CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2021
Cassazione n. 47138/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad ALCAMO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 20 gennaio 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Giudice di pace di Trapani, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti di violenza privata aggravata dall'uso di un'arma e di lesioni personali aggravate ai sensi dell' art. 61 n. 2 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di ufficio, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi. 2.1. Erronea applicazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione al delitto di violenza privata, per violazione del principio di correlazione tra accusa ( impedire di portare con sé presso la propria abitazione il figlio Gioele) e sentenza ( impedire di parlare con il figlio e di allontanarsi dal luogo dei fatti), alla luce di quanto affermato in sentenza a pg. 4. 2.2. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 582 e 585 in relazione all'art. 576 n. 1 cod. pen., 61 n. 2 cod. pen, e all'art. 529 cod. proc. pen. Si sostiene che il ricorrente portasse con sé il bastone con cui avrebbe colpito la persona offesa in quanto era intento al pascolo del proprio gregge, e, quindi, egli lo deteneva legittimamente, per motivi di lavoro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo sulla correlazione tra accusa e sentenza tende a declinare elementi di puro fatto, neppure determinanti nella dinamica del reato. E, comunque, il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, della quale propone una lettura parziale, dal momento che, come emerge chiaramente dagli argomenti sviluppati dalla Corte territoriale, l'elemento evidenziato in ricorso costituisce, nella trama argomentativa che sorregge la decisione, solo un dato ulteriore che il giudicante ha evidenziato in sentenza, che non aggiunge e non modifica in alcun modo l'imputazione originaria, in relazione alla quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato ( pg. 4 della sentenza in cui si afferma che "il reato risulta, dunque, pienamente configurato, sia al momento in cui Ruisi aveva cercato di impedire alla persona offesa di parlare con il figlio sia nel momento in cui gli aveva impedito di andare via colpendolo con una bastone"). 2.Manifestamente infondato il secondo motivo. Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'aggravante di cui all'art. 585 in relazione all'art. 576 n. 1 cod. pen. sussiste laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa. In tal senso, è stato, per esempio, considerata arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante in esame, anche un pezzo di legno, (sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, Rv. 267713), o un manico di scopa (Sez. 5 n. 54148 del 6.6.2016 Rv. 268750), o una stampella per la deambulazione (Sez. 5, n. 41284 del 24/04/2015, Rv. 265090) se usati in un contesto aggressivo.2.1. Occorre, dunque, ribadire che devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona (ex mu/tiis , Sez. 5 n. 17942 del 07/02/2020, Rv. 279174; Sez. 5 - , n. 26059 del 02/05/2019, Rv. 276132); né agli stessi fini rileva che si tratti di un uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché per la configurabilità della stessa aggravante non si richiede che concorra la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 ( Sez. 5, n. 44864 del 07/10/2014 Rv. 261315; conf. Sez. 5, n. 41284 del 24/04/2015, Rv. 265090, che, in applicazione di tale principio, ha ravvisato l'aggravante in commento in un caso in cui le lesioni personali erano state cagionate alla vittima, all'interno della propria abitazione, con l'uso di una stampella da deambulazione). 2.2. Ne consegue la irrilevanza del motivo laddove si concentra sulla circostanza che l'imputato disponesse legittimamente dell"arma", dal momento che, nella fattispecie in commento, l'elemento determinante è che quell'arma sia stata usata o che essa abbia avuto un ruolo nell'azione, come afferma esplicitamente la sentenza. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Ro