv. n. 2 cod. pen.» (così Sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, Pomposo, Rv. 265613; in senso conforme, di recente, v. Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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