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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00102/2024

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[OSCURATO:PERSONA] TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 29 / 11/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 8590 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 8590del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58S12 F839C) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72H28 B428G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Marco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69T27 C933X) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 324/2022, pubblicatain data 1° febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 29 novembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un assegno bancario inso- luto di € 40.000,00, ha agito in via esecutiva nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e, successivamente, ha intimato alla medesima società precetto di pagamento (in rinnova- zione di precedente atto di precetto, già seguito da Ric. n. 8590/2022 –Sez. 3 – A d. 29 / 11/ 2023 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 2 di 3 esecuzione); la società intimata ha proposto opposizione all’esecuzione, sia ai sensi dell’art. 615, coma 2, c.p.c., nell’ambito del primo processo esecutivo, sia, successi- vamente, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l’atto di precetto in rinnovazione;le due opposizioni sono state riunite e accolte dal Tribunale di Como; - la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado; - r icorre il Correa, sulla base di due motivi ; - r esiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. ; - è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., essendo stati rav- visati profili di inammissibilità di entrambi i motivi del ri- corso; - il ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memo- ria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bisc.p.c.; - è stata, quindi, disposta la trattazione in camera di con- siglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.; - parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.; - il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei ses- santa giorni dalla data della decisione; considerato che: - l a società controricorrente ha espressamente eccepito il difetto di specialità della nuova procura rilasciata dal ri- corrente al suo difensore, ai fini dell’istanza di decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto la stessa risulta genericamente riferita al presente giudizio di legittimità, ma non contiene alcun riferimento alla pro- posizione dell’istanza di decisione del ricorso a seguito della proposta di definizione anticipata di esso,formulata dal Presidente; Ric. n. 8590/2022 –Sez. 3 – A d. 29 / 11/ 2023 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 3 di 3 - tale eccezione impone di risolvere una serie di questioni problematichedi carattere generale, sia relative ai requi- siti della «nuova procura speciale»richiesta per la propo- sizione, da parte del difensore, dell’istanza di decisione del ricorso nonostante l’avvenuta formulazione di una proposta di definizione anticipata dello stesso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (in particolare, quella avente ad oggettola natura di procura «ad litem» ovvero di procura «ad actum» di detta procurae quella avente ad oggetto le concrete modalità del rilascio della stessa), siarelative alle conseguenze dell’eventuale irregolarità o radicale mancanza di siffatta procura , ovvero, comunque, dell’inefficacia, per qualunque ragione, dell’istanza di de- cisione proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ai fini dell’esito del ricorso; - si tratta di questioni problematiche nuove o, comunque, sulle quali ancora non si sono formati indirizzi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e che, in ogni caso, il Collegio ritiene di rilievo nomofilattico, per cui risulta opportuna la loro trattazione in pubblica udienza; per questi motivi la Corte: - dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza , rin- viando all’uopo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 29 / 11/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 8590 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 8590del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58S12 F839C) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72H28 B428G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Marco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69T27 C933X) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 324/2022, pubblicatain data 1° febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 29 novembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un assegno bancario inso- luto di € 40.000,00, ha agito in via esecutiva nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e, successivamente, ha intimato alla medesima società precetto di pagamento (in rinnova- zione di precedente atto di precetto, già seguito da Ric. n. 8590/2022 –Sez. 3 – A d. 29 / 11/ 2023 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 2 di 3 esecuzione); la società intimata ha proposto opposizione all’esecuzione, sia ai sensi dell’art. 615, coma 2, c.p.c., nell’ambito del primo processo esecutivo, sia, successi- vamente, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l’atto di precetto in rinnovazione;le due opposizioni sono state riunite e accolte dal Tribunale di Como; - la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado; - r icorre il Correa, sulla base di due motivi ; - r esiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. ; - è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., essendo stati rav- visati profili di inammissibilità di entrambi i motivi del ri- corso; - il ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memo- ria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bisc.p.c.; - è stata, quindi, disposta la trattazione in camera di con- siglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.; - parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.; - il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei ses- santa giorni dalla data della decisione; considerato che: - l a società controricorrente ha espressamente eccepito il difetto di specialità della nuova procura rilasciata dal ri- corrente al suo difensore, ai fini dell’istanza di decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto la stessa risulta genericamente riferita al presente giudizio di legittimità, ma non contiene alcun riferimento alla pro- posizione dell’istanza di decisione del ricorso a seguito della proposta di definizione anticipata di esso,formulata dal Presidente; Ric. n. 8590/2022 –Sez. 3 – A d. 29 / 11/ 2023 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 3 di 3 - tale eccezione impone di risolvere una serie di questioni problematichedi carattere generale, sia relative ai requi- siti della «nuova procura speciale»richiesta per la propo- sizione, da parte del difensore, dell’istanza di decisione del ricorso nonostante l’avvenuta formulazione di una proposta di definizione anticipata dello stesso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (in particolare, quella avente ad oggettola natura di procura «ad litem» ovvero di procura «ad actum» di detta procurae quella avente ad oggetto le concrete modalità del rilascio della stessa), siarelative alle conseguenze dell’eventuale irregolarità o radicale mancanza di siffatta procura , ovvero, comunque, dell’inefficacia, per qualunque ragione, dell’istanza di de- cisione proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ai fini dell’esito del ricorso; - si tratta di questioni problematiche nuove o, comunque, sulle quali ancora non si sono formati indirizzi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e che, in ogni caso, il Collegio ritiene di rilievo nomofilattico, per cui risulta opportuna la loro trattazione in pubblica udienza; per questi motivi la Corte: - dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza , rin- viando all’uopo a
Sentenza Cassazione n. 00102/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris