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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 25709/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte e:h\ d'Appello di (21~1:2 indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.

L'esponente lamenta vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva nel biennio, nonché l'avvenuta prescrizione del reato, commesso il 31 ottobre 2017.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

Per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.

Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, è sufficiente che l'imputato abbia commesso una violazione integrante l'illecito depenalizzato.

Va inoltre rilevato che per i reati commessi dal 3.08.2017 al 31.12.2019, in quanto legge più favorevole rispetto alla L n. 3 del 2019 (cd.

Legge Bonafede) si applica la legge n.103 del 2017 (cd legge Orlando), che ha introdotto un' ulteriore causa di sospensione della durata di un anno e sei mesi del termine di prescrizione per consentire lo svolgimento del giudizio di appello e del giudizio di cassazione rispettivamente dopo la sentenza di condanna di primo e secondo grado.

Ne consegue che il reato in esame non era prescritto al momento della pronuncia della sentenza di appello, né comunque la prescrizione è rilevabile nella presente sede, in mancanza della costituzione di un rituale rapporto di impugnazione (Sez.

U, n. 33542 del 27/06/2001,Rv. 219531 - 01).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte e:h\ d'Appello di (21~1:2 indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva nel biennio, nonché l'avvenuta prescrizione del reato, commesso il 31 ottobre 2017. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, è sufficiente che l'imputato abbia commesso una violazione integrante l'illecito depenalizzato. Va inoltre rilevato che per i reati commessi dal 3.08.2017 al 31.12.2019, in quanto legge più favorevole rispetto alla L n. 3 del 2019 (cd. Legge Bonafede) si applica la legge n.103 del 2017 (cd legge Orlando), che ha introdotto un' ulteriore causa di sospensione della durata di un anno e sei mesi del termine di prescrizione per consentire lo svolgimento del giudizio di appello e del giudizio di cassazione rispettivamente dopo la sentenza di condanna di primo e secondo grado. Ne consegue che il reato in esame non era prescritto al momento della pronuncia della sentenza di appello, né comunque la prescrizione è rilevabile nella presente sede, in mancanza della costituzione di un rituale rapporto di impugnazione (Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001,Rv. 219531 - 01). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 25709/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris