CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30765/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5701/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi an- che disgiuntamente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nino, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via S. Pellico n.16; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'Emi- lia Romagna, n.1404/13/2014 depositata il 9 luglio 2014, non notifi- cata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 15 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], veniva parzialmente accolto l'appello della società Immobi- liare 2 [OSCURATO:SOCIETA]., svolgente attività di costruzione di edifici ed inge- gneria civile, e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sen- tenza della commissione tributaria provinciale di Modena n. 112/2/2012 che, a sua volta, aveva riunito e rigettato i ricorsi propo- sti dalla società e dai soci avverso gli avvisi di accertamento per IVA, IRPEF, IRAP, addizionali e accessori relativi all'anno d'imposta 2006 con i quali, rispettivamente, era stato ricostruito il reddito di impresa nei confronti della società e questo era poi stato imputato per traspa- renza in capo ai soci pro quota ex art. 5 TUIR. 2. Il giudice d'appello considerava complessivamente inattendibile il risultato di gestione dichiarato dalla società, ma la misura della rico- struzione dei ricavi compiuta dall'Amministrazione finanziaria non ve- niva ritenuta del tutto convincente e i maggiori ricavi, a differenza di quanto stabilito dal giudice di prime cure, venivano rideterminati in Euro 170.000,00 anche ai fini degli accessori. 3. Avverso la decisione i contribuenti propongono ricorso, affidato a due motivi, che illustrano con memoria, cui replica l'Agenzia delle En- trate con controricorso. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - viene prospettata la violazione di legge e falsa applica- zione degli artt. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, nonché 2697 cod. civ. in relazione alla rite- nuta legittimità dell'avviso di accertamento. 5. In via preliminare, circa il primo motivo, l'Agenzia eccepisce l'inammissibilità della censura che cela, dietro l'indicazione del para- digma della violazione di legge, un tentativo di una diversa valutazio- ne dei fatti, non ammissibile in sede di legittimità. Sempre in via preliminare, viene anche eccepita l'inammissibilità della proposizione all'interno della censura in disamina della questione circa gli oneri d'urbanizzazione, non riproposta in sede d'appello e quindi oggetto di rinuncia, come pure del profilo di doglianza secondo cui l'antieconomicità non rileverebbe ai fini Iva, non sollevato anterior- mente al giudizio di legittimità e pertanto da considerarsi nuovo. 6. Il motivo è effettivamente complessivamente inammissibile, sia perché censura (cfr. ex multis, Cass. n. 26110 del 2015; Cass., n. 27333 del 2014; Cass. n. 9097 del 2017) l'esame e la valutazione di merito che il giudice ne ha fatto, in maniera difforme da quelle che erano le sue attese e deduzioni sul valore e significato attribuiti agli elementi delibati, sia per la novità delle questioni circa gli oneri d'ur- banizzazione, di cui non è data prova della riproposizione in sede d'appello, nonché della rilevanza dell'antieconomicità ai fini Iva, aspetto di doglianza in merito al quale non è fornita evidenza della tempestiva sottoposizione al giudice d'appello. In riferimento al resto della censura, il Collegio osserva poi che la mo- tivazione della CTR, congrua, si è pronunciata sul fatto storico alla base delle riprese e sulla questione dell'onere della prova e, per con- solidata interpretazione giurisprudenziale di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto de- cisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti. 7. Con il secondo motivo i ricorrenti - ai fini dell'art.360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. - denunciano l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'i- napplicabilità del "valore normale" alle cessioni di immobili assog- gettate ad Iva, nonché la violazione art. 112 cod. proc. civ.. 8. Il motivo è inammissibile. Innanzitutto, sotto il profilo della sua tecnica di formulazione, il mezzo di impugnazione cumula la denuncia di omesso esame di fatto decisivo, ossia un vizio motivazione, con quella di omesso esame di una censura ai fini della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, profilo rilevante ai fini del diverso paradigma del n.4 dell'art.360 primo comma cod. proc. civ.. A riguardo, va ram- mentata la consolidata giurisprudenza secondo cui è inammissibile (cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018, Rv. 651324 - 01; conforme a Cass. n.19443 del 2011) la mescolanza e la sovrapposi- zione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle di- verse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.. Infatti, non è consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto tali da determinare la nullità della sentenza per viola- zione del principio tra chiesto e pronunciato, che suppone l'assenza di presa in carico gli elementi del fatto in relazione al quale si deve de- cidere del motivo di impugnazione, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussio- ne. 9. Inoltre, la censura è inammissibile anche in quanto il contenuto che evidenzia complessivamente non è decisivo. Infatti, con specifico riferimento all'ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dal- la cessione di beni immobili, va reiterato l'orientamento consolidato della Sezione, secondo il quale la reintroduzione, con effetto retroat- tivo, della presunzione semplice, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della I. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), che ha modificato l'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, conv. in I. n. 248 del 2006, non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento an- che su di un unico elemento di prova. Tuttavia, questo dev'essere do- tato dei requisiti di precisione e di gravità, e tale elemento non può essere costituito dai soli valori OMI, i quali devono essere corroborati da ulteriori indizi (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 16957 del 16/06/2021, Rv. 661712 - 01; conforme a Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 2155 del 25/01/2019, Rv. 652213 - 01). 10. Ciò premesso, la C.T.R. ha giustamente posto in evidenza il fatto che l'accertamento svolto dall'Ufficio ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, non è fondato solo sullo scostamento dei prezzi dichiarati nei rogiti immobiliari dai valori 0.M.I., ma poggia su una serie di elementi di riscontro probatorio, tutti volti ad eviden- ziare una "disomogeneità" tra i prezzi dichiarati negli atti di cessione ed il valore effettivo dei beni, idonei a costituire un quadro di circo- stanze suscettibili, per gravità, precisione e concordanza, di legittima- re la determinazione induttiva del reddito della società. A tal fine è sufficiente, come ribadito costantemente da questa Corte, anche sol- tanto lo scostamento tra il minor prezzo indicato nell'atto di compra- vendita e l'importo del mutuo erogato all'acquirente, ciò non compor- tando alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova (Cass. n. 7819 del 2019; Cass. n. 14388 del 2017). La motivazione sul punto offerta dal giudice d'appello non solo dunque sussiste in corrispondente risposta alla domanda, ma è anche pienamente con- forme alla giurisprudenza di legittimità nella parte in cui riscontra lo scostamento del prezzo dichiarato nei rogiti dai valori OMI con le somme mutuate superiori al prezzo dichiarato. 11. La CTR ha inoltre evidenziato, oltre all'incoerenza tra somma mu- tuata e prezzo del singolo immobile indicato nel contratto di compra- vendita cui accede il mutuo, anche la disomogeneità dei prezzi dei singoli appartamenti, elementi complessivamente presi in carico dalla sentenza impugnata e non oggetto specifico della censura in disami- na. Tali riscontri indiziari sono di per sé pienamente idonei a sorreg- gere l'accertamento alla base dei tre avvisi impugnati dai contribuen- ti, con conseguente non decisività della doglianza oggetto di scrutinio. 12. Alla declaratoria di rigetto del ricorso per inammissibilità dei mo- tivi segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza, li- quidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari