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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 10889/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 07/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PATTI, in data 12/11/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 640 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen..

Con successiva memoria depositata in cancelleria perveniva la remissione di querela ritualmente sottoscritta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Ciò posto l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela.

Alla declaratoria suddetta consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 02/03/2022 Il 4onsigIiere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - ,!T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 07/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PATTI, in data 12/11/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 640 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.. Con successiva memoria depositata in cancelleria perveniva la remissione di querela ritualmente sottoscritta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela. Alla declaratoria suddetta consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/03/2022 Il 4onsigIiere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - ,!T
Sentenza Cassazione n. 10889/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris