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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24441/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5860/24 - [OSCURATO:PERSONA] Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché privo delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

In particolare, l'unico motivo di ricorso contiene dei richiami della giurisprudenza di legittimità in materia di prova indiziaria disancorata dal caso di specie, senza la formulazione di specifiche censure rispetto agli argomenti del giudice di merito che possano delinearne dei profili di illogicità; Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5860/24 - [OSCURATO:PERSONA] Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché privo delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la richiesta di annullamento della sentenza impugnata. In particolare, l'unico motivo di ricorso contiene dei richiami della giurisprudenza di legittimità in materia di prova indiziaria disancorata dal caso di specie, senza la formulazione di specifiche censure rispetto agli argomenti del giudice di merito che possano delinearne dei profili di illogicità; Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07
Sentenza Cassazione n. 24441/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris