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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05045/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26915/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 53, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]

V. Efrati, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procure speciali estese a margine del ricorso ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procure speciali estese in calce al controricorso controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa a margine del controricorso controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già denominata [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del suo amministratore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 75, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1110, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa a margine del controricorso controricorrente [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa a margine del controricorso controricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso la sentenza n. 440/2016 della Corte di appello di Bari, pubblicata il 14 aprile 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: la rimessione del procedimento alla pubblica udienza di discussione; in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con citazione del 6 maggio 1998 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio avanti il Tribunale di Bari (per quanto qui ancora interessa) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca dei fatti controversi, verificatisi nei primi mesi dell'anno 1996, componenti il consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui Bonvino era anche amministratore delegato), [OSCURATO:PERSONA] (al tempo direttore generale e responsabile del servizio amministrazione e controllo della [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca direttore generale e responsabile del servizio finanza e tesoreria della [OSCURATO:SOCIETA].) e la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), all'epoca dei fatti avente l'incarico, di fonte contrattuale, di revisione dei bilanci della [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1 Gli attori chiesero che tali convenuti venissero condannati a risarcire, anche col vincolo della solidarietà passiva, il danno patrimoniale di £. 13.428.738.500 loro cagionato dai fatti nell'atto introduttivo descritti. 1.2 In particolare, per effetto di operazione di pronti contro termine dagli attori stipulata con la [OSCURATO:SOCIETA]. il 22 marzo 1996 essi dedussero di avere versato a tale società la sopra citata somma di danaro per l'acquisto di obbligazioni emesse dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], convertibili in azioni [OSCURATO:SOCIETA], che la società si obbligò a riacquistare, al medesimo prezzo, al più tardi il 21 giugno 1996.

Tale obbligazione non venne adempiuta dalla società finanziaria il cui fallimento venne dichiarato il 18 marzo 1997.

Gli attori imputarono la mancata restituzione della citata somma di danaro anche a comportamenti antidoverosi, di natura commissiva ovvero omissiva, rispettivamente imputabili ai sopra indicati convenuti.

2. Con sentenza pubblicata 4 aprile 2014 il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, rigettò tali domande.

3. Adita dalle parti soccombenti, la Corte di appello di Bari,, con sentenza pubblicata il 14 aprile 2016: accertò la nullità della sentenza resa del Tribunale di Bari perché la relativa decisione (relativa a controversia avente per oggetto azione ex art. 2395 cod. civ.) venne assunta in composizione monocratica anziché collegiale (in violazione dell'art. 50-bis, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.); in accoglimento della domanda dagli appellanti proposta contro [OSCURATO:PERSONA], condannò tale persona a risarcire ai [OSCURATO:PERSONA] e Lacarra il danno patrimoniale a costoro solidalmente recato dal fatto da questi commesso quale amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA]., liquidato in C. 6.395.364,64, oltre rivalutazione di tale somma di danaro e interessi in misura legale decorrenti dal 2 giugno 1996; rigettò la domanda di risarcimento del medesimo danno dai [OSCURATO:PERSONA] e Lacarra proposta anche nei confronti, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA].; condannò Bonvino al pagamento in favore delle parti vittoriose delle spese processuali del giudizio di appello; condannò i Lucatorto e i Lacarra a rimborsare, col vincolo della solidarietà passiva, a ciascuna delle altre parti costituite le spese processuali da ciascuna di esse rispettivamente anticipate nel giudizio di primo grado e in quello di appello. 3.1 La motivazione della decisione sul merito delle sopra indicate domande può così essere sintetizzata: l'oggetto sociale di [OSCURATO:SOCIETA]. prevedeva che la società avesse a svolgere anche "attività di negoziazione a pronti o a termine per conto proprio o della clientela";con deliberazione assunta 1'11 dicembre 2015 il consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] deliberò l'emissione di prestito obbligazionario di durata quinquennale (rimborsabile fra il 1996 e il 2001), poi approvato all'assemblea straordinaria della società con deliberazione iscritta nel registro delle imprese il 13 marzo 1996 (dopo la sua omologazione decisa dal tribunale il 11 marzo 1996); dopo che [OSCURATO:PERSONA], si era rivolto, anche in nome e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dei Lacarra, ad [OSCURATO:PERSONA] (in quel tempo amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA]), e aveva con lui contrattato, i Lucatorto e i Lacarra conclusero con [OSCURATO:SOCIETA] due operazioni di pronti contro termine; con la prima, del 20 febbraio 1996, essi acquistarono obbligazioni emesse da tale società della durata di cinque anni convertibili in azioni emesse dalla stessa con opzione di rivendita a un mese (con interessi pari al 9,70%), due mesi (con interessi pari al 9,75%), tre mesi (con interessi pari al 9,80%); il giorno successivo (22 marzo 1996) a quello del riscatto di tali obbligazioni, avvenuto alla prima scadenza con accredito di quanto ricavato dall'operazione (con valuta del 21 marzo 1996), i Lucatorto e i Lacarra acquistarono altre obbligazioni [OSCURATO:SOCIETA] della durata di cinque anni convertibili in azioni emesse dalla stessa società con opzione di rivendita a un mese (con interessi pari al 9,80%), due mesi (con interessi pari al 9,85%), tre mesi (con interessi pari al 9,90%); le due operazioni si desumono da note rispettivamente sottoscritte dagli allora dirigenti di [OSCURATO:PERSONA] e Vettosi; il richiesto riscatto di tali obbligazioni non si verificò in quanto il 18 marzo 1997 venne dichiarato il fallimento dell'obbligata [OSCURATO:SOCIETA]; dal contenuto della perizia eseguita in sede penale (acquisita agli atti del processo di primo grado) risulta che l'amministratore unico Bonvino, falsificò materialmente "i documenti contabili e addirittura documenti rappresentativi di investimenti finanziari", alterò "i bilanci" e distrasse "mezzi patrimoniali, determinando con il suo comportamento la crisi strutturale dell'impresa emittente, il suo dissesto economico e, conseguentemente, precludendo la restituzione del prestito"; Bonvino, quale amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA], concluse con i Lucatorto e i Lacarra la seconda operazione di investimento (quella del 22 marzo 1996) "pur consapevole che la società era incapace di adempiere, atteso che il bilancio alterato della controllata della [OSCURATO:SOCIETA], in cui alcune poste erano state da lui alterate (nel portafoglio del Credito commerciale Tirreno non esistevano più titoli esteri perché sostituiti interamente dal "foglio cedole" del BTP 1/11/2023 per un valore al costo di £. 57.502 milioni, in realtà rivelatosi titolo inesistente perché falsificato), la progressiva azione di svuotamento delle società del gruppo..., il fatto che la gestione delle operazioni di pronto contro termine avvenisse, in modo disordinato e disinvolto, con l'utilizzo di disponibilità attinte a vario titolo da terzi investitori o dal sistema bancario, ovvero da conti del gruppo che presentassero evidenze creditorie comunque formatesi"; dal contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi e della documentazione acquisita ("relazioni sindacali" e "relazione di ctu") risulta "che Bonvino aveva amplissimi poteri e comunque ha compiuto operazioni spregiudicate senza sottoporle proprio all'approvazione del Cda"; se, dunque, Bonvino risponde del danno cagionato agli attori ex art. 2395 cod. civ. in ragione del suo comportamento doloso, dell'evento medesimo non sono responsabili, neppure per colpa, i dirigenti Vitiello e Vettosi e i componenti il consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] privi di deleghe; quanto a Vitiello e Vettosi, "non è stato compiutamente allegato, prima ancora che provato, che essi conoscessero tutti gli illeciti posti in essere da Bonvino", essendo emerso "dall'istruttoria espletata" che costoro "non avevano alcuna aul:onomia decisionale rispetto al Bonvino e che è stato quest'ultimo a concludere effettivamente per la società le operazioni per cui è giudizio"; quanto agli altri componenti il consiglio di amministrazione, non può configurarsi colpa di costoro nell'avere approvato l'emissione del prestito obbligazionario, dal momento che dall'operazione di riclassificazione del bilancio di [OSCURATO:SOCIETA] compiuta dal consulente tecnico d'ufficio "risultava una difficoltà di restituzione delle obbligazioni nel breve periodo" e che "tale difficoltà di restituzione non era prevedibile come evento sicuro", posto che "come già rilevato dal giudice di primo grado...il bilancio della [OSCURATO:SOCIETA] emittente apparentemente non era alterato e la crisi di questa società è stata conseguenza del default della controllata Credito commerciale Tirreno, come causato tuttavia dalle azioni delittuose di Bonvino sopra indicate"; non vi è neppure violazione da parte di costoro del precetto contenuto nell'art. 2410 cod. civ. (nel testo al tempo vigente), in quanto dal "bilancio 1995 - preso a base dell'emissione - e dalla relazione a tale bilancio il capitale risulta di £. 120.000.000.000, interamente versato, mentre le obbligazioni da emettere sono state deliberate nell'ammontare di £. 50.000.000.000"; "è stata la contrattazione dell'operazione dei pronti contro termine la condotta lesiva, non certamente la sola emissione delle obbligazioni con scadenza a cinque anni (dal 1996 al 2001) e questa contrattazione è stata decisa...in autonomia dal Bonvino, in forza dei suoi poteri; i direttori, invece, risulta che hanno solo firmato la nota e gli amministratori unicamente assunto la delibera concernente l'emissione delle obbligazioni rimborsabili a cinque anni; l'investimento, andato a buon fine una volta, è stato rinnovato dagli atti nel giro di 24 ore, pertanto, non è esigibile che fosse oggetto di verifica, controllo ed eventuale blocco da parte del Cda"; in definitiva, in funzione della decisione sull'azione di cui all'art. 2395 cod. civ., "il doloso comportamento dell'amministratore delegato si è certamente inserito nella conseguenzialità causale degli avvenimenti in modo assolutamente preponderante e, in quanto non rilevabile dagli altri soggetti amministratori qui convenuti in giudizio, ha interrotto ogni nesso causale tra questi ultimi e gli eventi dannosi"; del pari da escludere è la responsabilità della società di revisione ([OSCURATO:SOCIETA].): quanto all'approvazione del bilancio di [OSCURATO:SOCIETA] relativo all'esercizio 1994, è "ragionevole ritenere" che tale bilancio "non sia stato utilizzato dagli appellanti per valutare le condizioni di solvibilità della Società ben quattordici mesi dopo la chiusura del relativo esercizio e, comunque, manca del tutto la prova di un nesso causale tra la determinazione dell'investimento e la revisione eseguita"; essendo oltretutto l'attività di revisione non finalizzata "alla scoperta di eventuali frodi e trova ovviamente un limite nella riconoscibilità dei fatti secondo la diligenza media, non potendosi ritenere che il revisore sia tenuto ad andare oltre le carte, accertando l'esistenza di fatti non documentati o documentati dolosamente in modo fasullo"; quanto al bilancio di [OSCURATO:SOCIETA] relativo all'esercizio 1995 "- preso a base dell'emissione -", la società di revisione dichiarò non essere in grado di esprimere le proprie valutazioni su tale bilancio e su quello consolidato "per mancanza di elementi certi per determinare le consistenze creditizie e patrimoniali" della società, non avendo quest'ultima fornito le necessarie risposte e messo a disposizione i documenti richiesti dalla stessa società di revisione; in conclusione, anche quanto a [OSCURATO:SOCIETA] "deve ritenersi che il comportamento illecito di Bonvino abbia interrotto ogni nesso di causalità".

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente otto motivi di impugnazione.

5. Resistono con distinti controricorsi: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (unico ricorso); [OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].

6. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

7. Il pubblico ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto: la rimessione della causa a pubblica udienza di discussione; in subordine, il rigetto del ricorso.

8. Hanno depositato memorie: i ricorrenti; Barberio; la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Sul presupposto che il ricorso per cassazione depositato dai ricorrenti dopo la sua notificazione non ha quale destinatario anche [OSCURATO:PERSONA] (parte dei giudizi di primo grado e di appello), i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Sanseverino chiedono che sia disposta la preliminare integrazione del contraddittorio, di natura meramente processuale, anche nei confronti di tale persona.

2. La notificazione del ricorso anche a tale persona (dai ricorrenti non tentata) non è necessaria, in quanto:a) il giudizio di merito in appello definito con la sentenza impugnata ebbe per oggetto la controversa responsabilità, di natura extracontrattuale, per danno patrimoniale cagionato da distinte azioni ovvero omissioni imputate, a diverso titolo, a più soggetti, chiamati a risarcirlo con il vincolo della solidarietà passiva; b) nel caso di specie, la sentenza impugnata accerta: l'esistenza di danno risarcibile; l'obbligo per una sola delle parti originariamente convenute (Bonvino) di pagare l'equivalente pecuniario del danno; la non sussistenza di una obbligazione solidale degli altri convenuti per non avere essi concorso alla determinazione del danno; c) le cause, come quella di specie, relative a obbligazioni solidali dal lato passivo (art.1292 cod. civ.) sono fra loro affatto scindibili, potendo chi si afferma titolare di esse dal lato attivo pretendere da ciascun coobbligato l'adempimento dell'intera obbligazione; d) dal contenuto della sentenza impugnata (nonché dei controricorsi) non risulta che nel processo di merito si sia discusso fra i convenuti dell'azione risarcitoria, nell'ambito di un'azione di regresso anticipato, della percentuale di responsabilità a essi ascrivibile pro quota, in tal modo presupponendo, sia pure in via eventuale e subordinata, la corresponsabilità affermata dagli attori (artt. 1298, 1299, 2055 cod. civ.); e) sul piano processuale non vi è dunque rapporto di dipendenza di alcuna causa da quella promossa da chi, come i ricorrenti, afferma l'esistenza di una obbligazione solidale al risarcimento del danno accertato; f) non vi è dunque spazio per l'applicazione dell'art. 331 cod. proc. civ. che nel giudizio di cassazione impone l'integrazione del contraddittorio se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause fra loro dipendenti, non è stata impugnata nei confronti di tutte; g) inoltre, la notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art.. 332 cod. proc. civ. non ha la stessa natura della notificazione prevista dal precedente art. 331 in quanto, mentre in tale ultima disposizione di legge si tratta di una vocatio in jus per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, la notificazione integra soltanto una litis denuntiatio allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio di merito della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale; in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione, l'unico effetto è che il processo, per facilitare l'ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 del codice di rito, onde la sentenza non può essere utilmente emessa dalla Corte di cassazione, mentre se tali termini sono scaduti quando essa è chiamata a decidere l'inosservanza dell'art. 332 cod. proc. civ. non produce alcun effetto (in questo senso, cfr.: Cass. n. 3858 del 1983; Cass. n. 9080 del 2013; Cass. n. 7031 del 2020);h) l'omissione della notificazione del ricorso a Bonvino, che non risulta avere proposto ricorso per la cassazione della sentenza dai ricorrenti impugnata, non ha alcun effetto, essendo oggi da tempo trascorsi i termini per la proposizione da parte sua di tale ricorso.

3. Sempre in via preliminare è opportuno evidenziare che, in ragione del tempo in cui si svolsero i fatti controversi (fino al 1996), il contenuto preceti:ivo degli articoli del codice civile disciplinanti le società per azioni di seguito indicati è quello vigente prima della riforma del diritto delle società di capitali e delle società cooperative operata con il d.lgs. n. 6 del 2003.

4. Con il primo motivo i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata, nella parte in cui esclude la corresponsabilità nella determinazione del danno di coloro che all'epoca dei fatti svolsero l'incarico di componenti il consiglio di amministrazione, privi di deleghe, della [OSCURATO:SOCIETA]., è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 41 cod. pen. e dell'art. 2055 cod. civ., nonché dell'art. 132 cod. proc. civ., in quanto: nell'applicare i principi in materia di concorso di cause nella determinazione dell'evento dannoso, la Corte di appello afferma, in maniera contraddittoria, che Bonvino, amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA] doveva da solo rispondere dell'evento dannoso in quanto il suo contributo causale era "preponderante"; la questione della preponderanza riguarda la misura della responsabilità di più soggetti nella determinazione dell'evento dannoso, rilevante solo in sede di regresso fra coobbligati (art. 2055 cod. civ.), non già quella relativa all'esistenza del nesso causale fra condotte ed evento in presenza di più cause, per escludere il quale occorre solo che una di queste ultime sia causa esclusiva del danno; la motivazione della sentenza sul punto è inoltre, valutata nel suo complesso, "obiettivamente incomprensibile" in quanto in essa si riscontra l'applicazione della disciplina del concorso di cause e al contempo, "escludendo "in radice", sotto il profilo materiale, un concorso di condotte illecite", riconduce "in definitiva la fattispecie entro un giudizio nnonosoggettivo di responsabilità".

5. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile.

E' vero che la sentenza impugnata contiene l'affermazione secondo cui "il doloso comportamento dell'amministratore delegato si è certamente inserito nella conseguenzialità causale degli avvenimenti in modo assolutamente preponderante e, in quanto non rilevabile dagli altri soggetti amministratori qui convenuti in giudizio, ha interrotto ogni nesso causale tra questi ultimi e gli eventi dannosi" (pag.19).

L'espressione, all'evidenza impropria, è però inadatta a qualificare la sostanza del ragionamento della Corte di appello che afferma, invece, che la condotta degli amministratori privi di deleghe di [OSCURATO:SOCIETA] è estranea alla causazione del danno.

Costoro, infatti, secondo la sentenza impugnata, concorsero solo nell'adozione della deliberazione relativa all'emissione delle obbligazioni che, però, fu conseguenza, di comportamento loro imputabile immune da colpa, avendo il consulente tecnico d'ufficio "rilevato che dalla riclassificazione del bilancio risultava una difficoltà di restituzione delle obbligazioni nel breve periodo", con la conseguenza che "deve allora ritenersi che è stata la contrattazione dell'operazione dei pronti contro termine la condotta lesiva, non certamente la sola emissione delle obbligazioni con scadenza a cinque anni (dal 1996 al 2001) e questa contrattazione è stata decisa in autonomia dal Bonvino [l'amministratore delegato], in forza dei suoi poteri" (pag, 18).

6. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere omesso l'esame di due fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti: la stipulazione di contratti a pronti o a termine era attività compresa nell'oggetto sociale di [OSCURATO:SOCIETA]; tale società, emittente il prestito obbligazionario, venne dichiarata fallita il 18 marzo 1997.

La conseguenza, secondo i ricorrenti, è nel senso che ove tali fatti fossero stati presi in considerazione, si sarebbe dovuto necessariamente "spostare l'inizio del decorso causale della "condotta lesiva" al momento dell'assunzione della delibera di cda dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di approvazione del prestito obbligazionario" perché: era prevedibile che le obbligazioni sarebbero state fatte sottoscrivere mediante contratti di pronto contro termine; all'epoca di emissione delle obbligazioni [OSCURATO:SOCIETA] era già insolvente e l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il consulente tecnico d'ufficio avrebbe accertato una "difficoltà di restituzione delle obbligazioni nel breve periodo" è censurabile per la sua sostanziale inesistenza, non evidenziando la sentenza "su "quali" risultanze della consulenza ha fondato tale decisione".

7. Il motivo è infondato, in quanto: i due fatti sopra indicati sono stati presi in considerazione dalla sentenza impugnata in funzione della propria decisione (l'esame dell'oggetto sociale è chiaramente funzionale all'affermazione secondo cui la stipulazione di contratti pronti contro termine non era estranea allo stesso, anche in vista dell'applicazione del precetto recato dall'art. 2392, secondo comma, cod. civ.); la previsione statutaria in discorso non è punto decisiva, non comportando necessariamente essa che le obbligazioni emesse da [OSCURATO:SOCIETA] sarebbero state offerte in sottoscrizione a terzi mediante la stipulazione di contratti di pronti contro termine, affidata all'attività dell'amministratore delegato, titolare anche dei poteri di rappresentanza della società verso i terzi; la doglianza, poi, della apoditticità dell'affermazione secondo cui il consulente tecnico aveva accertato una mera difficoltà di restituzione delle obbligazioni nel breve periodo è invece inammissibile perché si sostanzia in una denuncia di insufficienza della motivazione sul contenuto di un atto del processo, non più consentita dopo la modifica della disposizione recata dall'art. 360, primo comma n. 5), cod. proc. civ. che ricollega il vizio di insufficienza della motivazione a specifico fatto storico, principale (costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) ovvero secondario (fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso (cfr., sul punto, Cass. n. 17761 del 2016; Cass.n. 2805 del 2011).8.

Con il terzo motivo si deduce che la sentenza impugnata, sempre nella parte in cui esclude la corresponsabilità degli amministratori privi di deleghe nella determinazione del danno, è caratterizzata: a) da violazione dell'art. 50-quater cod. proc. civ.; b) da omesso esame di "fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (motivazione per relationem mediante il rinvio alla sentenza di primo grado)".

Quanto alla censura sub a), i ricorrenti affermano che la Corte di appello di Bari, dopo avere accertato la nullità della sentenza di primo grado perché pronunciata in composizione monocratica anziché collegiale, avrebbe dovuto "provvedere alla eliminazione, non solo formale ma anche sostanziale, della stessa sul decisum d'appello" Sotto altro, e concorrente, profilo i ricorrenti deducono (censura sub b)) che la motivazione per relationem propria della sentenza impugnata con il mero rinvio alla sentenza di primo grado ha comportato l'omesso esame del secondo motivo di appello (nel ricorso riprodotto) "con il quale la responsabilità dei convenuti amministratori senza deleghe è stata prospettata in termini di condotta omissiva per violazione degli obblighi civilistici di vigilanza ex art. 2392 c.c., nel testo ratione temporis applicabile, e, conseguentemente di impedimento dell'evento ex art. 40, co. 2, codice penale". 8.1 Un chiarimento preliminare si impone quanto alla censura sub a), avendo il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] affermato (nella memoria da lui depositata) che l'art. 50-bis cod. proc. civ., introdotto con l'art. 56 del d.lgs. n. 51 del 1998, non si applica al giudizio di primo grado in quanto: la citazione introduttiva fu del 6 maggio 1998; la disposizione recata dalla citata disposizione del codice di rito entrò in vigore "a decorrere dal 2 giugno 1999".

L'art. 50-bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 56 del d.lgs. n. 51 del 1998 è applicabile (al pari dei successivi artt. 50-ter e 50-quater) ai giudizi di primo grado pendenti il 2 giugno 1999 (giorno di efficacia della disposizione), nei quali a tale data non erano state precisate le conclusioni (la sentenza di primo grado venne pronunciata dal Tribunale di Bari in composizione monocratica il 4 aprile 2014 e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] non afferma che l'udienza di precisazione delle conclusioni si svolse prima del 2 giugno 1999), come quello di specie; secondo il precetto recato dall'art. 135, lett. b), dello stesso d.lgs. n. 51.

La sentenza impugnata è dunque conforme a diritto nella parte in cui, in risposta al primo motivo di appello, fa applicazione degli artt. 50-bis e 50-quater cod. proc. civ. 8.2 La censura sub a) è inammissibile in quanto: è vero che nella sentenza impugnata, nella parte in cui si esclude la configurabilità di colpa dei componenti il consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] nell'avere costoro approvato l'emissione del prestito obbligazionario, dal momento che dall'operazione di riclassificazione del bilancio di [OSCURATO:SOCIETA] compiuta dal consulente tecnico d'ufficio "risultava una difficoltà di restituzione delle obbligazioni nel breve periodo" e che "tale difficoltà di restituzione non era prevedibile come evento sicuro", posto che "come già rilevato dal giudice di primo grado...il bilancio della [OSCURATO:SOCIETA] emittente apparentemente non era alterato e la crisi di questa società è stata conseguenza del default della controllata Credito commerciale Tirreno, come causato tuttavia dalle azioni delittuose di Bonvino sopra indicate" (pag. 19 sentenza), è però altrettanto vero che la critica mossa dai ricorrenti stravolge il senso del richiamo alla sentenza di primo grado, puramente descrittivo e pleonastico, posto che dall'esame complessivo della motivazione della sentenza impugnata sul punto (pagg. 18-19) è agevole desumere che essa contiene l'esame del merito della questione controversa senza operare alcun rinvio per relationem alla motivazione propria della sentenza nulla. 8.3 La censura sub b) è invece infondata in quanto: l'art. 2395 cod. civ. fa riferimento alle disposizioni che immediatamente lo precedono, disciplinanti la responsabilità degli amministratori nei confronti della società per i comportamenti, di tipo commissivo ovvero omissivo, costituenti violazione del dovere di diligenza nell'esercizio dell'attività gestoria loro affidata dall'assemblea che li ha nominati, con la conseguenza che la loro responsabilità nei confronti dei soci e dei terzi (come nel caso di specie) ben può essere affermata per violazione degli obblighi di vigilanza e controllo loro imposti dall'art. 2392, secondo comma, cod. civ., sussistente anche nel caso di deleghe conferite in applicazione del precedente art. 2381 (in questo senso, cfr. Cass. n. 269 del 2004); sempre che, ovviamente, il danno cagionato al socio o al terzo non costituisca solo il riflesso di quello cagionato alla società (cfr., fra le altre: Cass. n. 3261 del 1994; Cass. n. 2850 del 1996; Cass. n. 8359 del 2007); in tale ordine di concetti, la sentenza impugnata risulta avere esaminato la questione relativa alla dedotta violazione del dovere di vigilanza (imposto dal citato art. 2392, secondo comma, cod. civ.) da parte degli amministratori privi di deleghe di [OSCURATO:SOCIETA], avendo accertato: alla luce del contenuto della perizia svoltasi nel procedimento penale, acquisita al fascicolo di primo grado, che i comportamenti che cagionarono dapprima la mancata restituzione del prestito obbligazionario ai ricorrenti e, dappoi, l'insolvenza di tale società vennero da Bonvino (amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA]) posti in essere quale amministratore delegato della società Credito commerciale Tirreno (parte dello stesso gruppo) con riflessi sulla situazione patrimoniale di [OSCURATO:SOCIETA] (pagg. 16 e 17) e i ricorrenti non deducono che gli amministratori privi di deleghe di tale società fossero anche amministratori della Credito commerciale Tirreno ovvero che vi fossero segnali di allarme da costoro percepibili, secondo la diligenza propria del professionista (art. 1176, secondo comma, cod. civ.), quanto ai fatti commessi dall'amministratore delegato nell'attività gestoria di detta società controllata; la sentenza impugnata afferma che "l'investimento, andato a buon fine una prima volta, è stato rinnovato dagli atti [recte, attori] nel giro di 24 ore e, pertanto, non è esigibile che fosse oggetto di verifica, controllo ed eventuale blocco da parte del Cda" (pagg.18-19).Il vizio, per come denunciato, non è dunque sussistente.

9. I ricorrenti denunciano poi (quarto motivo) che la sentenza di appello è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 2392, 2381, 2395 e 2043 cod. civ., nonché dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., invocando per gli amministratori privi di deleghe il dovere di vigilanza sulla gestione della società e il connesso dovere di impedire l'evento dannoso.

In particolare, essi: censurano l'affermazione contenuta nella sentenza secondo cui per gli amministratori privi di deleghe di [OSCURATO:SOCIETA] "non può ravvisarsi scelta colpevole neppure nella emissione delle obbligazioni, atteso che, a priori, in realtà la difficoltà di restituzione non era prevedibile come evento sicuro" e che "come già rilevato dal giudice di primo grado...il bilancio della [OSCURATO:SOCIETA] emittente apparentemente non era alterato e la crisi di questa società è stata conseguenza del default della controllata Credito commerciale Tirreno, come causato tuttavia dalle azioni delittuose di Bonvino sopra indicate"; affermano che le azioni dolose imputate all'amministratore delegato non sono incompatibili con la colpa degli altri amministratori e che la colpa di costoro derivava dalla prevedibilità della mancata restituzione del prestito, con conseguente evitabilità di tale evento ove costoro, adempiendo al dovere di vigilanza loro imposto dall'art. 2392, secondo comma, cod. civ., non avessero concorso all'approvazione della deliberazione di emissione delle obbligazioni.

10. La censura, per come proposta, è inammissibile, in quanto: la sentenza impugnata esclude la colpa degli amministratori privi di deleghe sulla base di accertamento di fatto, sì che è fuori centro la censura di violazione di norme di diritto; secondo i ricorrenti - se ben si intende la sostanza della censura - per aversi prova della colpa di tali amministratori era sufficiente che l'evento (mancata restituzione del danaro impiegato per la sottoscrizione di obbligazioni) fosse da costoro prevedibile; se questa è la c:ritica rivolta alla sentenza impugnata, è da osservare che, al di là della imprecisione dell'espressione utilizzata ("la difficoltà di restituzione non era prevedibile come evento sicuro"), la sentenza impugnata intende affermare che la mancata restituzione del prestito non era prevedibile dagli amministratori privi di deleghe dal momento che l'amministratore delegato Bonvino (sul punto facendo propri i risultati degli accertamenti eseguiti dal perito nominato nel procedimento penale: pag. 16) aveva, in buona sostanza, "falsificato le carte" di Credito commerciale Tirreno (da [OSCURATO:SOCIETA] partecipata) e, dunque, non aveva messo in condizione gli altri componenti il consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] (che non risulta fossero anche componenti il consiglio di amministrazione della citata società partecipata) di rendersi conto della situazione, con accertamento di fatto non specificamente censurato.

11. Con il quinto motivo la sentenza di appello viene censurata per violazione dell'art.2410 cod. civ. in quanto afferma: che non vi fu violazione di tale norma di legge perché il capitale di [OSCURATO:SOCIETA] risultava versato ed esistente, secondo quanto si desume "dal bilancio 1995 - preso a base dell'emissione - e dalla relazione a tale bilancio" (pag. 19); che l'emissione di obbligazioni a cinque anni venne deliberata dal c:onsiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] "nell'assemblea del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]" e che il prestito "è poi stato approvato dall'assemblea straordinaria" (pag. 15); che "nella nota del 5 giugno 1996" la società di revisione convenuta comunicò a [OSCURATO:SOCIETA] di non avere ancora completato l'attività di revisione relativa "al bilancio 1995" e che nella successiva nota "in data 19 giugno 1996" essa comunicò di non essere "in grado" di emettere le "relazioni sul bilancio di esercizio e consolidato entro la data fissata per l'Assemblea dei Soci" (pag. 20).

Secondo i ricorrenti, dunque: la sentenza "ha errato nell'interpretare il testo dell'art.2410 c.c. all'epoca vigente, avendo indicato nel "bilancio 1995" (malgrado non fosse l'ultimo bilancio approvato) quello "preso a base dell'emissione" delle obbligazioni", e ciò, in risposta al motivo di appello a suo tempo proposto da essi ricorrenti ; poiché l'ultimo bilancio di [OSCURATO:SOCIETA] approvato prima dell'emissione delle obbligazioni era quello relativo all'esercizio 1994, era il contenuto di quel bilancio che "doveva essere preso "a base" dell'emissione ed è alle sue risultanze che occorreva che la Corte territoriale facesse dunque riferimento".

I ricorrenti deducono inoltre che se "invece, nell'interpretare la locuzione "ultimo bilancio approvato" di cui all'art. 2410 c.c. la Corte di Bari l'abbia intesa riferirsi all'ultimo bilancio che doveva essere approvato, ugualmente ha errato nell'escludere la violazione dell'art.2410 c.c., perché la società, non avendo ancora approvato il bilancio dell'ultimo esercizio (1995), non avrebbe potuto emettere obbligazioni".

12. La sentenza impugnata così sintetizza (pagg. 11 e 12) l'ultimo motivo di appello: "avrebbe errato il primo giudice nell'escludere la responsabilità della società di revisione attesa la sua funzione di garantire l'interesse pubblico alla affidabilità delle contrattazioni del mercato mobiliare: se la società convenuta avesse negato la certificazione del bilancio per l'anno 1994, avrebbe costretto la [OSCURATO:SOCIETA] a prendere atto della sua insolvenza e ad uscire dal mercato senza causare altri danni (considerando che il bilancio 1994, in cui risultava iscritto nello stato patrimoniale della società un capitale non interamente versato, ha costituito la base per l'emissione dei titoli obbligazionari, laddove ex art. 2410 c.c., nel testo antecedente il dlgs 6/2003, la società non avrebbe potuto emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma "eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato".

I ricorrenti riconoscono implicitamente che tale riassunto rispecchia, quanto all'incidenza nel caso di specie del precetto recato dall'art. 2410 cod. civ., il contenuto del loro atto di appello: nella parte del ricorso dedicata all'esposizione sommaria dei loro motivi di appello, essi riproducono la (testé) riprodotta sintesi del motivo, in questa sede rilevante, contenuta nella sentenza impugnata.

In esplicita risposta a tale motivo (dal bilancio di [OSCURATO:SOCIETA] relativo all'esercizio 1994 risulterebbe che il capitale di tale società non era stato integralmente versato), la sentenza impugnata appare, in effetti, caratterizzata dalle contraddizioni in fatto rimarcate dai ricorrenti, dal momento che essa: espressamente afferma che l'emissione delle obbligazioni (recte, la proposta di emissione di obbligazioni, dal momento che l'art. 2365 cod. civ. attribuiva all'assemblea straordinaria la facoltà di deliberare l'emissione di obbligazioni) venne deliberata dal consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] il giorno 11 dicembre 1995 e che poi l'assemblea straordinaria della stessa società deliberò l'emissione delle obbligazioni, senza peraltro indicare la data in cui tale decisione venne assunta e affermando solo che la delibera venne iscritta nel registro delle imprese il 13 marzo 1996, dopo la sua omologazione avvenuta il 11 marzo 1996 (pag. 15); implicitamente afferma che fino fino al 19 giugno 1996 il bilancio relativo all'esercizioVnon era stato ancora approvato (pag.20); afferma poi, sorprendentemente, che il bilancio sulla cui base venne approvata dall'assemblea straordinaria l'emissione di obbligazioni fu quello relativo all'esercizio 1995 (pag. 19).

La censura, per come dedotta, è però inammissibile in quanto i ricorrenti sembrano da un lato sostenere che nel gennaio 1996 le obbligazioni non potevano essere legittimamente emesse perché a quel tempo non era stato approvato il bilancio di [OSCURATO:SOCIETA] relativo all'esercizio 1995.

Non risulta però (dai contenuti rispettivi della sentenza impugnata e degli scritti dalle parti depositati in questa sede di legittimità) che fra le parti si sia nel giudizio di merito discusso della questione relativa alla conformità al diritto di deliberazione di emissione di obbligazioni intervenuta nel gennaio di un anno quando ancora non era stato approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso alla fine del mese di dicembre dell'anno precedente, con la conseguenza che le obbligazioni non potevano essere emesse prima dell'approvazione di tale bilancio; né una affermazione di questo tipo è desumibile dal contenuto della sentenza impugnata.

Il motivo è del pari inammissibile nella parte in cui si deduce che costituirebbe errore di diritto affermare la conformità ai precetti recati dall'art. 2410 cod. civ. di deliberazione di emissione di obbligazioni alla luce dei contenuti del bilancio relativo all'esercizio 1995, anziché di quello relativo all'esercizio 1994, unico approvato prima di tale deliberazione.

E' invece quanto mai probabile che, in una sentenza caratterizzata da vari refusi e da espressioni improprie, il riferimento, che in essa si legge, al "bilancio 1995", quale documento sui cui contenuti verificare la conformità ai precetti recati dall'art. 2410 cod. civ. della deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria su proposta del consiglio di amministrazione, costituisca un mero lapsus calami, probabile conseguenza del fatto che il bilancio di [OSCURATO:SOCIETA] relativo all'esercizio 1994 venne approvato l'anno successivo (come affermato in questa sede da Antonucci e Sanseverino e, implicitamente, anche da [OSCURATO:SOCIETA] che i dati contabili citati nella sentenza riferisce al bilancio del 1994).

Tale conclusione è anche corroborata: dall'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui è "ragionevole ritenere che il bilancio di [OSCURATO:SOCIETA] al 31 dicembre 1994 non sia stato utilizzato dagli appellanti per valutare le c:ondizioni di solvibilità della Società ben quattordici mesi dopo la chiusura del relativo esercizio" (pag. 20), con ciò, implicitamente affermando che fu tale bilancio (certificato da [OSCURATO:SOCIETA]) a essere considerato in sede di approvazione dell'emissione delle obbligazioni; dal fatto che, a fronte dell'affermazione della sentenza impugnata secondo cui dal "bilancio 1995" di [OSCURATO:SOCIETA] "il capitale risulta di £. 120.000.000.000, interamente versato, mentre le obbligazioni da emettere sono state deliberate nell'ammontare di £. 50.000.000.000" (pag. 19), i ricorrenti non deducono che dal bilancio di esercizio 1994 vi fossero evidenze diverse da quelle esposte nella sentenza.

Sotto altro, e concorrente profilo, i ricorrenti non deducono, mediante allegazione al ricorso del bilancio dell'esercizio 1994 e illustrazione dei relativi contenuti rilevanti, su quali basi di fatto poggiava l'affermazione, contenuta nel motivo di appello, secondo cui il capitale della società non risultava interamente versato secondo le risultanze di tale bilancio; con conseguente inconducenza della censura così come formulata.

13. Con il sesto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, nella parte in cui esclude il concorso di comportamenti colposi dei direttori generali nella determinazione del danno, deducendo che essa è caratterizzata, per le ragioni nell'atto illustrate, da: motivazione apparente, in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ.; violazione dell'art. 2055 cod. civ.; omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti "(mediante il rinvio all'istruttoria espletata)". 14.1 La prima parte del motivo è infondata, in quanto: 14.1.2 l'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. deve essere interpretato come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione dell'atto giurisdizionale a contenuto decisorio su diritti soggettivi oggetto di impugnazione; con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato), in quanto sostanziatesi nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (in questo senso, Cass.

S.U. n. 8053 del 2014); 14.1.3 è stato inoltre precisato che la motivazione della sentenza è solo apparente, e «la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così, Cass.

S.U. n. 22232 del 2016; nello stesso senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 3819 dei 2020; Cass. n. 13977 del 2019); 14.1.4 la motivazione sul punto caratterizzante la sentenza impugnata è quanto mai chiara, intelligibile, non caratterizzata da contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, in quanto esclude l'agire colposo di Vitiello e Vettosi nella vicenda, affermando che se è vero che costoro "hanno firmato la nota con cui è stato rinnovato l'investimento e Vettosi ha partecipato all'incontro tra gli attori Bonvino per illustrare la bontà dell'operazione", ma è altrettanto vero che "non è stato compiutamente allegato, prima ancora che provato, che essi conoscessero tutti gli illeciti posti in essere da Bonvino", essendo emerso "dall'istruttoria espletata" che costoro "non avevano alcuna autonomia decisionale rispetto al Bonvino e che è stato quest'ultimo a concludere effettivamente per la società le operazioni per cui è giudizio" (pag. 18). 14.4 La seconda parte del motivo è inammissibile perché si risolve in una critica di merito alla decisione impugnata, non indicando i ricorrenti il contenuto della "nota" menzionata nella sentenza impugnata e le ragioni per cui da tale contenuto dovrebbe evincersi un agire colposo dei dirigenti. 14.5 Del pari inammissibile è la terza parte del motivo perché in essa: non sono specificamente indicati i fatti il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito; non sono indicate le prove dell'esistenza di tali fatti acquisite agli atti del giudizio di merito; non è contenuta alcuna argomentazione relativa alla decisività dei fatti in questione.

15. Con il settimo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, nella parte in cui esclude il concorso di comportamento colposo della società di revisione (oggi, [OSCURATO:SOCIETA]) nella determinazione del danno per avere costei certificato il bilancio di [OSCURATO:SOCIETA] relativo all'esercizio 1994, deducendo che essa è caratterizzata, per le ragioni nell'atto illustrate, da: motivazione apparente, in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ.; violazione dell'art. 2410 cod. civ.; omessa pronuncia sul motivo di appello (il motivo n. 9) dell'atto) riguardante la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]; omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. 16.1 La censura contenuta nella prima parte del motivo (sviluppata nelle pagg. 42 e 43 del ricorso) è infondata perché, alla luce dei criteri di individuazione delle caratteristiche della motivazione della decisione di merito non conforme al c:.d.

"minimo costituzionale" enunciati dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite (richiamati nei precedenti punti 14.1.2 e 14.1.3), la motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa all'esame del motivo di appello relativo a [OSCURATO:SOCIETA] (il cui contenuto è indicato, in sintesi, nel precedente punto 12), non è caratterizzata da apparenza, anche perché le ragioni che la specifica censura di motivazione apparente sostengono hanno come premessa l'affermazione secondo cui il ragionamento della Corte di appello "è viziato dall'erronea premessa che "a base" dell'emissione delle obbligazioni sarebbe stato il "bilancio 1995" di [OSCURATO:SOCIETA]...., laddove l'ultimo bilancio di [OSCURATO:SOCIETA] approvato al momento dell'emissione delle obbligazioni era il bilancio di esercizio 1994" (pag. 42 del ricorso), sì che sul punto valgono le considerazioni contenute nel precedente punto 12. 16.2 La seconda parte della censura (violazione dell'art. 2410 cod. civ.) - sviluppata nelle pagg. 43 e 44 del ricorso - è inammissibile per le medesime ragioni esposte nel precedente punto 12. 16.3 Del pari inammissibile è la terza parte del motivo (sviluppata nelle pagg. 44-48 del ricorso), limitandosi i ricorrenti a riprodurre (pagg. 45-48 del ricorso) il contenuto delle pagg. 51-56 del loro atto di appello, senza enucleare con chiarezza su quale parte di tale motivo, in fatto quanto mai articolato, vi sarebbe stata omissione di pronuncia in questa sede apprezzabile.

In realtà, tale parte del motivo è in buona sostanza volta a sollecitare l'esame dei fatti nel motivo di appello indicati, in questa sede non consentito. 16.4 La quarta parte del motivo è strettamente connessa all'illustrazione della precedente terza parte, limitandosi i ricorrenti ad affermare sul punto che: poiché il vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia "può risolversi anche in un'anomalia motivazionale, si deduce a tal riguardo anche l'omesso esame (dunque l'omessa motivazione) su un fatto decisivo ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cpc." (pag. 48 del ricorso).

La censura, per come dedotta, è inammissibile perché i ricorrenti: non indicano specificamente i fatti il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte di appello, né tampoco quali fossero le prove dell'esistenza di tali fatti acquisite agli atti del giudizio di merito; non svolgono alcuna argomentazione quanto alla affermata decisività degli stessi fatti.

17. Infine, i ricorrenti censurano (ottavo motivo) la sentenza impugnata nella parte in cui contiene la loro condanna al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado per violazione dell'art. 50-quater cod. proc. civ. (nel caso di specie il giudice di appello, una volta accertata la nullità della sentenza di primo grado per violazione della regola sulla composizione del giudice in sede decisoria, era tenuto a pronunciarsi come giudice di unico grado di merito), nonché dell'art. 112 cod. proc. civ. (nessuna domanda relativa alla condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado era stata proposta dagli appellati).

18. La censura è inammissibile (secondo il precetto di cui all'art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ.), in quanto: a) il giudizio avanti il Tribunale di Bari si svolse e i ricorrenti non deducono che in esso non si costituirono le parti cui la sentenza impugnata liquida le spese di tale giudizio; b) i ricorrenti non deducono neppure che tali parti abbiano rinunciato al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado per il caso di accoglimento del solo primo motivo di appello; c) la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado da parte della sentenza impugnata (ex art. 50-quater cod. proc. civ.) consegue solo (in accoglimento del primo motivo di appello a suo tempo proposto dagli odierni ricorrenti) all'accertata violazione da parte del Tribunale di Bari della regola (contenuta nell'art. 50-bis, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., come detto, applicabile ai giudizi di primo grado pendenti il 2 giugno 1999, nei quali a tale data non erano state precisate le conclusioni, come quello di specie, ai sensi dell'art. 135, lett. b), del d.lgs. n. 51 del 1998) che impone, per quanto qui interessa, la collegialità in sede decisoria sulle azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili delle società; d) se è vero che il giudice di appello, una volta accertata detta nullità, non incidente sulla validità degli atti processuali anteriori alla sentenza nulla per tale ragione, deve pronunciarsi sul merito di domande ed eccezioni proposte nel giudizio di primo grado senza i limiti di cognizione imposti dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., secondo il precetto recato dall'art. 162, primo comma, cod. proc. civ. (giurisprudenza di legittimità costante; cfr. comunque, per tutte: Cass.

S.U. n. 28040 del 2008; Cass. n. 13907 del 2014; Cass. n. 16186 del 2018), è altrettanto vero che egli è il giudice di impugnazione di merito che riforma la sentenza di primo grado ed è quindi obbligato dall'art. 336 cod. proc. civ. a pronunciarsi d'ufficio sulle spese del giudizio di primo grado dal momento che la riforma, anche parziale, della decisione di primo grado ha effetto sulla pronuncia, conseguenziale e accessoria rispetto alla definizione di tale giudizio, relativa alla regolamentazione delle spese processuali contenuta nella sentenza riformata (giurisprudenza di legittimità costante; cfr. comunque, fra le più recenti: Cass. n. 18837 del 2010; Cass. n. 62529 del 2014; Cass. n. 11423 del 2016; Cass. n. 9064 del 2018); e) il regolamento delle spese processuali è conseguenza legale della definizione del giudizio (art 91 cod. proc. civ.), sì che il giudice deve provvedervi d'ufficio, anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa; salvo, bene inteso, il caso (nella specie non sussistente) di espressa rinuncia di quest'ultima (giurisprudenza di legittimità da lunghissimo tempo consolidata; cfr. comunque, e plurimis: Cass. n. 2654 del 1966 Cass. n. 3053 del 1968; Cass. n. 3381 del 1973; Cass. n. 3093 del 1981; Cass. n. 12551 del 1992; Cass. n. 6155 del 2000; Cass. n. 7846 del 2006; Cass. n. 9064 del 2018, cit.).

19. In conclusione: il ricorso è rigettato; in applicazione del principio di soccombenza, i ricorrenti sono condannati a rimborsare, col vincolo della solidarietà passiva, ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione da ciascuno di essi rispettivamente anticipate, nella misura per ciascuno liquidata in dispositivo; le spese liquidate in favore di Sanseverino sono da distrarre in favore del suo difensore con procura (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) che nel controricorso ha formulato la richiesta di cui all'art. 93 cod. proc. civ.; non vi è obbligo di pronuncia sulle spese quanto agli intimati [OSCURATO:PERSONA] e Pennacchio che, vittoriosi, non hanno svolto difese.

P.Q.M. rigetta il ricorso;condanna i ricorrenti a rimborsare, col vincolo della solidarietà passiva, le spese processuali da ciascuno dei controricorrenti rispettivamente anticipate nel presente giudizio, liquidate: per [OSCURATO:PERSONA], in euro 200 per esborsi e in euro 27.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge; per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in euro 200 per esborsi e in euro 25.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge; per [OSCURATO:PERSONA], in euro 200 per esborsi e in euro 25.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge; per la [OSCURATO:SOCIETA]., in euro 200 per esborsi e in euro 35.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.PA. come per legge; per [OSCURATO:PERSONA], in euro 200 per esborsi e in euro 25.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge; distrae le spese così liquidate in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore con procura di Sanseverino, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e non

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26915/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 53, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] V. Efrati, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procure speciali estese a margine del ricorso ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procure speciali estese in calce al controricorso controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa a margine del controricorso controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già denominata [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del suo amministratore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 75, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1110, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa a margine del controricorso controricorrente [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa a margine del controricorso controricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso la sentenza n. 440/2016 della Corte di appello di Bari, pubblicata il 14 aprile 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: la rimessione del procedimento alla pubblica udienza di discussione; in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione del 6 maggio 1998 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio avanti il Tribunale di Bari (per quanto qui ancora interessa) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca dei fatti controversi, verificatisi nei primi mesi dell'anno 1996, componenti il consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui Bonvino era anche amministratore delegato), [OSCURATO:PERSONA] (al tempo direttore generale e responsabile del servizio amministrazione e controllo della [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca direttore generale e responsabile del servizio finanza e tesoreria della [OSCURATO:SOCIETA].) e la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), all'epoca dei fatti avente l'incarico, di fonte contrattuale, di revisione dei bilanci della [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1 Gli attori chiesero che tali convenuti venissero condannati a risarcire, anche col vincolo della solidarietà passiva, il danno patrimoniale di £. 13.428.738.500 loro cagionato dai fatti nell'atto introduttivo descritti. 1.2 In particolare, per effetto di operazione di pronti contro termine dagli attori stipulata con la [OSCURATO:SOCIETA]. il 22 marzo 1996 essi dedussero di avere versato a tale società la sopra citata somma di danaro per l'acquisto di obbligazioni emesse dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], convertibili in azioni [OSCURATO:SOCIETA], che la società si obbligò a riacquistare, al medesimo prezzo, al più tardi il 21 giugno 1996. Tale obbligazione non venne adempiuta dalla società finanziaria il cui fallimento venne dichiarato il 18 marzo 1997. Gli attori imputarono la mancata restituzione della citata somma di danaro anche a comportamenti antidoverosi, di natura commissiva ovvero omissiva, rispettivamente imputabili ai sopra indicati convenuti. 2. Con sentenza pubblicata 4 aprile 2014 il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, rigettò tali domande. 3. Adita dalle parti soccombenti, la Corte di appello di Bari,, con sentenza pubblicata il 14 aprile 2016: accertò la nullità della sentenza resa del Tribunale di Bari perché la relativa decisione (relativa a controversia avente per oggetto azione ex art. 2395 cod. civ.) venne assunta in composizione monocratica anziché collegiale (in violazione dell'art. 50-bis, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.); in accoglimento della domanda dagli appellanti proposta contro [OSCURATO:PERSONA], condannò tale persona a risarcire ai [OSCURATO:PERSONA] e Lacarra il danno patrimoniale a costoro solidalmente recato dal fatto da questi commesso quale amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA]., liquidato in C. 6.395.364,64, oltre rivalutazione di tale somma di danaro e interessi in misura legale decorrenti dal 2 giugno 1996; rigettò la domanda di risarcimento del medesimo danno dai [OSCURATO:PERSONA] e Lacarra proposta anche nei confronti, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA].; condannò Bonvino al pagamento in favore delle parti vittoriose delle spese processuali del giudizio di appello; condannò i Lucatorto e i Lacarra a rimborsare, col vincolo della solidarietà passiva, a ciascuna delle altre parti costituite le spese processuali da ciascuna di esse rispettivamente anticipate nel giudizio di primo grado e in quello di appello. 3.1 La motivazione della decisione sul merito delle sopra indicate domande può così essere sintetizzata: l'oggetto sociale di [OSCURATO:SOCIETA]. prevedeva che la società avesse a svolgere anche "attività di negoziazione a pronti o a termine per conto proprio o della clientela";con deliberazione assunta 1'11 dicembre 2015 il consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] deliberò l'emissione di prestito obbligazionario di durata quinquennale (rimborsabile fra il 1996 e il 2001), poi approvato all'assemblea straordinaria della società con deliberazione iscritta nel registro delle imprese il 13 marzo 1996 (dopo la sua omologazione decisa dal tribunale il 11 marzo 1996); dopo che [OSCURATO:PERSONA], si era rivolto, anche in nome e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dei Lacarra, ad [OSCURATO:PERSONA] (in quel tempo amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA]), e aveva con lui contrattato, i Lucatorto e i Lacarra conclusero con [OSCURATO:SOCIETA] due operazioni di pronti contro termine; con la prima, del 20 febbraio 1996, essi acquistarono obbligazioni emesse da tale società della durata di cinque anni convertibili in azioni emesse dalla stessa con opzione di rivendita a un mese (con interessi pari al 9,70%), due mesi (con interessi pari al 9,75%), tre mesi (con interessi pari al 9,80%); il giorno successivo (22 marzo 1996) a quello del riscatto di tali obbligazioni, avvenuto alla prima scadenza con accredito di quanto ricavato dall'operazione (con valuta del 21 marzo 1996), i Lucatorto e i Lacarra acquistarono altre obbligazioni [OSCURATO:SOCIETA] della durata di cinque anni convertibili in azioni emesse dalla stessa società con opzione di rivendita a un mese (con interessi pari al 9,80%), due mesi (con interessi pari al 9,85%), tre mesi (con interessi pari al 9,90%); le due operazioni si desumono da note rispettivamente sottoscritte dagli allora dirigenti di [OSCURATO:PERSONA] e Vettosi; il richiesto riscatto di tali obbligazioni non si verificò in quanto il 18 marzo 1997 venne dichiarato il fallimento dell'obbligata [OSCURATO:SOCIETA]; dal contenuto della perizia eseguita in sede penale (acquisita agli atti del processo di primo grado) risulta che l'amministratore unico Bonvino, falsificò materialmente "i documenti contabili e addirittura documenti rappresentativi di investimenti finanziari", alterò "i bilanci" e distrasse "mezzi patrimoniali, determinando con il suo comportamento la crisi strutturale dell'impresa emittente, il suo dissesto economico e, conseguentemente, precludendo la restituzione del prestito"; Bonvino, quale amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA], concluse con i Lucatorto e i Lacarra la seconda operazione di investimento (quella del 22 marzo 1996) "pur consapevole che la società era incapace di adempiere, atteso che il bilancio alterato della controllata della [OSCURATO:SOCIETA], in cui alcune poste erano state da lui alterate (nel portafoglio del Credito commerciale Tirreno non esistevano più titoli esteri perché sostituiti interamente dal "foglio cedole" del BTP 1/11/2023 per un valore al costo di £. 57.502 milioni, in realtà rivelatosi titolo inesistente perché falsificato), la progressiva azione di svuotamento delle società del gruppo..., il fatto che la gestione delle operazioni di pronto contro termine avvenisse, in modo disordinato e disinvolto, con l'utilizzo di disponibilità attinte a vario titolo da terzi investitori o dal sistema bancario, ovvero da conti del gruppo che presentassero evidenze creditorie comunque formatesi"; dal contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi e della documentazione acquisita ("relazioni sindacali" e "relazione di ctu") risulta "che Bonvino aveva amplissimi poteri e comunque ha compiuto operazioni spregiudicate senza sottoporle proprio all'approvazione del Cda"; se, dunque, Bonvino risponde del danno cagionato agli attori ex art. 2395 cod. civ. in ragione del suo comportamento doloso, dell'evento medesimo non sono responsabili, neppure per colpa, i dirigenti Vitiello e Vettosi e i componenti il consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] privi di deleghe; quanto a Vitiello e Vettosi, "non è stato compiutamente allegato, prima ancora che provato, che essi conoscessero tutti gli illeciti posti in essere da Bonvino", essendo emerso "dall'istruttoria espletata" che costoro "non avevano alcuna aul:onomia decisionale rispetto al Bonvino e che è stato quest'ultimo a concludere effettivamente per la società le operazioni per cui è giudizio"; quanto agli altri componenti il consiglio di amministrazione, non può configurarsi colpa di costoro nell'avere approvato l'emissione del prestito obbligazionario, dal momento che dall'operazione di riclassificazione del bilancio di [OSCURATO:SOCIETA] compiuta dal consulente tecnico d'ufficio "risultava una difficoltà di restituzione delle obbligazioni nel breve periodo" e che "tale difficoltà di restituzione non era prevedibile come evento sicuro", posto che "come già rilevato dal giudice di primo grado...il bilancio della [OSCURATO:SOCIETA] emittente apparentemente non era alterato e la crisi di questa società è stata conseguenza del default della controllata Credito commerciale Tirreno, come causato tuttavia dalle azioni delittuose di Bonvino sopra indicate"; non vi è neppure violazione da parte di costoro del precetto contenuto nell'art. 2410 cod. civ. (nel testo al tempo vigente), in quanto dal "bilancio 1995 - preso a base dell'emissione - e dalla relazione a tale bilancio il capitale risulta di £. 120.000.000.000, interamente versato, mentre le obbligazioni da emettere sono state deliberate nell'ammontare di £. 50.000.000.000"; "è stata la contrattazione dell'operazione dei pronti contro termine la condotta lesiva, non certamente la sola emissione delle obbligazioni con scadenza a cinque anni (dal 1996 al 2001) e questa contrattazione è stata decisa...in autonomia dal Bonvino, in forza dei suoi poteri; i direttori, invece, risulta che hanno solo firmato la nota e gli amministratori unicamente assunto la delibera concernente l'emissione delle obbligazioni rimborsabili a cinque anni; l'investimento, andato a buon fine una volta, è stato rinnovato dagli atti nel giro di 24 ore, pertanto, non è esigibile che fosse oggetto di verifica, controllo ed eventuale blocco da parte del Cda"; in definitiva, in funzione della decisione sull'azione di cui all'art. 2395 cod. civ., "il doloso comportamento dell'amministratore delegato si è certamente inserito nella conseguenzialità causale degli avvenimenti in modo assolutamente preponderante e, in quanto non rilevabile dagli altri soggetti amministratori qui convenuti in giudizio, ha interrotto ogni nesso causale tra questi ultimi e gli eventi dannosi"; del pari da escludere è la responsabilità della società di revisione ([OSCURATO:SOCIETA].): quanto all'approvazione del bilancio di [OSCURATO:SOCIETA] relativo all'esercizio 1994, è "ragionevole ritenere" che tale bilancio "non sia stato utilizzato dagli appellanti per valutare le condizioni di solvibilità della Società ben quattordici mesi dopo la chiusura del relativo esercizio e, comunque, manca del tutto la prova di un nesso causale tra la determinazione dell'investimento e la revisione eseguita"; essendo oltretutto l'attività di revisione non finalizzata "alla scoperta di eventuali frodi e trova ovviamente un limite nella riconoscibilità dei fatti secondo la diligenza media, non potendosi ritenere che il revisore sia tenuto ad andare oltre le carte, accertando l'esistenza di fatti non documentati o documentati dolosamente in modo fasullo"; quanto al bilancio di [OSCURATO:SOCIETA] relativo all'esercizio 1995 "- preso a base dell'emissione -", la società di revisione dichiarò non essere in grado di esprimere le proprie valutazioni su tale bilancio e su quello consolidato "per mancanza di elementi certi per determinare le consistenze creditizie e patrimoniali" della società, non avendo quest'ultima fornito le necessarie risposte e messo a disposizione i documenti richiesti dalla stessa società di revisione; in conclusione, anche quanto a [OSCURATO:SOCIETA] "deve ritenersi che il comportamento illecito di Bonvino abbia interrotto ogni nesso di causalità". 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente otto motivi di impugnazione. 5. Resistono con distinti controricorsi: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (unico ricorso); [OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. 6. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. 7. Il pubblico ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto: la rimessione della causa a pubblica udienza di discussione; in subordine, il rigetto del ricorso. 8. Hanno depositato memorie: i ricorrenti; Barberio; la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sul presupposto che il ricorso per cassazione depositato dai ricorrenti dopo la sua notificazione non ha quale destinatario anche [OSCURATO:PERSONA] (parte dei giudizi di primo grado e di appello), i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Sanseverino chiedono che sia disposta la preliminare integrazione del contraddittorio, di natura meramente processuale, anche nei confronti di tale persona. 2. La notificazione del ricorso anche a tale persona (dai ricorrenti non tentata) non è necessaria, in quanto:a) il giudizio di merito in appello definito con la sentenza impugnata ebbe per oggetto la controversa responsabilità, di natura extracontrattuale, per danno patrimoniale cagionato da distinte azioni ovvero omissioni imputate, a diverso titolo, a più soggetti, chiamati a risarcirlo con il vincolo della solidarietà passiva; b) nel caso di specie, la sentenza impugnata accerta: l'esistenza di danno risarcibile; l'obbligo per una sola delle parti originariamente convenute (Bonvino) di pagare l'equivalente pecuniario del danno; la non sussistenza di una obbligazione solidale degli altri convenuti per non avere essi concorso alla determinazione del danno; c) le cause, come quella di specie, relative a obbligazioni solidali dal lato passivo (art.1292 cod. civ.) sono fra loro affatto scindibili, potendo chi si afferma titolare di esse dal lato attivo pretendere da ciascun coobbligato l'adempimento dell'intera obbligazione; d) dal contenuto della sentenza impugnata (nonché dei controricorsi) non risulta che nel processo di merito si sia discusso fra i convenuti dell'azione risarcitoria, nell'ambito di un'azione di regresso anticipato, della percentuale di responsabilità a essi ascrivibile pro quota, in tal modo presupponendo, sia pure in via eventuale e subordinata, la corresponsabilità affermata dagli attori (artt. 1298, 1299, 2055 cod. civ.); e) sul piano processuale non vi è dunque rapporto di dipendenza di alcuna causa da quella promossa da chi, come i ricorrenti, afferma l'esistenza di una obbligazione solidale al risarcimento del danno accertato; f) non vi è dunque spazio per l'applicazione dell'art. 331 cod. proc. civ. che nel giudizio di cassazione impone l'integrazione del contraddittorio se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause fra loro dipendenti, non è stata impugnata nei confronti di tutte; g) inoltre, la notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art.. 332 cod. proc. civ. non ha la stessa natura della notificazione prevista dal precedente art. 331 in quanto, mentre in tale ultima disposizione di legge si tratta di una vocatio in jus per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, la notificazione integra soltanto una litis denuntiatio allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio di merito della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale; in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione, l'unico effetto è che il processo, per facilitare l'ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 del codice di rito, onde la sentenza non può essere utilmente emessa dalla Corte di cassazione, mentre se tali termini sono scaduti quando essa è chiamata a decidere l'inosservanza dell'art. 332 cod. proc. civ. non produce alcun effetto (in questo senso, cfr.: Cass. n. 3858 del 1983; Cass. n. 9080 del 2013; Cass. n. 7031 del 2020);h) l'omissione della notificazione del ricorso a Bonvino, che non risulta avere proposto ricorso per la cassazione della sentenza dai ricorrenti impugnata, non ha alcun effetto, essendo oggi da tempo trascorsi i termini per la proposizione da parte sua di tale ricorso. 3. Sempre in via preliminare è opportuno evidenziare che, in ragione del tempo in cui si svolsero i fatti controversi (fino al 1996), il contenuto preceti:ivo degli articoli del codice civile disciplinanti le società per azioni di seguito indicati è quello vigente prima della riforma del diritto delle società di capitali e delle società cooperative operata con il d.lgs. n. 6 del 2003. 4. Con il primo motivo i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata, nella parte in cui esclude la corresponsabilità nella determinazione del danno di coloro che all'epoca dei fatti svolsero l'incarico di componenti il consiglio di amministrazione, privi di deleghe, della [OSCURATO:SOCIETA]., è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 41 cod. pen. e dell'art. 2055 cod. civ., nonché dell'art. 132 cod. proc. civ., in quanto: nell'applicare i principi in materia di concorso di cause nella determinazione dell'evento dannoso, la Corte di appello afferma, in maniera contraddittoria, che Bonvino, amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA] doveva da solo rispondere dell'evento dannoso in quanto il suo contributo causale era "preponderante"; la questione della preponderanza riguarda la misura della responsabilità di più soggetti nella determinazione dell'evento dannoso, rilevante solo in sede di regresso fra coobbligati (art. 2055 cod. civ.), non già quella relativa all'esistenza del nesso causale fra condotte ed evento in presenza di più cause, per escludere il quale occorre solo che una di queste ultime sia causa esclusiva del danno; la motivazione della sentenza sul punto è inoltre, valutata nel suo complesso, "obiettivamente incomprensibile" in quanto in essa si riscontra l'applicazione della disciplina del concorso di cause e al contempo, "escludendo "in radice", sotto il profilo materiale, un concorso di condotte illecite", riconduce "in definitiva la fattispecie entro un giudizio nnonosoggettivo di responsabilità". 5. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile. E' vero che la sentenza impugnata contiene l'affermazione secondo cui "il doloso comportamento dell'amministratore delegato si è certamente inserito nella conseguenzialità causale degli avvenimenti in modo assolutamente preponderante e, in quanto non rilevabile dagli altri soggetti amministratori qui convenuti in giudizio, ha interrotto ogni nesso causale tra questi ultimi e gli eventi dannosi" (pag.19). L'espressione, all'evidenza impropria, è però inadatta a qualificare la sostanza del ragionamento della Corte di appello che afferma, invece, che la condotta degli amministratori privi di deleghe di [OSCURATO:SOCIETA] è estranea alla causazione del danno. Costoro, infatti, secondo la sentenza impugnata, concorsero solo nell'adozione della deliberazione relativa all'emissione delle obbligazioni che, però, fu conseguenza, di comportamento loro imputabile immune da colpa, avendo il consulente tecnico d'ufficio "rilevato che dalla riclassificazione del bilancio risultava una difficoltà di restituzione delle obbligazioni nel breve periodo", con la conseguenza che "deve allora ritenersi che è stata la contrattazione dell'operazione dei pronti contro termine la condotta lesiva, non certamente la sola emissione delle obbligazioni con scadenza a cinque anni (dal 1996 al 2001) e questa contrattazione è stata decisa in autonomia dal Bonvino [l'amministratore delegato], in forza dei suoi poteri" (pag, 18). 6. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere omesso l'esame di due fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti: la stipulazione di contratti a pronti o a termine era attività compresa nell'oggetto sociale di [OSCURATO:SOCIETA]; tale società, emittente il prestito obbligazionario, venne dichiarata fallita il 18 marzo 1997. La conseguenza, secondo i ricorrenti, è nel senso che ove tali fatti fossero stati presi in considerazione, si sarebbe dovuto necessariamente "spostare l'inizio del decorso causale della "condotta lesiva" al momento dell'assunzione della delibera di cda dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di approvazione del prestito obbligazionario" perché: era prevedibile che le obbligazioni sarebbero state fatte sottoscrivere mediante contratti di pronto contro termine; all'epoca di emissione delle obbligazioni [OSCURATO:SOCIETA] era già insolvente e l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il consulente tecnico d'ufficio avrebbe accertato una "difficoltà di restituzione delle obbligazioni nel breve periodo" è censurabile per la sua sostanziale inesistenza, non evidenziando la sentenza "su "quali" risultanze della consulenza ha fondato tale decisione". 7. Il motivo è infondato, in quanto: i due fatti sopra indicati sono stati presi in considerazione dalla sentenza impugnata in funzione della propria decisione (l'esame dell'oggetto sociale è chiaramente funzionale all'affermazione secondo cui la stipulazione di contratti pronti contro termine non era estranea allo stesso, anche in vista dell'applicazione del precetto recato dall'art. 2392, secondo comma, cod. civ.); la previsione statutaria in discorso non è punto decisiva, non comportando necessariamente essa che le obbligazioni emesse da [OSCURATO:SOCIETA] sarebbero state offerte in sottoscrizione a terzi mediante la stipulazione di contratti di pronti contro termine, affidata all'attività dell'amministratore delegato, titolare anche dei poteri di rappresentanza della società verso i terzi; la doglianza, poi, della apoditticità dell'affermazione secondo cui il consulente tecnico aveva accertato una mera difficoltà di restituzione delle obbligazioni nel breve periodo è invece inammissibile perché si sostanzia in una denuncia di insufficienza della motivazione sul contenuto di un atto del processo, non più consentita dopo la modifica della disposizione recata dall'art. 360, primo comma n. 5), cod. proc. civ. che ricollega il vizio di insufficienza della motivazione a specifico fatto storico, principale (costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) ovvero secondario (fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso (cfr., sul punto, Cass. n. 17761 del 2016; Cass.n. 2805 del 2011).8. Con il terzo motivo si deduce che la sentenza impugnata, sempre nella parte in cui esclude la corresponsabilità degli amministratori privi di deleghe nella determinazione del danno, è caratterizzata: a) da violazione dell'art. 50-quater cod. proc. civ.; b) da omesso esame di "fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (motivazione per relationem mediante il rinvio alla sentenza di primo grado)". Quanto alla censura sub a), i ricorrenti affermano che la Corte di appello di Bari, dopo avere accertato la nullità della sentenza di primo grado perché pronunciata in composizione monocratica anziché collegiale, avrebbe dovuto "provvedere alla eliminazione, non solo formale ma anche sostanziale, della stessa sul decisum d'appello" Sotto altro, e concorrente, profilo i ricorrenti deducono (censura sub b)) che la motivazione per relationem propria della sentenza impugnata con il mero rinvio alla sentenza di primo grado ha comportato l'omesso esame del secondo motivo di appello (nel ricorso riprodotto) "con il quale la responsabilità dei convenuti amministratori senza deleghe è stata prospettata in termini di condotta omissiva per violazione degli obblighi civilistici di vigilanza ex art. 2392 c.c., nel testo ratione temporis applicabile, e, conseguentemente di impedimento dell'evento ex art. 40, co. 2, codice penale". 8.1 Un chiarimento preliminare si impone quanto alla censura sub a), avendo il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] affermato (nella memoria da lui depositata) che l'art. 50-bis cod. proc. civ., introdotto con l'art. 56 del d.lgs. n. 51 del 1998, non si applica al giudizio di primo grado in quanto: la citazione introduttiva fu del 6 maggio 1998; la disposizione recata dalla citata disposizione del codice di rito entrò in vigore "a decorrere dal 2 giugno 1999". L'art. 50-bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 56 del d.lgs. n. 51 del 1998 è applicabile (al pari dei successivi artt. 50-ter e 50-quater) ai giudizi di primo grado pendenti il 2 giugno 1999 (giorno di efficacia della disposizione), nei quali a tale data non erano state precisate le conclusioni (la sentenza di primo grado venne pronunciata dal Tribunale di Bari in composizione monocratica il 4 aprile 2014 e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] non afferma che l'udienza di precisazione delle conclusioni si svolse prima del 2 giugno 1999), come quello di specie; secondo il precetto recato dall'art. 135, lett. b), dello stesso d.lgs. n. 51. La sentenza impugnata è dunque conforme a diritto nella parte in cui, in risposta al primo motivo di appello, fa applicazione degli artt. 50-bis e 50-quater cod. proc. civ. 8.2 La censura sub a) è inammissibile in quanto: è vero che nella sentenza impugnata, nella parte in cui si esclude la configurabilità di colpa dei componenti il consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] nell'avere costoro approvato l'emissione del prestito obbligazionario, dal momento che dall'operazione di riclassificazione del bilancio di [OSCURATO:SOCIETA] compiuta dal consulente tecnico d'ufficio "risultava una difficoltà di restituzione delle obbligazioni nel breve periodo" e che "tale difficoltà di restituzione non era prevedibile come evento sicuro", posto che "come già rilevato dal giudice di primo grado...il bilancio della [OSCURATO:SOCIETA] emittente apparentemente non era alterato e la crisi di questa società è stata conseguenza del default della controllata Credito commerciale Tirreno, come causato tuttavia dalle azioni delittuose di Bonvino sopra indicate" (pag. 19 sentenza), è però altrettanto vero che la critica mossa dai ricorrenti stravolge il senso del richiamo alla sentenza di primo grado, puramente descrittivo e pleonastico, posto che dall'esame complessivo della motivazione della sentenza impugnata sul punto (pagg. 18-19) è agevole desumere che essa contiene l'esame del merito della questione controversa senza operare alcun rinvio per relationem alla motivazione propria della sentenza nulla. 8.3 La censura sub b) è invece infondata in quanto: l'art. 2395 cod. civ. fa riferimento alle disposizioni che immediatamente lo precedono, disciplinanti la responsabilità degli amministratori nei confronti della società per i comportamenti, di tipo commissivo ovvero omissivo, costituenti violazione del dovere di diligenza nell'esercizio dell'attività gestoria loro affidata dall'assemblea che li ha nominati, con la conseguenza che la loro responsabilità nei confronti dei soci e dei terzi (come nel caso di specie) ben può essere affermata per violazione degli obblighi di vigilanza e controllo loro imposti dall'art. 2392, secondo comma, cod. civ., sussistente anche nel caso di deleghe conferite in applicazione del precedente art. 2381 (in questo senso, cfr. Cass. n. 269 del 2004); sempre che, ovviamente, il danno cagionato al socio o al terzo non costituisca solo il riflesso di quello cagionato alla società (cfr., fra le altre: Cass. n. 3261 del 1994; Cass. n. 2850 del 1996; Cass. n. 8359 del 2007); in tale ordine di concetti, la sentenza impugnata risulta avere esaminato la questione relativa alla dedotta violazione del dovere di vigilanza (imposto dal citato art. 2392, secondo comma, cod. civ.) da parte degli amministratori privi di deleghe di [OSCURATO:SOCIETA], avendo accertato: alla luce del contenuto della perizia svoltasi nel procedimento penale, acquisita al fascicolo di primo grado, che i comportamenti che cagionarono dapprima la mancata restituzione del prestito obbligazionario ai ricorrenti e, dappoi, l'insolvenza di tale società vennero da Bonvino (amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA]) posti in essere quale amministratore delegato della società Credito commerciale Tirreno (parte dello stesso gruppo) con riflessi sulla situazione patrimoniale di [OSCURATO:SOCIETA] (pagg. 16 e 17) e i ricorrenti non deducono che gli amministratori privi di deleghe di tale società fossero anche amministratori della Credito commerciale Tirreno ovvero che vi fossero segnali di allarme da costoro percepibili, secondo la diligenza propria del professionista (art. 1176, secondo comma, cod. civ.), quanto ai fatti commessi dall'amministratore delegato nell'attività gestoria di detta società controllata; la sentenza impugnata afferma che "l'investimento, andato a buon fine una prima volta, è stato rinnovato dagli atti [recte, attori] nel giro di 24 ore e, pertanto, non è esigibile che fosse oggetto di verifica, controllo ed eventuale blocco da parte del Cda" (pagg.18-19).Il vizio, per come denunciato, non è dunque sussistente. 9. I ricorrenti denunciano poi (quarto motivo) che la sentenza di appello è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 2392, 2381, 2395 e 2043 cod. civ., nonché dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., invocando per gli amministratori privi di deleghe il dovere di vigilanza sulla gestione della società e il connesso dovere di impedire l'evento dannoso. In particolare, essi: censurano l'affermazione contenuta nella sentenza secondo cui per gli amministratori privi di deleghe di [OSCURATO:SOCIETA] "non può ravvisarsi scelta colpevole neppure nella emissione delle obbligazioni, atteso che, a priori, in realtà la difficoltà di restituzione non era prevedibile come evento sicuro" e che "come già rilevato dal giudice di primo grado...il bilancio della [OSCURATO:SOCIETA] emittente apparentemente non era alterato e la crisi di questa società è stata conseguenza del default della controllata Credito commerciale Tirreno, come causato tuttavia dalle azioni delittuose di Bonvino sopra indicate"; affermano che le azioni dolose imputate all'amministratore delegato non sono incompatibili con la colpa degli altri amministratori e che la colpa di costoro derivava dalla prevedibilità della mancata restituzione del prestito, con conseguente evitabilità di tale evento ove costoro, adempiendo al dovere di vigilanza loro imposto dall'art. 2392, secondo comma, cod. civ., non avessero concorso all'approvazione della deliberazione di emissione delle obbligazioni. 10. La censura, per come proposta, è inammissibile, in quanto: la sentenza impugnata esclude la colpa degli amministratori privi di deleghe sulla base di accertamento di fatto, sì che è fuori centro la censura di violazione di norme di diritto; secondo i ricorrenti - se ben si intende la sostanza della censura - per aversi prova della colpa di tali amministratori era sufficiente che l'evento (mancata restituzione del danaro impiegato per la sottoscrizione di obbligazioni) fosse da costoro prevedibile; se questa è la c:ritica rivolta alla sentenza impugnata, è da osservare che, al di là della imprecisione dell'espressione utilizzata ("la difficoltà di restituzione non era prevedibile come evento sicuro"), la sentenza impugnata intende affermare che la mancata restituzione del prestito non era prevedibile dagli amministratori privi di deleghe dal momento che l'amministratore delegato Bonvino (sul punto facendo propri i risultati degli accertamenti eseguiti dal perito nominato nel procedimento penale: pag. 16) aveva, in buona sostanza, "falsificato le carte" di Credito commerciale Tirreno (da [OSCURATO:SOCIETA] partecipata) e, dunque, non aveva messo in condizione gli altri componenti il consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] (che non risulta fossero anche componenti il consiglio di amministrazione della citata società partecipata) di rendersi conto della situazione, con accertamento di fatto non specificamente censurato. 11. Con il quinto motivo la sentenza di appello viene censurata per violazione dell'art.2410 cod. civ. in quanto afferma: che non vi fu violazione di tale norma di legge perché il capitale di [OSCURATO:SOCIETA] risultava versato ed esistente, secondo quanto si desume "dal bilancio 1995 - preso a base dell'emissione - e dalla relazione a tale bilancio" (pag. 19); che l'emissione di obbligazioni a cinque anni venne deliberata dal c:onsiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] "nell'assemblea del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]" e che il prestito "è poi stato approvato dall'assemblea straordinaria" (pag. 15); che "nella nota del 5 giugno 1996" la società di revisione convenuta comunicò a [OSCURATO:SOCIETA] di non avere ancora completato l'attività di revisione relativa "al bilancio 1995" e che nella successiva nota "in data 19 giugno 1996" essa comunicò di non essere "in grado" di emettere le "relazioni sul bilancio di esercizio e consolidato entro la data fissata per l'Assemblea dei Soci" (pag. 20). Secondo i ricorrenti, dunque: la sentenza "ha errato nell'interpretare il testo dell'art.2410 c.c. all'epoca vigente, avendo indicato nel "bilancio 1995" (malgrado non fosse l'ultimo bilancio approvato) quello "preso a base dell'emissione" delle obbligazioni", e ciò, in risposta al motivo di appello a suo tempo proposto da essi ricorrenti ; poiché l'ultimo bilancio di [OSCURATO:SOCIETA] approvato prima dell'emissione delle obbligazioni era quello relativo all'esercizio 1994, era il contenuto di quel bilancio che "doveva essere preso "a base" dell'emissione ed è alle sue risultanze che occorreva che la Corte territoriale facesse dunque riferimento". I ricorrenti deducono inoltre che se "invece, nell'interpretare la locuzione "ultimo bilancio approvato" di cui all'art. 2410 c.c. la Corte di Bari l'abbia intesa riferirsi all'ultimo bilancio che doveva essere approvato, ugualmente ha errato nell'escludere la violazione dell'art.2410 c.c., perché la società, non avendo ancora approvato il bilancio dell'ultimo esercizio (1995), non avrebbe potuto emettere obbligazioni". 12. La sentenza impugnata così sintetizza (pagg. 11 e 12) l'ultimo motivo di appello: "avrebbe errato il primo giudice nell'escludere la responsabilità della società di revisione attesa la sua funzione di garantire l'interesse pubblico alla affidabilità delle contrattazioni del mercato mobiliare: se la società convenuta avesse negato la certificazione del bilancio per l'anno 1994, avrebbe costretto la [OSCURATO:SOCIETA] a prendere atto della sua insolvenza e ad uscire dal mercato senza causare altri danni (considerando che il bilancio 1994, in cui risultava iscritto nello stato patrimoniale della società un capitale non interamente versato, ha costituito la base per l'emissione dei titoli obbligazionari, laddove ex art. 2410 c.c., nel testo antecedente il dlgs 6/2003, la società non avrebbe potuto emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma "eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato". I ricorrenti riconoscono implicitamente che tale riassunto rispecchia, quanto all'incidenza nel caso di specie del precetto recato dall'art. 2410 cod. civ., il contenuto del loro atto di appello: nella parte del ricorso dedicata all'esposizione sommaria dei loro motivi di appello, essi riproducono la (testé) riprodotta sintesi del motivo, in questa sede rilevante, contenuta nella sentenza impugnata. In esplicita risposta a tale motivo (dal bilancio di [OSCURATO:SOCIETA] relativo all'esercizio 1994 risulterebbe che il capitale di tale società non era stato integralmente versato), la sentenza impugnata appare, in effetti, caratterizzata dalle contraddizioni in fatto rimarcate dai ricorrenti, dal momento che essa: espressamente afferma che l'emissione delle obbligazioni (recte, la proposta di emissione di obbligazioni, dal momento che l'art. 2365 cod. civ. attribuiva all'assemblea straordinaria la facoltà di deliberare l'emissione di obbligazioni) venne deliberata dal consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] il giorno 11 dicembre 1995 e che poi l'assemblea straordinaria della stessa società deliberò l'emissione delle obbligazioni, senza peraltro indicare la data in cui tale decisione venne assunta e affermando solo che la delibera venne iscritta nel registro delle imprese il 13 marzo 1996, dopo la sua omologazione avvenuta il 11 marzo 1996 (pag. 15); implicitamente afferma che fino fino al 19 giugno 1996 il bilancio relativo all'esercizioVnon era stato ancora approvato (pag.20); afferma poi, sorprendentemente, che il bilancio sulla cui base venne approvata dall'assemblea straordinaria l'emissione di obbligazioni fu quello relativo all'esercizio 1995 (pag. 19). La censura, per come dedotta, è però inammissibile in quanto i ricorrenti sembrano da un lato sostenere che nel gennaio 1996 le obbligazioni non potevano essere legittimamente emesse perché a quel tempo non era stato approvato il bilancio di [OSCURATO:SOCIETA] relativo all'esercizio 1995. Non risulta però (dai contenuti rispettivi della sentenza impugnata e degli scritti dalle parti depositati in questa sede di legittimità) che fra le parti si sia nel giudizio di merito discusso della questione relativa alla conformità al diritto di deliberazione di emissione di obbligazioni intervenuta nel gennaio di un anno quando ancora non era stato approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso alla fine del mese di dicembre dell'anno precedente, con la conseguenza che le obbligazioni non potevano essere emesse prima dell'approvazione di tale bilancio; né una affermazione di questo tipo è desumibile dal contenuto della sentenza impugnata. Il motivo è del pari inammissibile nella parte in cui si deduce che costituirebbe errore di diritto affermare la conformità ai precetti recati dall'art. 2410 cod. civ. di deliberazione di emissione di obbligazioni alla luce dei contenuti del bilancio relativo all'esercizio 1995, anziché di quello relativo all'esercizio 1994, unico approvato prima di tale deliberazione. E' invece quanto mai probabile che, in una sentenza caratterizzata da vari refusi e da espressioni improprie, il riferimento, che in essa si legge, al "bilancio 1995", quale documento sui cui contenuti verificare la conformità ai precetti recati dall'art. 2410 cod. civ. della deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria su proposta del consiglio di amministrazione, costituisca un mero lapsus calami, probabile conseguenza del fatto che il bilancio di [OSCURATO:SOCIETA] relativo all'esercizio 1994 venne approvato l'anno successivo (come affermato in questa sede da Antonucci e Sanseverino e, implicitamente, anche da [OSCURATO:SOCIETA] che i dati contabili citati nella sentenza riferisce al bilancio del 1994). Tale conclusione è anche corroborata: dall'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui è "ragionevole ritenere che il bilancio di [OSCURATO:SOCIETA] al 31 dicembre 1994 non sia stato utilizzato dagli appellanti per valutare le c:ondizioni di solvibilità della Società ben quattordici mesi dopo la chiusura del relativo esercizio" (pag. 20), con ciò, implicitamente affermando che fu tale bilancio (certificato da [OSCURATO:SOCIETA]) a essere considerato in sede di approvazione dell'emissione delle obbligazioni; dal fatto che, a fronte dell'affermazione della sentenza impugnata secondo cui dal "bilancio 1995" di [OSCURATO:SOCIETA] "il capitale risulta di £. 120.000.000.000, interamente versato, mentre le obbligazioni da emettere sono state deliberate nell'ammontare di £. 50.000.000.000" (pag. 19), i ricorrenti non deducono che dal bilancio di esercizio 1994 vi fossero evidenze diverse da quelle esposte nella sentenza. Sotto altro, e concorrente profilo, i ricorrenti non deducono, mediante allegazione al ricorso del bilancio dell'esercizio 1994 e illustrazione dei relativi contenuti rilevanti, su quali basi di fatto poggiava l'affermazione, contenuta nel motivo di appello, secondo cui il capitale della società non risultava interamente versato secondo le risultanze di tale bilancio; con conseguente inconducenza della censura così come formulata. 13. Con il sesto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, nella parte in cui esclude il concorso di comportamenti colposi dei direttori generali nella determinazione del danno, deducendo che essa è caratterizzata, per le ragioni nell'atto illustrate, da: motivazione apparente, in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ.; violazione dell'art. 2055 cod. civ.; omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti "(mediante il rinvio all'istruttoria espletata)". 14.1 La prima parte del motivo è infondata, in quanto: 14.1.2 l'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. deve essere interpretato come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione dell'atto giurisdizionale a contenuto decisorio su diritti soggettivi oggetto di impugnazione; con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato), in quanto sostanziatesi nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (in questo senso, Cass. S.U. n. 8053 del 2014); 14.1.3 è stato inoltre precisato che la motivazione della sentenza è solo apparente, e «la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così, Cass. S.U. n. 22232 del 2016; nello stesso senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 3819 dei 2020; Cass. n. 13977 del 2019); 14.1.4 la motivazione sul punto caratterizzante la sentenza impugnata è quanto mai chiara, intelligibile, non caratterizzata da contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, in quanto esclude l'agire colposo di Vitiello e Vettosi nella vicenda, affermando che se è vero che costoro "hanno firmato la nota con cui è stato rinnovato l'investimento e Vettosi ha partecipato all'incontro tra gli attori Bonvino per illustrare la bontà dell'operazione", ma è altrettanto vero che "non è stato compiutamente allegato, prima ancora che provato, che essi conoscessero tutti gli illeciti posti in essere da Bonvino", essendo emerso "dall'istruttoria espletata" che costoro "non avevano alcuna autonomia decisionale rispetto al Bonvino e che è stato quest'ultimo a concludere effettivamente per la società le operazioni per cui è giudizio" (pag. 18). 14.4 La seconda parte del motivo è inammissibile perché si risolve in una critica di merito alla decisione impugnata, non indicando i ricorrenti il contenuto della "nota" menzionata nella sentenza impugnata e le ragioni per cui da tale contenuto dovrebbe evincersi un agire colposo dei dirigenti. 14.5 Del pari inammissibile è la terza parte del motivo perché in essa: non sono specificamente indicati i fatti il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito; non sono indicate le prove dell'esistenza di tali fatti acquisite agli atti del giudizio di merito; non è contenuta alcuna argomentazione relativa alla decisività dei fatti in questione. 15. Con il settimo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, nella parte in cui esclude il concorso di comportamento colposo della società di revisione (oggi, [OSCURATO:SOCIETA]) nella determinazione del danno per avere costei certificato il bilancio di [OSCURATO:SOCIETA] relativo all'esercizio 1994, deducendo che essa è caratterizzata, per le ragioni nell'atto illustrate, da: motivazione apparente, in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ.; violazione dell'art. 2410 cod. civ.; omessa pronuncia sul motivo di appello (il motivo n. 9) dell'atto) riguardante la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]; omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. 16.1 La censura contenuta nella prima parte del motivo (sviluppata nelle pagg. 42 e 43 del ricorso) è infondata perché, alla luce dei criteri di individuazione delle caratteristiche della motivazione della decisione di merito non conforme al c:.d. "minimo costituzionale" enunciati dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite (richiamati nei precedenti punti 14.1.2 e 14.1.3), la motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa all'esame del motivo di appello relativo a [OSCURATO:SOCIETA] (il cui contenuto è indicato, in sintesi, nel precedente punto 12), non è caratterizzata da apparenza, anche perché le ragioni che la specifica censura di motivazione apparente sostengono hanno come premessa l'affermazione secondo cui il ragionamento della Corte di appello "è viziato dall'erronea premessa che "a base" dell'emissione delle obbligazioni sarebbe stato il "bilancio 1995" di [OSCURATO:SOCIETA]...., laddove l'ultimo bilancio di [OSCURATO:SOCIETA] approvato al momento dell'emissione delle obbligazioni era il bilancio di esercizio 1994" (pag. 42 del ricorso), sì che sul punto valgono le considerazioni contenute nel precedente punto 12. 16.2 La seconda parte della censura (violazione dell'art. 2410 cod. civ.) - sviluppata nelle pagg. 43 e 44 del ricorso - è inammissibile per le medesime ragioni esposte nel precedente punto 12. 16.3 Del pari inammissibile è la terza parte del motivo (sviluppata nelle pagg. 44-48 del ricorso), limitandosi i ricorrenti a riprodurre (pagg. 45-48 del ricorso) il contenuto delle pagg. 51-56 del loro atto di appello, senza enucleare con chiarezza su quale parte di tale motivo, in fatto quanto mai articolato, vi sarebbe stata omissione di pronuncia in questa sede apprezzabile. In realtà, tale parte del motivo è in buona sostanza volta a sollecitare l'esame dei fatti nel motivo di appello indicati, in questa sede non consentito. 16.4 La quarta parte del motivo è strettamente connessa all'illustrazione della precedente terza parte, limitandosi i ricorrenti ad affermare sul punto che: poiché il vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia "può risolversi anche in un'anomalia motivazionale, si deduce a tal riguardo anche l'omesso esame (dunque l'omessa motivazione) su un fatto decisivo ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cpc." (pag. 48 del ricorso). La censura, per come dedotta, è inammissibile perché i ricorrenti: non indicano specificamente i fatti il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte di appello, né tampoco quali fossero le prove dell'esistenza di tali fatti acquisite agli atti del giudizio di merito; non svolgono alcuna argomentazione quanto alla affermata decisività degli stessi fatti. 17. Infine, i ricorrenti censurano (ottavo motivo) la sentenza impugnata nella parte in cui contiene la loro condanna al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado per violazione dell'art. 50-quater cod. proc. civ. (nel caso di specie il giudice di appello, una volta accertata la nullità della sentenza di primo grado per violazione della regola sulla composizione del giudice in sede decisoria, era tenuto a pronunciarsi come giudice di unico grado di merito), nonché dell'art. 112 cod. proc. civ. (nessuna domanda relativa alla condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado era stata proposta dagli appellati). 18. La censura è inammissibile (secondo il precetto di cui all'art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ.), in quanto: a) il giudizio avanti il Tribunale di Bari si svolse e i ricorrenti non deducono che in esso non si costituirono le parti cui la sentenza impugnata liquida le spese di tale giudizio; b) i ricorrenti non deducono neppure che tali parti abbiano rinunciato al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado per il caso di accoglimento del solo primo motivo di appello; c) la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado da parte della sentenza impugnata (ex art. 50-quater cod. proc. civ.) consegue solo (in accoglimento del primo motivo di appello a suo tempo proposto dagli odierni ricorrenti) all'accertata violazione da parte del Tribunale di Bari della regola (contenuta nell'art. 50-bis, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., come detto, applicabile ai giudizi di primo grado pendenti il 2 giugno 1999, nei quali a tale data non erano state precisate le conclusioni, come quello di specie, ai sensi dell'art. 135, lett. b), del d.lgs. n. 51 del 1998) che impone, per quanto qui interessa, la collegialità in sede decisoria sulle azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili delle società; d) se è vero che il giudice di appello, una volta accertata detta nullità, non incidente sulla validità degli atti processuali anteriori alla sentenza nulla per tale ragione, deve pronunciarsi sul merito di domande ed eccezioni proposte nel giudizio di primo grado senza i limiti di cognizione imposti dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., secondo il precetto recato dall'art. 162, primo comma, cod. proc. civ. (giurisprudenza di legittimità costante; cfr. comunque, per tutte: Cass. S.U. n. 28040 del 2008; Cass. n. 13907 del 2014; Cass. n. 16186 del 2018), è altrettanto vero che egli è il giudice di impugnazione di merito che riforma la sentenza di primo grado ed è quindi obbligato dall'art. 336 cod. proc. civ. a pronunciarsi d'ufficio sulle spese del giudizio di primo grado dal momento che la riforma, anche parziale, della decisione di primo grado ha effetto sulla pronuncia, conseguenziale e accessoria rispetto alla definizione di tale giudizio, relativa alla regolamentazione delle spese processuali contenuta nella sentenza riformata (giurisprudenza di legittimità costante; cfr. comunque, fra le più recenti: Cass. n. 18837 del 2010; Cass. n. 62529 del 2014; Cass. n. 11423 del 2016; Cass. n. 9064 del 2018); e) il regolamento delle spese processuali è conseguenza legale della definizione del giudizio (art 91 cod. proc. civ.), sì che il giudice deve provvedervi d'ufficio, anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa; salvo, bene inteso, il caso (nella specie non sussistente) di espressa rinuncia di quest'ultima (giurisprudenza di legittimità da lunghissimo tempo consolidata; cfr. comunque, e plurimis: Cass. n. 2654 del 1966 Cass. n. 3053 del 1968; Cass. n. 3381 del 1973; Cass. n. 3093 del 1981; Cass. n. 12551 del 1992; Cass. n. 6155 del 2000; Cass. n. 7846 del 2006; Cass. n. 9064 del 2018, cit.). 19. In conclusione: il ricorso è rigettato; in applicazione del principio di soccombenza, i ricorrenti sono condannati a rimborsare, col vincolo della solidarietà passiva, ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione da ciascuno di essi rispettivamente anticipate, nella misura per ciascuno liquidata in dispositivo; le spese liquidate in favore di Sanseverino sono da distrarre in favore del suo difensore con procura (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) che nel controricorso ha formulato la richiesta di cui all'art. 93 cod. proc. civ.; non vi è obbligo di pronuncia sulle spese quanto agli intimati [OSCURATO:PERSONA] e Pennacchio che, vittoriosi, non hanno svolto difese. P.Q.M. rigetta il ricorso;condanna i ricorrenti a rimborsare, col vincolo della solidarietà passiva, le spese processuali da ciascuno dei controricorrenti rispettivamente anticipate nel presente giudizio, liquidate: per [OSCURATO:PERSONA], in euro 200 per esborsi e in euro 27.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge; per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in euro 200 per esborsi e in euro 25.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge; per [OSCURATO:PERSONA], in euro 200 per esborsi e in euro 25.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge; per la [OSCURATO:SOCIETA]., in euro 200 per esborsi e in euro 35.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.PA. come per legge; per [OSCURATO:PERSONA], in euro 200 per esborsi e in euro 25.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge; distrae le spese così liquidate in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore con procura di Sanseverino, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e non
Sentenza Cassazione n. 05045/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris