CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 marzo 2021
Cassazione n. 46597/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 5 ottobre 2020 dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Marco dall'Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le notte scritte presentate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. lette le notte scritte presentate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza emessa il 5 ottobre 2020 la Corte di appello di Messina, rigettando l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina con la quale i due ricorrenti sono stati dichiarati responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 392, 635, secondo comma, n. 3, 61, n. 2 e 388, secondo comma cod. pen., e condannati alla pena ritenuta di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che al risarcimento del danno cagionato alla costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede. 2. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione (art. 173, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1 Con il primo motivo deducono l'inosservanza dell'art. 47 cod. proc. pen. avendo la Corte di appello pronunciato la sentenza impugnata in pendenza della trattazione dinanzi alla Corte di cassazione della seconda istanza di rimessione del processo. 2.2 Con il secondo motivo deducono il vizio di omessa dichiarazione dell'improcedibilità dell'azione penale relativa ai reati di cui agli artt. 392 e 388 cod. pen. per intempestività della querela. 2.3 Con il terzo motivo deducono la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione avendo la Corte di appello omesso di esaminare il terzo motivo di ricorso e la documentazione prodotta dai ricorrenti relativa alla dedotta intempestività della querela ed alla controversia civilistica ed amministrativa relativa al fondo. Si rappresenta, inoltre, la falsità della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] che, sentito all'udienza del 25 gennaio 2018, si è dichiarato proprietario del bene demaniale, nonostante tale circostanza sia oggetto di controversia, come risulta dalla documentazione prodotta. 2.4 Con il quarto motivo deducono il vizio di contraddittorietà della motivazione concernente la tempestività delle querele, smentita, invece, dalle dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito del cambio di un lucchetto avvenuto a metà gennaio 2014. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha depositato una requisitoria scritta con quale conclude per l'inammissibilità del ricorso rilevando, quanto al primo motivo, che anche la seconda istanza di rimessione è stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 19399 emessa il 24 marzo 2021 dalla Quinta Sezione cosicché, in applicazione del principio affermato da Sez. 6, n. 5456 del 06/11/2019, Rv. 278206, deve escludersi la nullità della sentenza impugnata; quanto agli altri motivi di ricorso, si rileva il contenuto meramente reiterativo dei motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, nella fattispecie in esame anche la seconda istanza di rimessione è stata dichiarata inammissibile, cosicché la violazione dell'art. 47 cod. proc. pen. non ha comportato alcuna invalidità della sentenza impugnata. Questa Corte, pronunciandosi nel suo più ampio Consesso, ha, infatti, affermato che la sentenza pronunciata in violazione del divieto posto dall'art. 47, comma 1, cod. proc. pen., che inibisce al giudice di definire il giudizio finché non sia intervenuta l'ordinanza della Corte di cassazione che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione del processo, è nulla solo nel caso in cui la Corte medesima abbia accolto l'istanza, mentre conserva piena validità tutte le volte che essa sia dichiarata inammissibile o rigettata: il predetto divieto, infatti, integra un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare la sentenza e condizionato alla decisione della Corte di cassazione dichiarativa della sussistenza delle condizioni per la rimessione del processo ad altro giudice, e quindi della competenza, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della sentenza irritualmente adottata avviene "secundum eventum". (Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201301; Sez. 6 , n. 5456 del 06/11/2019, dep. 2020, Palau, Rv. 278206). 3. Parimenti inammissibili, in quanto generici e versati in fatto, sono gli altri tre motivi di ricorso da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi. La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha adeguatamente argomentato sulla tempestività delle due querele, dando anche atto delle controversie civili pendenti tra le parti per l'accertamento della proprietà del fondo, ma soprattutto, ai fini del reato di cui al capo c), del provvedimento di reintegra nel possesso della parte civile. Le argomentazioni addotte dai ricorrenti a sostegno della contraddittorietà ed illogicità della motivazione sono volte a sollecitare non solo una rilettura degli elementi di fatto, non consentita in sede di legittimità, ma anche una modifica del tempus commissi delicti. In particolare, si assume, da un lato, la tardività della querela in ordine al capo c) dell'imputazione, atteso che, secondo la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], i fatti sarebbero avvenuti nel gennaio 2014, e, dall'altro, la carenza della condizione di procedibilità relativa ai capi a) e b) in quanto unico soggetto legittimato sarebbe lo Stato. Al riguardo la sentenza impugnata, richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado, ha ricostruito la complessa controversia civilistica che ha contrapposto gli imputati alla famiglia Mangraviti, dando atto dell'avvenuta emissione, in data 1 agosto 2014, del provvedimento di reintegra di [OSCURATO:PERSONA] nel possesso del fondo, cui seguiva, il successivo 9 novembre 2014, l'apposizione del lucchetto al cancello di ingresso (capo c dell'imputazione) ed il rifiuto da parte di [OSCURATO:PERSONA], nominato custode del fondo, di fornire la chiave del nuovo lucchetto. Sulla base di tali elementi di fatto, la Corte territoriale ha condivisibilmente ritenuto la tempestività della querela sporta il successivo 22 novembre 2014. Quanto ai reati di cui ai capi a e b dell'imputazione, altrettanto condivisibilmente la Corte territoriale ha ritenuto che la querela del 26 febbraio 2014 sia stata sporta tempestivamente (i fatti risultano commessi il 23 gennaio 2014) e da un soggetto a ciò legittimato, in quanto danneggiato dai reati. I ricorrenti, omettendo ogni dovuto confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, pur dando atto della pendenza di più procedimenti sia in sede civile che amministrativa in merito alla proprietà del terreno ove sono state consumate le condotte criminose loro ascritte, hanno insistito sulla falsità della deposizione del Mangraviti che, sentito all'udienza del 25 gennaio 2018, si è dichiarato proprietario del fondo pur essendo consapevole della scadenza della concessione relativa al bene demaniale e della pendenza al riguardo di un contenzioso amministrativo. Tali considerazioni, geneticamente viziate da palese inammissibilità in quanto integralmente versate in fatto, omettono, tuttavia, di confrontarsi con una elementare regola dello Stato di diritto ovvero che, comunque, in pendenza dei procedimenti civili ed amministrativi relativi alla proprietà del fondo, gli stessi non potevano farsi giustizia da sé. Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurazione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 cod. pen.), non è rilevante che la cosa su cui è operata la violenza sia di proprietà del soggetto attivo del reato se la contestazione fra soggetto attivo e passivo abbia per oggetto proprio il diritto di quest'ultimo al mantenimento del bene, su cui è operata la "violenza", nello stato in cui si trovava (Sez. 6, n. 4879 del 04/12/2015, dep. 2016, Severini, Rv. 265914, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna dell'imputato che, al fine di esercitare il preteso diritto di proprietà esclusiva su un fondo, aveva impedito l'accesso alla strada poderale, posta sullo stesso terreno, utilizzata dalla persona offesa per raggiungere il proprio fondo). E' stato, inoltre, affermato che per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 cod. pen.), non è rilevante che il diritto che si sia inteso tutelare sussista in concreto, bensì solo che, invece di farlo valere in giudizio, lo si sia esercitato in modo antigiuridico: il reato, infatti, consiste nella indebita attribuzione, da parte dell'autore a se stesso, di poteri spettanti al giudice e presuppone uno stato di contestazione, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, in ordine a un diritto. Così inquadrato il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, va, pertanto, affermato che la legittimazione a proporre querela spetta sia al titolare di un diritto reale assoluto sulla "res" oggetto di violenza, sia a chi eserciti sulla cosa un legittimo "ius possessionis" (come nella fattispecie in esame) significativo di una diretta relazione con la medesima. (Sez. 6, n. 24641 del 27/02/2014, Scocco, Rv. 260061; Sez. 6, n. 28952 del 08/07/2008, Curreli, Rv. 240819). 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Nulla viene disposto in relazione alla richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile in considerazione del contenuto della memoria depositata in cui non risulta svolta alcuna argomentazione diretta a contrastare l'avversa pretesa ed a tutelare gli interessi di natura civile risarcitoria (cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 otto