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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 gennaio 2022

Cassazione n. 01294/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 29071/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- Controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina, depositata il 27.6.2019; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 3.12.2021, dal [OSCURATO:PERSONA]; RILEVA F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 29071/2020 Numero sezionale 10867/2021 1 La Corte d’Appello di Messina, con sentenza 499/2019, resa Numero di raccolta generale 1294/2022Data pubblicazione 17/01/2022 pubblica il 27.6.2019 ha dichiarato improcedibile ai sensi dell’art.348 cpc l’appello avverso la sentenza di primo grado proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto interessa in questa sede, la Corte di merito ha osservato che nonostante la rituale comunicazione del rinvio dell’udienza di prima comparizione (in cui nessuno era comparso), nessuno era comparso neppure alla successiva udienza del 27.6.2019. 2 Ricorre per cassazione la Zumbino con unico motivo denunziando la violazione dell’art. 348 cpc.

Si duole della declaratoria di improcedibilità del gravame, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, il rinvio della prima udienza non risultava comunicato alle parti, come certificato dal cancelliere.

Resistono al ricorso i Procopio.

Il consigliere relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è stato quindi avviato all’adunanza camerale per la definizione. 3 In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha depositato una memoria difensiva e successivamente, con apposita istanza, ha domandato un rinvio della discussione in attesa del provvedimento della Corte d’Appello di Messina sulla sospensione del procedimento di legittimità ai sensi dell’art. 398 quarto comma cpc, essendo altresì pendente davanti alla stessa Corte di merito ricorso per revocazione della sentenza oggi impugnata in cassazione. 4 [OSCURATO:PERSONA], visto il decreto di fissazione dell’udienza emesso dalla Corte messinese e ritenuto opportuno, prima di decidere il ricorso, attendere la decisione della Corte d’Appello sull’istanza di sospensione del presente procedimento; PQM rinvia a nuovo ruolo.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 29071/2020 Numero sezionale 10867/2021 Roma, 3.12.2021 Il PresidenteNumero di raccolta generale 1294/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 29071/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- Controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina, depositata il 27.6.2019; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 3.12.2021, dal [OSCURATO:PERSONA]; RILEVA F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 29071/2020 Numero sezionale 10867/2021 1 La Corte d’Appello di Messina, con sentenza 499/2019, resa Numero di raccolta generale 1294/2022Data pubblicazione 17/01/2022 pubblica il 27.6.2019 ha dichiarato improcedibile ai sensi dell’art.348 cpc l’appello avverso la sentenza di primo grado proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto interessa in questa sede, la Corte di merito ha osservato che nonostante la rituale comunicazione del rinvio dell’udienza di prima comparizione (in cui nessuno era comparso), nessuno era comparso neppure alla successiva udienza del 27.6.2019. 2 Ricorre per cassazione la Zumbino con unico motivo denunziando la violazione dell’art. 348 cpc. Si duole della declaratoria di improcedibilità del gravame, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, il rinvio della prima udienza non risultava comunicato alle parti, come certificato dal cancelliere. Resistono al ricorso i Procopio. Il consigliere relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso. Il ricorso è stato quindi avviato all’adunanza camerale per la definizione. 3 In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha depositato una memoria difensiva e successivamente, con apposita istanza, ha domandato un rinvio della discussione in attesa del provvedimento della Corte d’Appello di Messina sulla sospensione del procedimento di legittimità ai sensi dell’art. 398 quarto comma cpc, essendo altresì pendente davanti alla stessa Corte di merito ricorso per revocazione della sentenza oggi impugnata in cassazione. 4 [OSCURATO:PERSONA], visto il decreto di fissazione dell’udienza emesso dalla Corte messinese e ritenuto opportuno, prima di decidere il ricorso, attendere la decisione della Corte d’Appello sull’istanza di sospensione del presente procedimento; PQM rinvia a nuovo ruolo. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 29071/2020 Numero sezionale 10867/2021 Roma, 3.12.2021 Il PresidenteNumero di raccolta generale 1294/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0
Sentenza Cassazione n. 01294/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris