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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 1982

Cassazione n. 40047/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/06/1982 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione di oltre tre chili di cocaina, confezionata in ovuli idonei all'ingestione umana ed idonea a ricavarne circa 11.000 dosi medie giornaliere.

Egli lamenta violazione di legge in punto di computo della recidiva, risultando risalenti nel tempo od aspecifici i suoi precedenti.

2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo.

Sul piano formale, la presenza dei precedenti è indiscussa e l'assunto dei perduranti rapporti nel tempo con contesti criminali organizzati, posto a fondamento del giudizio di maggior pericolosità dell'imputato, è adeguatamente motivato in sentenza senza evidenti salti logici, non essendo perciò censurabile in questa sede (v. pag. 3).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/06/1982 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione di oltre tre chili di cocaina, confezionata in ovuli idonei all'ingestione umana ed idonea a ricavarne circa 11.000 dosi medie giornaliere. Egli lamenta violazione di legge in punto di computo della recidiva, risultando risalenti nel tempo od aspecifici i suoi precedenti. 2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. Sul piano formale, la presenza dei precedenti è indiscussa e l'assunto dei perduranti rapporti nel tempo con contesti criminali organizzati, posto a fondamento del giudizio di maggior pericolosità dell'imputato, è adeguatamente motivato in sentenza senza evidenti salti logici, non essendo perciò censurabile in questa sede (v. pag. 3). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre
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