CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 11487/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato dal presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti ( si vedano, in particolare, pag. 6 e 7 ove la Corte d'appello ha diffusamente argomentato in relazione agli elementi che portano a ritenere che l'imputato fosse consapevole di operare per quelle finalità, fornendo un contributo, sotto forma di apporto materiale e di supporto psicologico, alla realizzazione della più ampia azione criminosa); considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso che contestano la sussistenza della recidiva sono manifestamente infondati in quanto: il giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 7) ha esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" pervenendo ad un giudizio di disvalore / fondante l'aggravante sulla scorta di idonei elementi che escludono il paventato vizio di legittimità; ritenuto che il quinto e il sesto motivo di ricorso che contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da manifesta illogicità (si veda pag. 7 ove i giudici di merito hanno evidenziato la mancanza di profili di meritevolezza, tenuto conto delle modalità della condotta e del precedente penale specifico) (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419); considerato che il settimo e ottavo motivo di ricorso che contestano il vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati sono manifestamente infondati in quanto la Corte di merito ha fatto riferimento alla particolare gravità dei fatti oggetto del medesimo disegno criminoso, in relazione, peraltro, ad aumenti contenuti e nell'ambito di un giudizio complessivo di disvalore del tutto coerente con la realtà di fatto descritta dal giudice del merito tenuto conto anche della molteplicità delle imputazioni elevate; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio che la Corte di legittimità ha più volte affermato secondo cui, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 2, n. 18944 del 22/3/2017, Rv. 270361; Sez. 3, n. 44931 del 2/12/2017, Rv. 271787). rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]