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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 26963/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 056IXMY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha riformato - riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. - la pronuncia con la quale il Tribunale di Imperia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che la prima censura (relativa alla riqualificazione del delitto in furto in abitazione tentato) è versata in fatto, atteso che, con essa, il ricorrente ha articolato alcune doglianze che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata), con le quali la parte non si è effettivamente confrontata, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che le censure relative all'applicazione delle aggravanti di cui agli artt. 625, comma 1, n.2 e 61, comma 1, n. 5, cod. pen. sono prive di specificità, perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; -che la censura relativa all'ordinanza del 19 dicembre 2022, con la quale la Corte territoriale ha disposto - "fin da ora" - la scarcerazione dell'imputato, per fine pena, il 5 novembre 2025 è inammissibile, atteso che attiene a un separato provvedimento, emesso dopo la sentenza, al di fuori della stretta sequenza processuale e che riguarda solo gli eventuali adempimenti esecutivi che in futuro (e in dipendenza di vicende allo stato non determinabili con esattezza) dovrà compiere l'amministrazione penitenziaria; essa, dunque, non può costituire motivo di impugnazione della sentenza impugnata, ma, semmai, essere oggetto di separata impugnazione - nelle forme e nelle sedi consentite - ove configurabile un concreto interesse a impugnare; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 11 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 056IXMY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha riformato - riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. - la pronuncia con la quale il Tribunale di Imperia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che la prima censura (relativa alla riqualificazione del delitto in furto in abitazione tentato) è versata in fatto, atteso che, con essa, il ricorrente ha articolato alcune doglianze che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata), con le quali la parte non si è effettivamente confrontata, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che le censure relative all'applicazione delle aggravanti di cui agli artt. 625, comma 1, n.2 e 61, comma 1, n. 5, cod. pen. sono prive di specificità, perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; -che la censura relativa all'ordinanza del 19 dicembre 2022, con la quale la Corte territoriale ha disposto - "fin da ora" - la scarcerazione dell'imputato, per fine pena, il 5 novembre 2025 è inammissibile, atteso che attiene a un separato provvedimento, emesso dopo la sentenza, al di fuori della stretta sequenza processuale e che riguarda solo gli eventuali adempimenti esecutivi che in futuro (e in dipendenza di vicende allo stato non determinabili con esattezza) dovrà compiere l'amministrazione penitenziaria; essa, dunque, non può costituire motivo di impugnazione della sentenza impugnata, ma, semmai, essere oggetto di separata impugnazione - nelle forme e nelle sedi consentite - ove configurabile un concreto interesse a impugnare; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 11 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 26963/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris