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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2025

Cassazione n. 28828/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; b_44 cL-Q Av‘r--g--P-ov~, le - [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], resa dal Tribunale di Avellino in data 28 giugno 2019, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa per il reato di cui agli artt. 2,7 legge n. 895 del 1967 (detenzione di arma comune da sparo).

2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, avv.

R. [OSCURATO:PERSONA], denunciando, attraverso due motivi, plurimi vizi.

2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza degli artt. 157, 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. per essere maturata la prescrizione prima della sentenza di appello, in data 15 agosto 2024.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza degli artt. 131-bis cod. pen. e 530 cod. pen.

La sentenza di secondo grado motiva circa la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. indicando i limiti edittali per il reato contestato come incompatibili con l'istituto invocato, senza peraltro nulla specificare circa la particolare tenuità del fatto come dedotto con il motivo di gravame.

Sul punto si evidenzia che, invece, il fatto è del 20 dicembre 2016 e che, dunque, dovevano essere considerati i limiti edittali previsti, ratione temporis, dall'art. 131-bis cod. pen., in relazione alla data di commissione del fatto perché più favorevoli.

3. La difesa ha fatto pervenire memoria, a mezzo p.e.c. del 21 giugno 2025, con la quale, ulteriormente argomentando i motivi principali, ha insistito per la declaratoria di prescrizione del reato prima della sentenza di secondo grado, in data 15 agosto 2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. Uno dei motivi di ricorso non è manifestamente infondato e, quindi, deve rilevarsi l'intervenuta prescrizione del reato ascritto all'imputato maturata dopo la sentenza di secondo grado, nelle more della trasmissione degli atti a questa Corte.

1.1. Va premesso che il reato non era estinto per prescrizione alla data dell'emissione della sentenza di appello, dunque il relativo motivo di ricorso, come articolato ulteriormente con la memoria depositata dal difensore, è manifestamente infondato.

Invero, il fatto è stato commesso in data 20 dicembre 2016 e, tenuto conto del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., della pena massima prevista per il reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, nonché dell'esistenza di plurime cause tempestive di interruzione del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 28 giugno 2019), il termine massimo di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei.

Ricorrono, poi, diversi periodi di sospensione maturati nel corso del giudizio di primo grado: dal 21 maggio 2018 al 5 novembre 2018, per soli giorni sessanta, trattandosi di rinvio per impedimento del difensore dovuto a concomitante impegno professionale (cfr. Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262913 - 01); dal 18 marzo 2019 al 13 maggio 2019 e dal 13 maggio 2019 al 28 giugno 2019, per centodue giorni, per un totale di centosessantadue giorni (mesi cinque e giorni dodici).

Dunque, la prescrizione massima, alla data della sentenza di secondo grado, non era spirata, perché al termine del 20 giugno 2024, vanno aggiunti i periodi di sospensione indicati, così giungendo al 2 dicembre 2024, mentre la sentenza di secondo grado è del 25 settembre 2024.

1.2. Va, inoltre, riscontrato che il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, avendo posto il ricorrente la questione giuridica dell'individuazione della previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. applicabile, ratione temporis, tenuto conto della data di commissione del fatto (20 dicembre 2016), dunque, precedente all'entrata in vigore della modifica dell'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 che ha disposto che la causa di non punibilità può operare per reati per i quali la pena detentiva non è superiore, nel minimo, a due anni, come quello contestato nel caso di specie.

La sentenza di secondo grado, invero, nel respingere il motivo di appello con il quale si invoc la la causa di non punibilità, indica come non applicabile l'istituto per la pena edittale prevista per il reato contestato, senza affrontare, peraltro, la questione della sussistenza o meno della particolare tenuità dell'offesa, devoluta con il gravame.

1.3. Ne deriva, a fronte di un motivo di ricorso non inammissibile (nel senso che soltanto un ricorso per cassazione inammissibile preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata Sez.

U, n. 32 del 11/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266), la declaratoria di estinzione del reato per il quale si procede, per essere maturata la prescrizione nelle more della celebrazione del giudizio di legittimità, tra la pronuncia di secondo grado ‘ (25 settembre 2024) e la trasmissione degli atti a questa Corte (pervenuti in data 10 aprile 2025: cfr. frontespizio del fascicolo processuale).

2. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto all'imputato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; b_44 cL-Q Av‘r--g--P-ov~, le - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], resa dal Tribunale di Avellino in data 28 giugno 2019, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa per il reato di cui agli artt. 2,7 legge n. 895 del 1967 (detenzione di arma comune da sparo). 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, avv. R. [OSCURATO:PERSONA], denunciando, attraverso due motivi, plurimi vizi. 2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza degli artt. 157, 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. per essere maturata la prescrizione prima della sentenza di appello, in data 15 agosto 2024. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza degli artt. 131-bis cod. pen. e 530 cod. pen. La sentenza di secondo grado motiva circa la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. indicando i limiti edittali per il reato contestato come incompatibili con l'istituto invocato, senza peraltro nulla specificare circa la particolare tenuità del fatto come dedotto con il motivo di gravame. Sul punto si evidenzia che, invece, il fatto è del 20 dicembre 2016 e che, dunque, dovevano essere considerati i limiti edittali previsti, ratione temporis, dall'art. 131-bis cod. pen., in relazione alla data di commissione del fatto perché più favorevoli. 3. La difesa ha fatto pervenire memoria, a mezzo p.e.c. del 21 giugno 2025, con la quale, ulteriormente argomentando i motivi principali, ha insistito per la declaratoria di prescrizione del reato prima della sentenza di secondo grado, in data 15 agosto 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Uno dei motivi di ricorso non è manifestamente infondato e, quindi, deve rilevarsi l'intervenuta prescrizione del reato ascritto all'imputato maturata dopo la sentenza di secondo grado, nelle more della trasmissione degli atti a questa Corte. 1.1. Va premesso che il reato non era estinto per prescrizione alla data dell'emissione della sentenza di appello, dunque il relativo motivo di ricorso, come articolato ulteriormente con la memoria depositata dal difensore, è manifestamente infondato. Invero, il fatto è stato commesso in data 20 dicembre 2016 e, tenuto conto del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., della pena massima prevista per il reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, nonché dell'esistenza di plurime cause tempestive di interruzione del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 28 giugno 2019), il termine massimo di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei. Ricorrono, poi, diversi periodi di sospensione maturati nel corso del giudizio di primo grado: dal 21 maggio 2018 al 5 novembre 2018, per soli giorni sessanta, trattandosi di rinvio per impedimento del difensore dovuto a concomitante impegno professionale (cfr. Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262913 - 01); dal 18 marzo 2019 al 13 maggio 2019 e dal 13 maggio 2019 al 28 giugno 2019, per centodue giorni, per un totale di centosessantadue giorni (mesi cinque e giorni dodici). Dunque, la prescrizione massima, alla data della sentenza di secondo grado, non era spirata, perché al termine del 20 giugno 2024, vanno aggiunti i periodi di sospensione indicati, così giungendo al 2 dicembre 2024, mentre la sentenza di secondo grado è del 25 settembre 2024. 1.2. Va, inoltre, riscontrato che il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, avendo posto il ricorrente la questione giuridica dell'individuazione della previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. applicabile, ratione temporis, tenuto conto della data di commissione del fatto (20 dicembre 2016), dunque, precedente all'entrata in vigore della modifica dell'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 che ha disposto che la causa di non punibilità può operare per reati per i quali la pena detentiva non è superiore, nel minimo, a due anni, come quello contestato nel caso di specie. La sentenza di secondo grado, invero, nel respingere il motivo di appello con il quale si invoc la la causa di non punibilità, indica come non applicabile l'istituto per la pena edittale prevista per il reato contestato, senza affrontare, peraltro, la questione della sussistenza o meno della particolare tenuità dell'offesa, devoluta con il gravame. 1.3. Ne deriva, a fronte di un motivo di ricorso non inammissibile (nel senso che soltanto un ricorso per cassazione inammissibile preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata Sez. U, n. 32 del 11/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266), la declaratoria di estinzione del reato per il quale si procede, per essere maturata la prescrizione nelle more della celebrazione del giudizio di legittimità, tra la pronuncia di secondo grado ‘ (25 settembre 2024) e la trasmissione degli atti a questa Corte (pervenuti in data 10 aprile 2025: cfr. frontespizio del fascicolo processuale). 2. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto all'imputato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il
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