Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 44561/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dalla CORTE APPELLO di BARI con ordinanza del 05/05/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di rimessione del procedimento pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari, investita di appello avverso la pronuncia emessa in data 17 giugno 2019 dal Tribunale di Trani, che lo ha condannato per il reato di cui agli art.56, 110, 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen. commesso in Molfetta il 1 luglio 2018; ritenuto che l'istanza sia manifestamente infondata, dato che non costituiscono di per sé una turbativa sullo svolgimento del processo, tale da determinare la rimessione ad altro giudice, le locali campagne di stampa (Sez. 1, n. 33165 del 03/07/2019, Mazzega, Rv. 277498 - 01); considerato che alla inammissibilità non segue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, non prevedendo nulla al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5, n.16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451 - 01); P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'ista

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dalla CORTE APPELLO di BARI con ordinanza del 05/05/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di rimessione del procedimento pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari, investita di appello avverso la pronuncia emessa in data 17 giugno 2019 dal Tribunale di Trani, che lo ha condannato per il reato di cui agli art.56, 110, 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen. commesso in Molfetta il 1 luglio 2018; ritenuto che l'istanza sia manifestamente infondata, dato che non costituiscono di per sé una turbativa sullo svolgimento del processo, tale da determinare la rimessione ad altro giudice, le locali campagne di stampa (Sez. 1, n. 33165 del 03/07/2019, Mazzega, Rv. 277498 - 01); considerato che alla inammissibilità non segue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, non prevedendo nulla al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5, n.16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451 - 01); P.Q.M. Dichiara inammissibile l'ista
Sentenza Cassazione n. 44561/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris